| Onorevoli Deputati! -- Il decretolegge 23 marzo 1994,
n. 192, non convertito nei termini costituzionali, era diretto
attraverso talune modifiche agli articoli 10 e 11 del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, ad estendere
l'utilizzo delle emissioni di titoli pubblici destinate per
legge al rimborso dei crediti d'imposta.
Il presente decreto-legge, di cui si chiede la conversione
in legge, reitera le disposizioni del predetto decreto-legge
n. 192 del 1994. Con l'articolo 1 si dispone la modifica
dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993. Tale
modifica consente di destinare la quota dei 4.500 miliardi di
lire - non utilizzata per i rimborsi ai fini delle impsote
dirette e dell'imposta sul valore aggiunto risultanti
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dalle dichiarazioni relative ai periodi di imposta chiusi
entro il 31 dicembre 1985 - a beneficio dei soggetti che hanno
presentato domande di rimborso di crediti d'imposta non
inferiori, al netto degli interessi, ai 100 milioni di lire,
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo
d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987.
L'articolo 1 prevede altresì che gli importi da
corrispondere in relazione a ciascun credito comprendano gli
interessi maturati fino al 31 dicembre 1993, calcolando nella
misura del 3,5 per cento quelli relativi al secondo
semestre.
Sulla base delle istanze di rimborso, presentate
direttamente agli uffici delle imposte dirette del domicilio
fiscale dei soggetti interessati, l'Amministrazione
finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei
crediti indicati nella dichiarazione e dei relativi interessi;
la parte residua dei crediti verrà estinta secondo le
ordinarie procedure. Lo stesso articolo 1 stabilisce, inoltre,
che le caratteristiche dei titoli emessi per l'estinzione dei
crediti (incluso il tasso di interesse) sono stabilite con
decreto del Ministro del tesoro.
L'articolo 2 dispone la modifica dell'articolo 11 del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Tale modifica
consente di utilizzare la quota dei 7.500 miliardi di lire,
per la quale non sono pervenute richieste di rimborso per
l'estinzione dei crediti per i periodi d'imposta chiusi tra il
1^ gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1990, di ammontare non
inferiore a 50 miliardi di lire comprensivi degli interessi, a
favore dei soggetti che hanno evidenziato una perdita nel
bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991.
Viene, inoltre, stabilito che nell'ipotesi in cui sia stato
notificato avviso di accertamento, comunque, possa essere
effettuato il rimborso con titoli di Stato per la differenza
fra l'ammontare del rimborso richiesto e quello costituito
dalle maggiori somme accertate, nonché dalle penalità ridotte
al 50 per cento.
Lo stesso articolo prevede, infine, che, qualora
l'ammontare dei crediti di cui viene chiesta l'estinzione sia
superiore a quello disponibile per i rimborsi, l'estinzione
debba avvenire a favore dei soggetti per i quali risulta più
elevato il rapporto fra la perdita di bilancio dell'esercizio
chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti
d'imposta del periodo 19871990, inclusi gli interessi.
L'articolo 3 autorizza il Ministro del tesoro a stabilire
la misura del tasso di interesse da applicare nei rapporti di
credito e di debito dello Stato, tenendo conto dell'andamento
del mercato monetario e finanziario. Viene, altresì,
stabilito, onde evitare il sorgere di dubbi interpretativi,
che in materia di rapporti di credito e debito d'imposta
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo
13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
Con l'articolo 4, ai fini del rilascio, ai sensi
dell'articolo 2, dei titoli di Stato a favore dei soggetti
creditori di imposta, si consente l'utilizzazione
nell'esercizio 1994 delle somme esistenti nel capitolo 4774
dello stato di previsione del Ministero del tesoro e non
impegnate al 31 dicembre 1993.
L'articolo 5 stabilisce che, qualora ne sia fatta richiesta
entro il 31 marzo 1994 con le modalità indicate nel decreto
del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992,
l'estinzione dei crediti d'imposta avviene mediante
l'assegnazione ai soggetti creditori di titoli di Stato.
