| 1. Con deliberazione da adottare entro il 28 febbraio
1994, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede a
dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga
conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a
seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96.
2. All'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n.96, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
" 5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito
sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli
impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a
ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle
esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa
procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di
ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi. Con
i medesimi criteri e modalità il CIPE può provvedere, entro il
31 dicembre 1993, ad un primo riparto provvisorio delle somme
relative all'anno 1994.".
3. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al
Ministero del bilancio e della programmazione economica ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, il Ministro
può disporre apposite aperture di credito in favore di un
funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono
emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli
stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono
stati emessi possono essere trasportati a quelli
successivi.
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