| 1. Dal 1^ gennaio 1994 per le imprese che esercitano
l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti
conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli
articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle
Pag. 6
leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986,
n. 742.
2. Il bilancio della CONSAP - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a., deve prevedere accantonamenti
adeguati agli impegni derivanti a suo carico dalle cessioni di
premi effettuate dalle imprese di assicurazione.
3. La CONSAP è tenuta ad adempiere, per le quote a suo
carico, gli obblighi già assunti dall'INA nei confronti delle
imprese cedenti.
4. L'INA è esonerata da ogni responsabilità, compresa
quella solidale di cui all'articolo 2504- decies, comma
secondo, del codice civile, per le obbligazioni della CONSAP,
subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei
diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1.
5. Il Ministero del tesoro è responsabile in via solidale
dell'esatto adempimento, da parte della CONSAP, delle
obbligazioni di cui al comma 3. Agli eventuali oneri si fa
fronte ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
6. Il Ministero del tesoro, in relazione alle
obbligazioni di cui al comma 3, tiene indenne e solleva l'INA
da ogni responsabilità nei casi di azioni o pretese esercitate
nei confronti dell'INA stessa.
7. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono
quelle contenute nel decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277.
| |