| 1. Gli organici dei magistrati destinati alla sezione
staccata di cui all'articolo 1 sono determinati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del
Consiglio di Stato.
2. Gli organici del personale di segreteria e del personale
ausiliario della sede staccata di Foggia sono altresì
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
3. Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente
articolo, i posti in organico dei magistrati amministrativi
regionali, del personale direttivo, del personale di concetto
e del personale di dattilografia, di cui, rispettivamente,
alle tabelle A, C, D ed F allegate alla legge 27 aprile 1982,
n. 186, sono incrementati dei posti di cui alla tabella A
allegata alla presente legge.
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