| 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n.96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 4-bis. Il Comitato delibera l'ammissione alle
agevolazioni e subentra nelle funzioni già attribuite alla
Cassa depositi e prestiti, ai sensi del decreto-legge 30
dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n.44, e successive modificazioni ed
integrazioni, e nella titolarità dei diritti e degli obblighi
posti in essere per effetto della citata normativa dalla Cassa
stessa. Fino alla data di tale trasferimento, la Cassa
depositi e prestiti continuerà ad osservare le disposizioni di
cui al citato decreto-legge. L'erogazione dei fondi è
effettuata con pagamenti disposti dal Comitato a valere sul
conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi del predetto
decreto-legge e da intestare al Comitato, cui affluiscono le
disponibilità finanziarie comunque destinate all'attuazione
della presente normativa. Il Comitato provvede ad autonoma
gestione delle disponibilità stesse con apposita contabilità
separata. Sulle predette somme continueranno a gravare le
necessarie spese di funzionamento nei limiti e con i criteri
stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro. Alle attività del Comitato continuano ad
applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Cassa
depositi e prestiti di cui alla legge 13 maggio 1983, n.197, e
successive modificazioni ed integrazioni, e ai decreti del
Ministro del tesoro in data 1^ febbraio 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.35 del 9 febbraio 1985, e in data
1^ marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.65
del 18 marzo 1992. Con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, saranno emanate le speciali disposizioni da
osservare in materia di modalità contabili, di rendicontazione
e di controllo della gestione. Per l'espletamento dei suoi
compiti il Comitato è autorizzato ad avvalersi del personale
già in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, da iscriversi, su domanda da presentare entro il 15
dicembre 1993, nel ruolo di cui all'articolo 14, comma 1,
nonché, per eventuali ulteriori occorrenze, di altro personale
proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno, assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo. Ai relativi oneri continua a provvedersi,
rispettivamente, mediante le risorse derivanti dal
decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, e
successive modificazioni e integrazioni, e, per il personale
proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno, mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo
19, comma 5, del presente decreto.".
2. Il subentro del Comitato per lo sviluppo di nuova
imprenditorialità giovanile nelle funzioni e nella titolarità
dei diritti e degli obblighi di cui al comma 4- bis
dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96,
ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
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3. L'ambito territoriale di applicazione dei benefìci di
cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, è
costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così
come definiti dai regolamenti CEE. In tali territori, il
contributo in conto capitale può essere concesso fino al
limite massimo del 40 per cento delle spese ammesse ed il
mutuo è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese
medesime ad un tasso non superiore al 30 per cento del tasso
di riferimento; la durata del mutuo è fissata in dieci anni
oltre ad un periodo di preammortamento di tre anni. La misura
delle agevolazioni concedibili è determinata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
tenuto conto dei limiti fissati dalla Commissione della
Comunità europea. Per consentire la prosecuzione degli
interventi del Comitato sulla base dei predetti criteri
territoriali è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100
miliardi per l'anno 1994, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il
medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
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