| 1. L'Unione italiana di riassicurazione, ente costituito
ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio
decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, convertito dalla
legge 17 aprile 1925, n. 473, è una società per azioni,
liberamente partecipata da società di assicurazione e
riassicurazione, che esercita la riassicurazione nei diversi
rami ed è disciplinata dalle disposizioni del codice civile in
materia di società per azioni e dalle disposizioni delle leggi
speciali applicabili alle imprese di riassicurazione.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con
il presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono
l'articolo 13 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216.
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