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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7003
DDL0581-0002
Progetto di legge Camera n. 581 - testo presentato - (DDL12-581)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C581. TESTIPDL
...C581.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC581 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Nell'ambito del programma
  governativo di dismissioni delle partecipazioni dello Stato,
  il turno dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA
  S.p.a. è quanto mai imminente, essendo previsto il
  collocamento delle azioni alla fine del mese di giugno.
    Sulla strada della privatizzazione dell'INA si è presentata
  una difficoltà, costituita dal problema delle cosiddette
  cessioni legali, vale a dire il sistema in virtù
  del quale, per ogni contratto di assicurazione sulla vita, le
  imprese erano tenute a versare una quota di premio, variabile
  dal 10 al 30 per cento a seconda dell'anzianità della
  compagnia, all'INA.
    Si tratta di un istituto sorto quando l'INA era un ente
  pubblico economico, divenuto incompatibile, anche in forza di
  una direttiva comunitaria, con la sua nuova natura di società
  per azioni.  Il sistema delle cessioni legali e la sua gestione
 
                               Pag. 2
 
  erano tuttavia rimasti attribuiti all'INA, anche dopo la
  trasformazione in società ai sensi del decreto-legge 11 luglio
  1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
  agosto 1992, n. 359, in regime di concessione.  Attualmente la
  gestione delle cessioni legali, sempre come concessione, è
  affidata alla CONSAP S.p.a. - Concessionaria servizi
  assicurativi pubblici, che è la società risultata a seguito
  della scissione dall'INA delle funzioni pubblicistiche.
    Per risolvere tale delicato problema - che è essenzialmente
  relativo alla restituzione delle attività poste a copertura
  delle cessioni legali alle imprese di assicurazione affinché,
  a loro volta, retrocedano agli assicurati anche la quota di
  prestazione assicurativa prima a carico dell'INA, mentre d'ora
  in poi essa sarà interamente di competenza delle singole
  compagnie - il Governo presentò nella passata legislatura il
  decreto-legge 9 settembre 1993, n. 348, reiterato a causa
  della mancata conversione, con i decreti-legge 8 novembre
  1993, n. 439, 7 gennaio 1994, n. 7, 10 marzo 1994, n. 168, e
  da ultimo, nell'attuale legislatura, 6 maggio 1994, n. 277.
    Le caratteristiche di urgenza e di necessità della
  soluzione del problema oggi si pongono con connotati ancora
  più marcati, sia per i tempi ravvicinatissimi della
  collocazione sul mercato delle azioni dell'INA, sia perché
  occorre sempre, a tale fine, liberare definitivamente la
  stessa società dagli oneri di retaggio del passato sistema.
    La mancata conversione dei provvedimenti induce peraltro il
  Governo ad affrontare il problema in termini parzialmente
  diversi rispetto al passato, soprattutto facendo assistere gli
  adempimenti della CONSAP S.p.a., subentrata all'INA, nei
  confronti delle imprese di assicurazione cedenti dalla
  responsabilità solidale dello Stato, il quale, secondo i
  princìpi della contabilità generale dello Stato, garantisce
  gli adempimenti stessi mediante idonee appostazioni annuali
  nel Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine ai
  sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla
  base del calcolo delle prestazioni assicurative che, anno dopo
  anno, verranno a scadenza.
    Ove necessario sarà così possibile trasferire, con decreto
  del Ministro del tesoro, da tale Fondo al competente capitolo
  di bilancio le somme eventualmente occorrenti a rendere
  immediatamente attuabile la responsabilità solidale dello
  Stato.
    Con l'occasione si è ritenuto opportuno richiamare nel
  provvedimento, oltre alle disposizioni sulle cessioni legali,
  altre disposizioni già contenute nel decreto-legge 31 marzo
  1994, n. 216, anche con carattere di generalità e relative
  all'intero processo di dismissioni di partecipazioni dello
  Stato, evidenziandole però come normativa specifica di settore
  concernente l'alienazione dell'INA.
    L'articolo 1 del presente provvedimento stabilisce che le
  disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato
  non trovano applicazione nell'alienazione della partecipazione
  nell'INA S.p.a. e che la stessa avviene secondo le procedure
  dell'offerta pubblica di vendita, con eventuali collocamenti
  riservati.
    L'articolo 2, nel dettare norme sostitutive del
  decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, sancisce che dal 1^
  gennaio 1994 cessa l'obbligo di cessione legale anche per i
  contratti anteriori al 20 maggio 1993, in quanto per i
  contratti posteriori a tale data ciò era già stato abolito dal
  decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, di recepimento
  della direttiva comunitaria che imponeva allo Stato italiano
  di far cessare l'obbligo in questione.
    Inoltre viene stabilito che il bilancio della CONSAP deve
  prevedere adeguati accantonamenti come riflesso contabile dei
  propri impegni derivanti dalle quote di cessione legale e che
  la stessa CONSAP deve adempiere, per la quota di rischio a suo
  carico e contratto per contratto, gli obblighi già assunti
  dall'INA verso le imprese di assicurazione in funzione della
  normativa sulle cessioni legali.
    Lo stesso articolo 2 prevede poi l'esonero dell'INA da ogni
  responsabilità derivante dal sistema delle cessioni legali e
  dalle relative obbligazioni, che, a seguito della scissione,
  sono ora poste sulla CONSAP.  A sua volta la CONSAP è assistita
  dalla responsabilità solidale del Ministero
 
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  del tesoro ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni
  relative alle quote di cessione legale.
    L'articolo 2 prevede, infine, che essendo il Ministero del
  tesoro responsabile solidale di CONSAP per le menzionate
  obbligazioni, lo stesso Ministero tiene indenne e solleva
  l'INA da ogni responsabilità concernente le medesime
  obbligazioni nei casi di azioni o di pretese esercitate nei
  confronti dell'INA.
    L'articolo 3, relativo all'Unione italiana di
  riassicurazione (UNIONRIAS), sostituisce
  la norma dell'articolo 13 deldecretolegge 31 marzo 1994,
  n. 216, e, rendendo liquidabile la partecipazione dell'INA
  nella stessa UNIONRIAS, attualmente al 40 per cento del
  capitale sociale, consente di valutarla nel patrimonio
  dell'INA.
    Tenuto conto che dal provvedimento non derivano nuovi o
  maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato,
  non si predispone la relazione tecnica di cui all'articolo
  11- ter,  comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
  introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
  362.
 
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