Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


700
DDL0048-0019
Progetto di legge Camera n. 48 - testo presentato - (DDL12-48)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C48. TESTIPDL
...C48.
...Decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 1994 (*). Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
Articolo 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC48 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Con deliberazione da adottare entro il 28 febbraio
  1994, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
  tra lo Stato, le regioni e le province autonome,  provvede a
  dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga
  conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a
  seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96.
      2.  All'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
  n.96, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
      " 5-bis.  Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito
  sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del
  Ministro del bilancio e della programmazione economica, di
  concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli
  impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a
  ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle
  esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse.  Con la stessa
  procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di
  ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi.  Con
  i medesimi criteri e modalità il CIPE può provvedere, entro il
  31 dicembre 1993, ad un primo riparto provvisorio delle somme
  relative all'anno 1994.".
      3.  Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al
  Ministero del bilancio e della programmazione economica ai
  sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, il Ministro
  può disporre apposite aperture di credito in favore di un
  funzionario delegato.  I relativi ordini di accreditamento sono
  emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56
  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli
  stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono
  stati emessi possono essere trasportati a quelli
  successivi.
 
DATA=940411 FASCID=DDL12-48 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0048 TOTPAG=0023 TOTDOC=0021 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= FDL PAGINIZ=0022 RIGINIZ=026 PAGFIN=0022 RIGFIN=056 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=004800 00 FASCIDC=12DDL0048 SORTNAV=0004800 000 00000 ZZDDLC48 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati