| 1. Il personale docente titolare ed assistente di ruolo
attualmente in servizio presso le accademie di belle arti, è
inserito, alla data di entrata in vigore della presente legge,
in uno speciale ruolo ad esaurimento.
2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è
costituito, all'interno del comparto scuola, ai fini previsti
dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni,
il sottocomparto dell'arte.
3. La determinazione dello stato economico e giuridico del
personale direttivo, docente e non docente, costituisce
oggetto di apposita contrattazione con le organizzazioni
sindacali ai sensi e con le modalità previste dalla
legislazione vigente in materia.
4. I direttori amministrativi delle accademie di belle
arti, ai fini della contrattazione di cui al comma 3, fanno
parte del comparto scuola, sottocomparto dell'arte. In sede di
prima applicazione della presente legge, è consentito agli
attuali direttori amministrativi che ne facciano richiesta il
passaggio alle corrispondenti qualifiche dell'amministrazione
centrale e periferica del Ministero della pubblica
istruzione.
5. Ai fini della collocazione del personale assistente
delle accademie di belle arti nell'apposito ruolo di cui al
comma 1, si prevede che l'utilizzazione di tale personale
all'interno delle accademie è stabilita in relazione alle
reali esigenze della didattica
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e della ricerca nell'ambito di ogni singola accademia,
sentito il parere del Consiglio di cui all'articolo 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore della presente
legge, non è consentita l'istituzione di nuove accademie di
belle arti.
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