| 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a
determinare, con proprio decreto, i tassi di interesse da
corrispondere ai titolari di rapporti di debito e credito
verso lo Stato, con riferimento all'andamento del mercato
monetario e finanziario; restano ferme le disposizioni recate
dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133.
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