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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


699
DDL0048-0018
Progetto di legge Camera n. 48 - testo presentato - (DDL12-48)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C48. TESTIPDL
...C48.
...Decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 1994 (*). Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
Pag. 21 Articolo 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC48 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
  n.96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      " 4-bis.  Il Comitato delibera l'ammissione alle
  agevolazioni e subentra nelle funzioni già attribuite alla
  Cassa depositi e prestiti, ai sensi del decreto-legge 30
  dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio 1986, n.44, e successive modificazioni ed
  integrazioni, e nella titolarità dei diritti e degli obblighi
  posti in essere per effetto della citata normativa dalla Cassa
  stessa.  Fino alla data di tale trasferimento, la Cassa
  depositi e prestiti continuerà ad osservare le disposizioni di
  cui al citato decreto-legge.  L'erogazione dei fondi è
  effettuata con pagamenti disposti dal Comitato a valere sul
  conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi del predetto
  decreto-legge e da intestare al Comitato, cui affluiscono le
  disponibilità finanziarie comunque destinate all'attuazione
  della presente normativa.  Il Comitato provvede ad autonoma
  gestione delle disponibilità stesse con apposita contabilità
  separata.  Sulle predette somme continueranno a gravare le
  necessarie spese di funzionamento nei limiti e con i criteri
  stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
  del tesoro.  Alle attività del Comitato continuano ad
  applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Cassa
  depositi e prestiti di cui alla legge 13 maggio 1983, n.197, e
  successive modificazioni ed integrazioni, e ai decreti del
  Ministro del tesoro in data 1^ febbraio 1985, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n.35 del 9 febbraio 1985, e in data
  1^ marzo 1992, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.65
  del 18 marzo 1992.  Con decreto del Ministro del tesoro, di
  concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, saranno emanate le speciali disposizioni da
  osservare in materia di modalità contabili, di rendicontazione
  e di controllo della gestione.  Per l'espletamento dei suoi
  compiti il Comitato è autorizzato ad avvalersi del personale
  già in servizio alla data di entrata in vigore del presente
  decreto, da iscriversi, su domanda da presentare entro il 15
  dicembre 1993, nel ruolo di cui all'articolo 14, comma 1,
  nonché, per eventuali ulteriori occorrenze, di altro personale
  proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel
  Mezzogiorno, assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo
  articolo.  Ai relativi oneri continua a provvedersi,
  rispettivamente, mediante le risorse derivanti dal
  decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, e
  successive modificazioni e integrazioni, e, per il personale
  proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel
  Mezzogiorno, mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo
  19, comma 5, del presente decreto.".
      2.  Il subentro del Comitato per lo sviluppo di nuova
  imprenditorialità giovanile nelle funzioni e nella titolarità
  dei diritti e degli obblighi di cui al comma 4- bis
  dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96,
  ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
  data di entrata in vigore della legge di conversione del
  presente decreto.
 
                              Pag. 22
 
      3.  L'ambito territoriale di applicazione dei benefìci di
  cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, è
  costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così
  come definiti dai regolamenti CEE.  In tali territori, il
  contributo in conto capitale può essere concesso fino al
  limite massimo del 40 per cento delle spese ammesse ed il
  mutuo è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese
  medesime ad un tasso non superiore al 30 per cento del tasso
  di riferimento; la durata del mutuo è fissata in dieci anni
  oltre ad un periodo di preammortamento di tre anni.  La misura
  delle agevolazioni concedibili è determinata con decreto del
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  tenuto conto dei limiti fissati dalla Commissione della
  Comunità europea.  Per consentire la prosecuzione degli
  interventi del Comitato sulla base dei predetti criteri
  territoriali è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100
  miliardi per l'anno 1994, cui si provvede mediante
  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il
  medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 1, del
  decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488.
      4.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
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