| 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i Ministri competenti, con proprio decreto,
sentita la regione Lombardia, adottano i provvedimenti
occorrenti all'organizzazione, nella provincia di Monza e
della Brianza, degli organi periferici dell'Amministrazione di
competenza, utilizzando il personale che alla data del 1^
gennaio 1994, ricopra un posto in organico nelle
corrispondenti sedi relative alla provincia di Milano.
2. I Ministri competenti provvedono alle occorrenti
variazioni dei ruoli del personale delle rispettive
Amministrazioni.
| |