| Onorevoli Deputati! -- Il notevole aumento della
popolazione penitenziaria, passata da poco meno di 26.000
unità alla data del 31 dicembre 1990 a circa 51.000 unità alla
data del 31 dicembre 1993, mostra
una chiara tendenza ad ulteriori incrementi, rendendo
pressoché insostenibile la situazione di sovraffollamento
degli istituti penitenziari, già di per sé gravissima, anche
perché caratterizzata dalla sempre maggiore
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presenza di detenuti di particolare pericolosità
sociale; e ciò rende difficilissimo l'espletamento dei
numerosi, complessi e delicati compiti istituzionali
attribuiti al Corpo di polizia penitenziaria dalla legge 15
dicembre 1990, n. 395, e dai relativi decreti legislativi.
La recente apertura di nuovi istituti penitenziari e la
prossima apertura di altri comportano la inderogabile esigenza
di disporre del personale necessario per il loro funzionamento
e per provvedere alla custodia ed al trattamento dei detenuti
ed internati, assicurando l'ordine e la sicurezza negli
istituti. A questo si aggiunge il problema della prossima
assunzione del servizio di traduzione dei detenuti e degli
internati, da parte del Corpo di polizia penitenziaria.
Il decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla
legge 29 febbraio 1992, n. 213, all'articolo 1 ha disposto che
fino a quando non si verificherà la totale copertura degli
organici, le assunzioni del personale del Corpo di polizia
penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno
luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il
ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle B,
parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e
comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche esistenti
nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle
predette tabelle (comma 1), e che le eccedenze nel predetto
ruolo derivanti dall'applicazione di tale disposizione sono
riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o
per effetto delle assunzioni.
Lo stesso articolo 1 ha inoltre stabilito che, fino alla
determinazione delle modalità di assunzione mediante decreto
legislativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre
1990, n. 395, per l'applicazione del disposto di cui al comma
1 continuano ad osservarsi le procedure di assunzione previste
dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia,
approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e dalla
legge 18 febbraio 1963, n. 173, ed ha altresì limitato
l'applicazione della disposizione di cui al comma 1
dell'articolo 43 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sino al
31 dicembre 1993 (commi 3 e 4). In prosieguo di tempo, il
decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito dalla legge
26 luglio 1993, n. 254, per far fronte alla carenza di
personale di custodia ha previsto (articolo 2) che alla
copertura dei posti comunque disponibili per il personale,
nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, si provvede
mediante assunzione di quanti avessero già presentato domanda
di reclutamento nel Corpo di polizia penitenziaria alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, purché debitamente selezionati secondo le procedure
previste anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge n. 395 del 1990. Lo stesso decreto-legge n. 163 del
1993, all'articolo 4, ha disposto che tali procedure possono
essere utilizzate fino alla totale copertura della dotazione
organica del 1993 per gli agenti e gli assistenti del Corpo di
polizia penitenziaria e che i concorsi per la copertura dei
posti vacanti nelle predette dotazioni organiche per il 1994
ed il 1995, dovevano essere banditi, rispettivamente, entro il
30 settembre 1993 ed entro il 30 settembre 1994.
Senonché le procedure per l'espletamento del primo dei due
concorsi (1220 posti di allievo agente), bandito con il
decreto ministeriale 27 settembre 1993, non potranno produrre
effetti se non dall'inizio dei 1995, come semplice assunzione,
e solo dal 1^ gennaio 1996, come effettiva utilizzazione del
personale assunto, per la necessità di frequentare il corso di
formazione presso le scuole dei Corpo.
Esistono tuttavia 871 aspiranti agenti, già risultati
idonei alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio
1993, n. 254, che ha convertito in legge in decreto-legge 28
maggio 1993, n. 163, che potrebbero essere utilizzati
dall'amministrazione penitenziaria proprio per fronteggiare la
straordinaria ed urgente carenza di organico sopra accennata,
coprendo i posti che nel corso del 1994 si renderanno liberi a
seguito di cessazioni dal servizio e soprattutto a seguito
dell'accesso al ruolo di sovraintendenti (ove le vacanze di
organico sono cospicue) da parte di agenti per concorso
interno.
