| 1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo
6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile
1993, n.96, sono trasferite al Dipartimento della funzione
pubblica le funzioni relative ai soli progetti già affidati
dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
nell'ambito dell'azione organica n.2 alla gestione diretta del
Centro di formazione e studi - FORMEZ fermo restando il
trasferimento al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica di tutti gli altri progetti
formativi gestiti da altri soggetti ovvero gestiti dal FORMEZ
in collaborazione con altri soggetti anche mediante appositi
comitati. La gestione dei progetti è affidata al FORMEZ che vi
provvede in conformità ai compiti istituzionali di cui
all'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo ed
agli indirizzi del Ministro per la funzione pubblica. Il
Ministro per la funzione pubblica definisce il finanziamento
dei progetti con l'obiettivo del contenimento delle spese e i
vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte
degli interventi. Le eventuali economie di spesa, nonché
quelle derivanti dalla applicazione dell'articolo 11 sono
destinate al finanziamento pluriennale delle spese di
funzionamento e di programma del FORMEZ.
2. Ferme restando le finalità istituzionali di cui
all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n.96, il FORMEZ è trasformato in fondazione di diritto
pubblico, da istituire da parte del Ministro per la funzione
pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Il relativo fondo è costituito anche
dalle economie di spesa di cui all'articolo 11 ed al comma 1
del presente articolo.
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