Trattasi di crediti risultanti dalla liquidazione delle
dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali
dell'imposta sul valore aggiunto, relativi a periodi d'imposta
chiusi entro il 31 dicembre 1989, il cui ammontare non sia
inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta, e per
ciascun periodo d'imposta, al netto degli interessi maturati.
Le operazioni di riscontro devono essere completate entro il
30 settembre 1994 con il computo degli interessi relativi a
ciascun credito fino al 31 dicembre 1994.
Le caratteristiche, le modalità e le procedure di
assegnazione dei titoli, da emettere, con godimento decorrente
dal 1^ gennaio
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1995, per un importo non superiore a lire 10.000
miliardi, sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30
novembre 1994.
I crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi sono
estinti nella misura dell'80 per cento e la parte rimanente
viene rimborsata mediante le ordinarie procedure al
completamento delle operazioni di liquidazione.
L'istituzione del conto fiscale di cui all'articolo 78,
comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha comportato
una nuova regolamentazione dei sistemi di versamento delle
imposte e delle ritenute. In particolare, l'articolo 1 del
regolamento di attuazione del predetto articolo 78, adottato
con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n.
567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 1993, ha previsto l'utilizzazione obbligatoria del
conto fiscale da parte degli intestatari per quanto riguarda
il versamento, tra l'altro, delle ritenute eseguite nella
qualità di sostituto d'imposta. Al riguardo è sorto il
problema se il precedente sistema di versamento diretto alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, quale previsto
dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rimanga tuttora
valido. Mentre non sorgono dubbi sulla validità del sistema
per coloro che non sono titolari di conto fiscale, non
altrettanto può dirsi nei confronti dei titolari. Attesa la
ricordata obbligatorietà dell'utilizzazione del conto fiscale,
ove un contribuente dovesse effettuare un versamento
direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato
potrebbe rendersi applicabile la sanzione di cui all'articolo
93 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973. Inoltre il versamento diretto presso le sezioni di
tesoreria provinciale comporta il più favorevole effetto della
eliminazione di un passaggio intermedio e, quindi, la
semplificazione degli adempimenti.
Con l'articolo 6 del decreto-legge in esame, si è prevista,
quindi, la facoltà per i contribuenti titolari di conto
fiscale di continuare, come per il passato, ad effettuare i
versamenti direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato.
Con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 dicembre
1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78,
il Ministero del tesoro è stato autorizzato a garantire l'IRI
S.p.a. per le fideiussioni rilasciate o da rilasciare a favore
della TAV per il puntuale e corretto adempimento da parte dei
consorzi affidatari degli interventi relativi al Sistema Alta
Velocità di tutte le obbligazioni a loro carico, secondo le
previsioni delle relative convenzioni ed atti integrativi.
Ciò, ovviamente, nell'intento di consentire l'avvio dei lavori
della tratta ferroviaria Roma-Napoli e nella considerazione
che l'IRI non avrebbe potuto rilasciare la garanzia se non a
condizione di essere a sua volta garantito dal Tesoro.
Ora l'ENI, nel rammentare che l'atto integrativo per la
realizzazione della tratta Milano-Bologna dovrà essere
sottoscritto anche dall'ENI medesimo quale garante della buona
esecuzione dei lavori e delle obbligazioni assunte dal
Consorzio "CEPAV Uno", ha fatto presente, giusta delibera del
proprio consiglio di amministrazione, di non essere
legittimato a sottoscrivere detto atto integrativo se non
subordinatamente alla concessione della controgaranzia del
Tesoro, come già disposto in favore dell'IRI con il ricordato
decreto-legge n. 505 del 1993.
Si ritiene, data la parità di situazione oggettiva rispetto
all'IRI, che la richiesta dell'ENI non possa non essere
accolta, assicurando identico trattamento, e osservando
altresì che un ulteriore ritardo nella realizzazione della
cennata tratta ferroviaria finirebbe per aggravare il problema
occupazionale.
La norma di cui all'articolo 7 è diretta ad estendere
all'ENI la concessione della garanzia già prevista per l'IRI
dal citato decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78.
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