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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7032
DDL0584-0002
Progetto di legge Camera n. 584 - testo presentato - (DDL12-584)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C584. TESTIPDL
...C584.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC584 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il decretolegge 23 marzo 1994,
  n. 192, non convertito nei termini costituzionali, era diretto
  attraverso talune modifiche agli articoli 10 e 11 del
  decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, ad estendere
  l'utilizzo delle emissioni di titoli pubblici destinate per
  legge al rimborso dei crediti d'imposta.
    Il presente decreto-legge, di cui si chiede la conversione
  in legge, reitera le disposizioni del predetto decreto-legge
  n. 192 del 1994.  Con l'articolo 1 si dispone la modifica
  dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993.  Tale
  modifica consente di destinare la quota dei 4.500 miliardi di
  lire - non utilizzata per i rimborsi ai fini delle impsote
  dirette e dell'imposta sul valore aggiunto risultanti
 
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  dalle dichiarazioni relative ai periodi di imposta chiusi
  entro il 31 dicembre 1985 - a beneficio dei soggetti che hanno
  presentato domande di rimborso di crediti d'imposta non
  inferiori, al netto degli interessi, ai 100 milioni di lire,
  risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo
  d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987.
    L'articolo 1 prevede altresì che gli importi da
  corrispondere in relazione a ciascun credito comprendano gli
  interessi maturati fino al 31 dicembre 1993, calcolando nella
  misura del 3,5 per cento quelli relativi al secondo
  semestre.
    Sulla base delle istanze di rimborso, presentate
  direttamente agli uffici delle imposte dirette del domicilio
  fiscale dei soggetti interessati, l'Amministrazione
  finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei
  crediti indicati nella dichiarazione e dei relativi interessi;
  la parte residua dei crediti verrà estinta secondo le
  ordinarie procedure.  Lo stesso articolo 1 stabilisce, inoltre,
  che le caratteristiche dei titoli emessi per l'estinzione dei
  crediti (incluso il tasso di interesse) sono stabilite con
  decreto del Ministro del tesoro.
    L'articolo 2 dispone la modifica dell'articolo 11 del
  decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.  Tale modifica
  consente di utilizzare la quota dei 7.500 miliardi di lire,
  per la quale non sono pervenute richieste di rimborso per
  l'estinzione dei crediti per i periodi d'imposta chiusi tra il
  1^ gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1990, di ammontare non
  inferiore a 50 miliardi di lire comprensivi degli interessi, a
  favore dei soggetti che hanno evidenziato una perdita nel
  bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991.
    Viene, inoltre, stabilito che nell'ipotesi in cui sia stato
  notificato avviso di accertamento, comunque, possa essere
  effettuato il rimborso con titoli di Stato per la differenza
  fra l'ammontare del rimborso richiesto e quello costituito
  dalle maggiori somme accertate, nonché dalle penalità ridotte
  al 50 per cento.
    Lo stesso articolo prevede, infine, che, qualora
  l'ammontare dei crediti di cui viene chiesta l'estinzione sia
  superiore a quello disponibile per i rimborsi, l'estinzione
  debba avvenire a favore dei soggetti per i quali risulta più
  elevato il rapporto fra la perdita di bilancio dell'esercizio
  chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti
  d'imposta del periodo 19871990, inclusi gli interessi.
    L'articolo 3 autorizza il Ministro del tesoro a stabilire
  la misura del tasso di interesse da applicare nei rapporti di
  credito e di debito dello Stato, tenendo conto dell'andamento
  del mercato monetario e finanziario.  Viene, altresì,
  stabilito, onde evitare il sorgere di dubbi interpretativi,
  che in materia di rapporti di credito e debito d'imposta
  continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo
  13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
    Con l'articolo 4, ai fini del rilascio, ai sensi
  dell'articolo 2, dei titoli di Stato a favore dei soggetti
  creditori di imposta, si consente l'utilizzazione
  nell'esercizio 1994 delle somme esistenti nel capitolo 4774
  dello stato di previsione del Ministero del tesoro e non
  impegnate al 31 dicembre 1993.
    L'articolo 5 stabilisce che, qualora ne sia fatta richiesta
  entro il 31 marzo 1994 con le modalità indicate nel decreto
  del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 114 del 18 maggio 1992,
  l'estinzione dei crediti d'imposta avviene mediante
  l'assegnazione ai soggetti creditori di titoli di Stato.
  Trattasi di crediti risultanti dalla liquidazione delle
  dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali
  dell'imposta sul valore aggiunto, relativi a periodi d'imposta
  chiusi entro il 31 dicembre 1989, il cui ammontare non sia
  inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta, e per
  ciascun periodo d'imposta, al netto degli interessi maturati.
  Le operazioni di riscontro devono essere completate entro il
  30 settembre 1994 con il computo degli interessi relativi a
  ciascun credito fino al 31 dicembre 1994.
    Le caratteristiche, le modalità e le procedure di
  assegnazione dei titoli, da emettere, con godimento decorrente
  dal 1^ gennaio
 