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Con l'articolo 1 del presente decreto si prevede che coloro
i quali avevano già presentato la domanda di assunzione nel
Corpo di polizia penitenziaria alla data del 19 luglio 1993,
erano stati sottoposti alla selezione fisica ed attitudinale,
ed erano risultati idonei in base alle procedure di
reclutamento vigenti prima della data di entrata vigore della
legge 15 dicembre 1990, n. 395, verranno assunti nel Corpo di
polizia penitenziaria via via che si verificheranno le vacanze
nel corso del 1994.
Ovviamente, la predetta deroga all'articolo 4 del
decreto-legge n. 163 del 1993 opera soltanto in relazione al
presente provvedimento e non per il futuro: si tratta, più
propriamente, di una norma di carattere transitorio per la
disciplina di situazioni sulle quali ha inciso la nuova
normativa.
Lo stesso articolo 1 dispone che l'assunzione in servizio
dei vincitori del concorso per 1220 allievi agenti di polizia
penitenziaria, bandito con decreto ministeriale del 27
settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
quarta serie speciale - n. 103 del 28 dicembre 1993, non potrà
avvenire prima del 1^ gennaio 1995.
Ciò, sia perché le procedure concorsuali si prevedono
lunghe e complesse a causa del gran numero di domande
pervenute, sia perché appare necessario contenere nei limiti
delle disponibilità di bilancio la spesa per il corrente anno
1994.
Al fine di provvedere, contemporaneamente, anche in altro
modo, alla urgente copertura dei posti disponibili, nella
qualifica degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia
penitenziaria, nel rispetto del piano di assunzione previsto
dalla tabella A allegata al decreto-legislativo n. 443 del
1992, come sostituita dalla tabella A allegata al
decreto-legge n. 163 del 1993, l'articolo 2 prevede la
possibilità di prorogare, fino al 31 dicembre 1994, la
rafferma, a domanda, di quei 556 militari che, in eccedenza
all'organico del Corpo, sono stati utilizzati per un anno in
base al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, per
l'espletamento dei servizi esterni di istituto, con diritto
allo stesso trattamento giuridico ed economico spettante agli
agenti di polizia penitenziaria di ruolo.
Infine, l'articolo 3 dispone che il personale assunto nel
Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 1 del
decreto non può presentare domanda di trasferimento se non ha
prestato effettivo servizio per almeno due anni in tale
sede.
In conclusione, le norme di cui agli articoli 1 e 2
comportano la graduale immissione in servizio di 871 unità di
personale a copertura delle vacanze che si verificheranno nel
corso del 1994, nonché la proroga, a domanda, della rafferma
fino al 31 dicembre 1994 di 556 unità. Quindi, al 1^ gennaio
1994 le complessive dotazioni organiche del Corpo di polizia
penitenziaria, risultanti dalla tabella A allegata al
decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, sono state
stabilite in 38.147 unità, di cui 32.343 appartenenti al ruolo
degli agenti ed assistenti, 4.425 al ruolo dei sovraintendenti
e 1.379 a quello degli ispettori.
A fronte di tale organico, risultano attualmente presenti
35.721 unità (ivi compresi 1.187 allievi in frequenza di
corso), con una scopertura complessiva pari a 2.426 unità,
parte nel ruolo dei sovraintendenti e parte in quello degli
ispettori.
Ciò premesso, considerato che le immissioni e le rafferme
di cui sopra non determinano nuovi oneri finanziari giacché le
relative spese sono contenute negli attuali stanziamenti di
bilancio alle voci "nuove assunzioni" "decreto-legge n. 163
del 1993", ad ogni buon conto, si riportano come segue i
prospetti dimostrativi degli oneri in questione:
per gli 871 aspiranti agenti, in relazione al previsto
scaglionamento di dette assunzioni, si può tener conto di un
periodo medio di permanenza di cinque mesi, e cioè: 871
35.000.000: 12 5 = lire 12.702.083.333;
per le 556 unità in posizione di rafferma, si può tener
conto di un periodo di permanenza di 10 mesi, a partire dalla
data di scadenza della precedente rafferma (1^ marzo) al 31
dicembre 1994, e cioè: 556 35.000.000: 12 10 = lire
16.216.666.666.
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