| Onorevoli Deputati! -- Nell'ambito del programma
governativo di dismissioni delle partecipazioni dello Stato,
il turno dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA
S.p.a. è quanto mai imminente, essendo previsto il
collocamento delle azioni alla fine del mese di giugno.
Sulla strada della privatizzazione dell'INA si è presentata
una difficoltà, costituita dal problema delle cosiddette
cessioni legali, vale a dire il sistema in virtù
del quale, per ogni contratto di assicurazione sulla vita, le
imprese erano tenute a versare una quota di premio, variabile
dal 10 al 30 per cento a seconda dell'anzianità della
compagnia, all'INA.
Si tratta di un istituto sorto quando l'INA era un ente
pubblico economico, divenuto incompatibile, anche in forza di
una direttiva comunitaria, con la sua nuova natura di società
per azioni. Il sistema delle cessioni legali e la sua gestione
Pag. 2
erano tuttavia rimasti attribuiti all'INA, anche dopo la
trasformazione in società ai sensi del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, in regime di concessione. Attualmente la
gestione delle cessioni legali, sempre come concessione, è
affidata alla CONSAP S.p.a. - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici, che è la società risultata a seguito
della scissione dall'INA delle funzioni pubblicistiche.
Per risolvere tale delicato problema - che è essenzialmente
relativo alla restituzione delle attività poste a copertura
delle cessioni legali alle imprese di assicurazione affinché,
a loro volta, retrocedano agli assicurati anche la quota di
prestazione assicurativa prima a carico dell'INA, mentre d'ora
in poi essa sarà interamente di competenza delle singole
compagnie - il Governo presentò nella passata legislatura il
decreto-legge 9 settembre 1993, n. 348, reiterato a causa
della mancata conversione, con i decreti-legge 8 novembre
1993, n. 439, 7 gennaio 1994, n. 7, 10 marzo 1994, n. 168, e
da ultimo, nell'attuale legislatura, 6 maggio 1994, n. 277.
Le caratteristiche di urgenza e di necessità della
soluzione del problema oggi si pongono con connotati ancora
più marcati, sia per i tempi ravvicinatissimi della
collocazione sul mercato delle azioni dell'INA, sia perché
occorre sempre, a tale fine, liberare definitivamente la
stessa società dagli oneri di retaggio del passato sistema.
La mancata conversione dei provvedimenti induce peraltro il
Governo ad affrontare il problema in termini parzialmente
diversi rispetto al passato, soprattutto facendo assistere gli
adempimenti della CONSAP S.p.a., subentrata all'INA, nei
confronti delle imprese di assicurazione cedenti dalla
responsabilità solidale dello Stato, il quale, secondo i
princìpi della contabilità generale dello Stato, garantisce
gli adempimenti stessi mediante idonee appostazioni annuali
nel Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine ai
sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla
base del calcolo delle prestazioni assicurative che, anno dopo
anno, verranno a scadenza.
Ove necessario sarà così possibile trasferire, con decreto
del Ministro del tesoro, da tale Fondo al competente capitolo
di bilancio le somme eventualmente occorrenti a rendere
immediatamente attuabile la responsabilità solidale dello
Stato.
Con l'occasione si è ritenuto opportuno richiamare nel
provvedimento, oltre alle disposizioni sulle cessioni legali,
altre disposizioni già contenute nel decreto-legge 31 marzo
1994, n. 216, anche con carattere di generalità e relative
all'intero processo di dismissioni di partecipazioni dello
Stato, evidenziandole però come normativa specifica di settore
concernente l'alienazione dell'INA.
L'articolo 1 del presente provvedimento stabilisce che le
disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato
non trovano applicazione nell'alienazione della partecipazione
nell'INA S.p.a. e che la stessa avviene secondo le procedure
dell'offerta pubblica di vendita, con eventuali collocamenti
riservati.
L'articolo 2, nel dettare norme sostitutive del
decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277, sancisce che dal 1^
gennaio 1994 cessa l'obbligo di cessione legale anche per i
contratti anteriori al 20 maggio 1993, in quanto per i
contratti posteriori a tale data ciò era già stato abolito dal
decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, di recepimento
della direttiva comunitaria che imponeva allo Stato italiano
di far cessare l'obbligo in questione.
Inoltre viene stabilito che il bilancio della CONSAP deve
prevedere adeguati accantonamenti come riflesso contabile dei
propri impegni derivanti dalle quote di cessione legale e che
la stessa CONSAP deve adempiere, per la quota di rischio a suo
carico e contratto per contratto, gli obblighi già assunti
dall'INA verso le imprese di assicurazione in funzione della
normativa sulle cessioni legali.
Lo stesso articolo 2 prevede poi l'esonero dell'INA da ogni
responsabilità derivante dal sistema delle cessioni legali e
dalle relative obbligazioni, che, a seguito della scissione,
sono ora poste sulla CONSAP. A sua volta la CONSAP è assistita
dalla responsabilità solidale del Ministero
Pag. 3
del tesoro ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni
relative alle quote di cessione legale.
L'articolo 2 prevede, infine, che essendo il Ministero del
tesoro responsabile solidale di CONSAP per le menzionate
obbligazioni, lo stesso Ministero tiene indenne e solleva
l'INA da ogni responsabilità concernente le medesime
obbligazioni nei casi di azioni o di pretese esercitate nei
confronti dell'INA.
L'articolo 3, relativo all'Unione italiana di
riassicurazione (UNIONRIAS), sostituisce
la norma dell'articolo 13 deldecretolegge 31 marzo 1994,
n. 216, e, rendendo liquidabile la partecipazione dell'INA
nella stessa UNIONRIAS, attualmente al 40 per cento del
capitale sociale, consente di valutarla nel patrimonio
dell'INA.
Tenuto conto che dal provvedimento non derivano nuovi o
maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato,
non si predispone la relazione tecnica di cui all'articolo
11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362.
| |