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  1995, per un importo non superiore a lire 10.000
  miliardi, sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro,
  da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale  entro il 30
  novembre 1994.
    I crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi sono
  estinti nella misura dell'80 per cento e la parte rimanente
  viene rimborsata mediante le ordinarie procedure al
  completamento delle operazioni di liquidazione.
    L'istituzione del conto fiscale di cui all'articolo 78,
  comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha comportato
  una nuova regolamentazione dei sistemi di versamento delle
  imposte e delle ritenute.  In particolare, l'articolo 1 del
  regolamento di attuazione del predetto articolo 78, adottato
  con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n.
  567, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 306 del 31
  dicembre 1993, ha previsto l'utilizzazione obbligatoria del
  conto fiscale da parte degli intestatari per quanto riguarda
  il versamento, tra l'altro, delle ritenute eseguite nella
  qualità di sostituto d'imposta.  Al riguardo è sorto il
  problema se il precedente sistema di versamento diretto alle
  sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, quale previsto
  dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente
  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rimanga tuttora
  valido.  Mentre non sorgono dubbi sulla validità del sistema
  per coloro che non sono titolari di conto fiscale, non
  altrettanto può dirsi nei confronti dei titolari.  Attesa la
  ricordata obbligatorietà dell'utilizzazione del conto fiscale,
  ove un contribuente dovesse effettuare un versamento
  direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato
  potrebbe rendersi applicabile la sanzione di cui all'articolo
  93 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602
  del 1973.  Inoltre il versamento diretto presso le sezioni di
  tesoreria provinciale comporta il più favorevole effetto della
  eliminazione di un passaggio intermedio e, quindi, la
  semplificazione degli adempimenti.
    Con l'articolo 6 del decreto-legge in esame, si è prevista,
  quindi, la facoltà per i contribuenti titolari di conto
  fiscale di continuare, come per il passato, ad effettuare i
  versamenti direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale
  dello Stato.
    Con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 dicembre
  1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78,
  il Ministero del tesoro è stato autorizzato a garantire l'IRI
  S.p.a. per le fideiussioni rilasciate o da rilasciare a favore
  della TAV per il puntuale e corretto adempimento da parte dei
  consorzi affidatari degli interventi relativi al Sistema Alta
  Velocità di tutte le obbligazioni a loro carico, secondo le
  previsioni delle relative convenzioni ed atti integrativi.
  Ciò, ovviamente, nell'intento di consentire l'avvio dei lavori
  della tratta ferroviaria Roma-Napoli e nella considerazione
  che l'IRI non avrebbe potuto rilasciare la garanzia se non a
  condizione di essere a sua volta garantito dal Tesoro.
    Ora l'ENI, nel rammentare che l'atto integrativo per la
  realizzazione della tratta Milano-Bologna dovrà essere
  sottoscritto anche dall'ENI medesimo quale garante della buona
  esecuzione dei lavori e delle obbligazioni assunte dal
  Consorzio "CEPAV Uno", ha fatto presente, giusta delibera del
  proprio consiglio di amministrazione, di non essere
  legittimato a sottoscrivere detto atto integrativo se non
  subordinatamente alla concessione della controgaranzia del
  Tesoro, come già disposto in favore dell'IRI con il ricordato
  decreto-legge n. 505 del 1993.
    Si ritiene, data la parità di situazione oggettiva rispetto
  all'IRI, che la richiesta dell'ENI non possa non essere
  accolta, assicurando identico trattamento, e osservando
  altresì che un ulteriore ritardo nella realizzazione della
  cennata tratta ferroviaria finirebbe per aggravare il problema
  occupazionale.
    La norma di cui all'articolo 7 è diretta ad estendere
  all'ENI la concessione della garanzia già prevista per l'IRI
  dal citato decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito
  dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78.
 
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