| (Difesa della Patria).
1. La difesa della Patria, sacro dovere dei cittadini,
comporta la difesa del territorio nazionale da attacchi ed
aggressioni armate e la difesa della comunità nazionale e
degli ospiti stranieri dal flagello della guerra, dalle
malattie, dalle calamità naturali e da ogni altra minaccia o
attentato alla loro integrità fisica e spirituale.
2. L'Italia provvede a tale difesa nella indivisibile
solidarietà con tutti i popoli.
3. La difesa da attacchi armati è fondata su una componente
militare armata e su una componente civile non armata. La
difesa popolare non violenta si attua nei modi e nei termini
stabiliti dalla legge e si avvale del servizio civile.
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