| 1. Le accademie di belle arti sono istituti superiori di
grado universitario, dotati di personalità giuridica, di
autonomia amministrativa, didattica, disciplinare e hanno
gestione autonoma.
2. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, alle
accademie di belle arti è riconosciuta la potestà di darsi
propri statuti e regolamenti interni. Esse hanno piena
capacità di diritto pubblico e privato per il conseguimento
dei propri fini istituzionali.
3. Le accademie di belle arti possono concorrere alla
preparazione degli studenti ed allo sviluppo culturale e
artistico del Paese anche attraverso forme di collaborazione,
da stabilirsi con apposite convenzioni con altre istituzioni
di alta cultura, nazionali ed estere, e con il mondo
imprenditoriale pubblico e privato. Possono, altresì,
stipulare contratti di collaborazione a tempo determinato con
personalità italiane e straniere di riconosciuto prestigio
professionale artistico.
4. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti
rientrano tra i titoli tutelati dalla legge 13 marzo 1958, n.
262, e sono assimilati ai titoli finali di livello
universitario corrispondente.
5. E' previsto il riscatto, ai soli fini pensionistici,
degli ultimi quattro anni del corso di studi stabilito per il
conseguimento del diploma delle accademie di belle arti.
6. E' fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 207 a
216 e da 254 a 260 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
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