| 1. I ricorsi afferenti la circoscrizione della provincia di
Foggia, pendenti presso il tribunale amministrativo regionale
della
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Puglia, sono trasferiti alla sezione staccata entro sessanta
giorni dall'insediamento della sezione stessa.
2. I ricorsi, proposti dopo la data di entrata in vigore
della presente legge e prima dell'entrata in funzione della
sede staccata di Foggia, sono depositati presso la segreteria
del tribunale amministrativo regionale della Puglia, che li
trasmette alla segreteria della sezione staccata di Foggia non
appena essa sia entrata in funzione.
3. I ricorsi di competenza della sezione staccata di
Foggia, fissati per la discussione innanzi al tribunale
amministrativo regionale della Puglia con provvedimento
anteriore all'insediamento della sezione staccata, sono decisi
dal tribunale amministrativo regionale della Puglia.
4. Gli adempimenti successivi al deposito delle sentenze
sono eseguiti dalla segreteria della sezione staccata di
Foggia.
5. I ricorsi di competenza della sezione staccata di
Foggia, fissati per la discussione della domanda incidentale
di sospensione del provvedimento impugnato innanzi al
tribunale amministrativo regionale della Puglia con
provvedimento anteriore all'insediamento della sezione
staccata, sono decisi, limitatamente alla domanda di
sospensione, dal tribunale medesino e sono quindi trasferiti
alla sezione staccata.
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