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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6971
DDL0578-0002
Progetto di legge Camera n. 578 - testo presentato - (DDL12-578)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C578. TESTIPDL
...C578.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC578 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il rinnovamento della scuola
  italiana non può non comprendere anche quello delle attuali
  accademie di belle arti.
    Le accademie di belle arti sono ancora disciplinate dal
  regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive
  modificazioni; è mancato un disegno riformatore complessivo
  per adeguare queste istituzioni ai nuovi bisogni ed alla nuova
  sensibilità.
    Il problema di trasformare le accademie di belle arti in
  istituzioni di istruzione superiore è sul tappeto da molti
  anni, sia per la qualità degli insegnamenti che vi
  s'impartiscono, sia per il confluire di una notevole massa di
  studenti in possesso del diploma di maturità artistica, quindi
  di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sia
  per l'esempio offerto da analoghe istituzioni scolastiche
  funzionanti in altri Paesi del contesto europeo che sono
  già tutte inserite nella fascia universitaria o
  nell'insegnamento superiore e quindi dotate di una ben diversa
  fisionomia istituzionale.
    Non può neanche essere sottovalutata la circostanza che
  attualmente illustri personalità del mondo artistico italiano
  insegnano presso accademie di belle arti, conferendo ad esse
  quel prestigio non ancora riconosciuto sul piano legislativo e
  strutturale.
    L'approvazione da parte del Parlamento di alcune
  fondamentali leggi di riforma dell'università ha cambiato in
  qualche maniera il quadro normativo di riferimento,
  contribuendo a far luce sui termini della questione.
    Pertanto, un'università rinnovata esige che anche le altre
  strutture di formazione a livello superiore tengano il passo
  con tale progresso.
 
                               Pag. 2
 
    La presente proposta di legge prevede che le accademie di
  belle arti, in quanto istituti superiori di grado
  universitario, siano dotate di autonomia (articolo 1), così
  come richiede l'esplicito dettato dell'articolo 33 della
  Costituzione che recita: "Le istituzioni di alta cultura,
  università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
  autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
    Al riconoscimento del livello superiore non segue
  automaticamente l'inserimento delle accademie di belle arti
  nel sistema universitario, che comporterebbe un pregiudizio
  alla loro peculiarità strutturale e funzionale.  E'
  preferibile, quindi, riconoscere il livello di istruzione
  superiore delle accademie di belle arti e l'equipollenza dei
  diplomi rilasciati con quello di laurea, pur continuando a
  chiamarsi diplomi di accademia, ma, nello stesso tempo,
  mantenere la competenza al Ministero della pubblica istruzione
  che non comporta, di per sé, la secondarizzazione di una
  struttura di formazione.
    Riconoscendo le accademie di belle arti come istituti
  superiori sarà possibile il raccordo con le istituzioni
  europee e quindi la possibilità di accedere a finanziamenti e
  programmi di studio europei, da cui per ora le istituzioni
  italiane in questione sono escluse (articolo 3).
    Proprio per sottolineare il parallelismo con le istituzioni
  universitarie si prevede l'istituzione di un Consiglio
  nazionale dell'arte con compiti di consulenza tecnica,
  scientifica ed organizzativa sulle accademie
  di belle arti nonché sugli altri istituti di istruzione
  artistica superiore, con funzioni analoghe a quelle del
  Consiglio nazionale universitario.
    Si prevede, inoltre, la delega al Governo per l'emanazione
  di decreti legislativi al fine di determinare
  l'organizzazione, l'articolazione e le funzioni del Consiglio;
  tali decreti saranno predisposti dal Ministro della pubblica
  istruzione di concerto con il Ministro per i beni culturali e
  ambientali.
    Per quanto riguarda l'accesso all'insegnamento nelle
  accademie di belle arti, gli attuali docenti saranno collocati
  in uno speciale ruolo ad esaurimento; nel frattempo uno
  specifico decreto del Ministro per la funzione pubblica
  costituirà lo specifico sottocomparto dell'arte per la
  contrattazione con le organizzazioni sindacali ai fini della
  definizione dello stato giuridico ed economico del personale
  direttivo docente e non (articolo 4).  In tale maniera si evita
  il pericolo della secondarizzazione delle accademie di belle
  arti, in quanto la trattativa sindacale prevista è una
  trattativa specifica adeguata al livello ed al ruolo
  dell'istruzione artistica superiore.
    In conclusione, si raccomanda l'avvio della discussione
  parlamentare ai fini della valorizzazione delle accademie di
  belle arti, in quanto è indispensabile dare una risposta alla
  domanda di innovazione che viene da tali istituzioni
  artistiche di illustre tradizione!
 
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