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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


704
DDL0049-0002
Progetto di legge Camera n. 49 - testo presentato - (DDL12-49)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C49. TESTIPDL
...C49.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC49 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Il notevole aumento della
  popolazione penitenziaria, passata da poco meno di 26.000
  unità alla data del 31 dicembre 1990 a circa 51.000 unità alla
  data del 31 dicembre 1993, mostra
  una chiara tendenza ad ulteriori incrementi, rendendo
  pressoché insostenibile la situazione di sovraffollamento
  degli istituti penitenziari, già di per sé gravissima, anche
  perché caratterizzata dalla sempre maggiore
 
                               Pag. 2
 
  presenza di detenuti di particolare pericolosità
  sociale; e ciò rende difficilissimo l'espletamento dei
  numerosi, complessi e delicati compiti istituzionali
  attribuiti al Corpo di polizia penitenziaria dalla legge 15
  dicembre 1990, n. 395, e dai relativi decreti legislativi.
    La recente apertura di nuovi istituti penitenziari e la
  prossima apertura di altri comportano la inderogabile esigenza
  di disporre del personale necessario per il loro funzionamento
  e per provvedere alla custodia ed al trattamento dei detenuti
  ed internati, assicurando l'ordine e la sicurezza negli
  istituti.  A questo si aggiunge il problema della prossima
  assunzione del servizio di traduzione dei detenuti e degli
  internati, da parte del Corpo di polizia penitenziaria.
    Il decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla
  legge 29 febbraio 1992, n. 213, all'articolo 1 ha disposto che
  fino a quando non si verificherà la totale copertura degli
  organici, le assunzioni del personale del Corpo di polizia
  penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno
  luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il
  ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle B,
  parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e
  comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche esistenti
  nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle
  predette tabelle (comma 1), e che le eccedenze nel predetto
  ruolo derivanti dall'applicazione di tale disposizione sono
  riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o
  per effetto delle assunzioni.
    Lo stesso articolo 1 ha inoltre stabilito che, fino alla
  determinazione delle modalità di assunzione mediante decreto
  legislativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre
  1990, n. 395, per l'applicazione del disposto di cui al comma
  1 continuano ad osservarsi le procedure di assunzione previste
  dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia,
  approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e dalla
  legge 18 febbraio 1963, n. 173, ed ha altresì limitato
  l'applicazione della disposizione di cui al comma 1
  dell'articolo 43 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sino al
  31 dicembre 1993 (commi 3 e 4).  In prosieguo di tempo, il
  decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito dalla legge
  26 luglio 1993, n. 254, per far fronte alla carenza di
  personale di custodia ha previsto (articolo 2) che alla
  copertura dei posti comunque disponibili per il personale,
  nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e degli
  assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, si provvede
  mediante assunzione di quanti avessero già presentato domanda
  di reclutamento nel Corpo di polizia penitenziaria alla data
  di entrata in vigore del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
  n. 443, purché debitamente selezionati secondo le procedure
  previste anteriormente alla data di entrata in vigore della
  legge n. 395 del 1990.  Lo stesso decreto-legge n. 163 del
  1993, all'articolo 4, ha disposto che tali procedure possono
  essere utilizzate fino alla totale copertura della dotazione
  organica del 1993 per gli agenti e gli assistenti del Corpo di
  polizia penitenziaria e che i concorsi per la copertura dei
  posti vacanti nelle predette dotazioni organiche per il 1994
  ed il 1995, dovevano essere banditi, rispettivamente, entro il
  30 settembre 1993 ed entro il 30 settembre 1994.
    Senonché le procedure per l'espletamento del primo dei due
  concorsi (1220 posti di allievo agente), bandito con il
  decreto ministeriale 27 settembre 1993, non potranno produrre
  effetti se non dall'inizio dei 1995, come semplice assunzione,
  e solo dal 1^ gennaio 1996, come effettiva utilizzazione del
  personale assunto, per la necessità di frequentare il corso di
  formazione presso le scuole dei Corpo.
    Esistono tuttavia 871 aspiranti agenti, già risultati
  idonei alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio
  1993, n. 254, che ha convertito in legge in decreto-legge 28
  maggio 1993, n. 163, che potrebbero essere utilizzati
  dall'amministrazione penitenziaria proprio per fronteggiare la
  straordinaria ed urgente carenza di organico sopra accennata,
  coprendo i posti che nel corso del 1994 si renderanno liberi a
  seguito di cessazioni dal servizio e soprattutto a seguito
  dell'accesso al ruolo di sovraintendenti (ove le vacanze di
  organico sono cospicue) da parte di agenti per concorso
  interno.
 
                               Pag. 3
 
    Con l'articolo 1 del presente decreto si prevede che coloro
  i quali avevano già presentato la domanda di assunzione nel
  Corpo di polizia penitenziaria alla data del 19 luglio 1993,
  erano stati sottoposti alla selezione fisica ed attitudinale,
  ed erano risultati idonei in base alle procedure di
  reclutamento vigenti prima della data di entrata vigore della
  legge 15 dicembre 1990, n. 395, verranno assunti nel Corpo di
  polizia penitenziaria via via che si verificheranno le vacanze
  nel corso del 1994.
    Ovviamente, la predetta deroga all'articolo 4 del
  decreto-legge n. 163 del 1993 opera soltanto in relazione al
  presente provvedimento e non per il futuro: si tratta, più
  propriamente, di una norma di carattere transitorio per la
  disciplina di situazioni sulle quali ha inciso la nuova
  normativa.
    Lo stesso articolo 1 dispone che l'assunzione in servizio
  dei vincitori del concorso per 1220 allievi agenti di polizia
  penitenziaria, bandito con decreto ministeriale del 27
  settembre 1993, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  -
  quarta serie speciale - n. 103 del 28 dicembre 1993, non potrà
  avvenire prima del 1^ gennaio 1995.
    Ciò, sia perché le procedure concorsuali si prevedono
  lunghe e complesse a causa del gran numero di domande
  pervenute, sia perché appare necessario contenere nei limiti
  delle disponibilità di bilancio la spesa per il corrente anno
  1994.
    Al fine di provvedere, contemporaneamente, anche in altro
  modo, alla urgente copertura dei posti disponibili, nella
  qualifica degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia
  penitenziaria, nel rispetto del piano di assunzione previsto
  dalla tabella A allegata al decreto-legislativo n. 443 del
  1992, come sostituita dalla tabella A allegata al
  decreto-legge n. 163 del 1993, l'articolo 2 prevede la
  possibilità di prorogare, fino al 31 dicembre 1994, la
  rafferma, a domanda, di quei 556 militari che, in eccedenza
  all'organico del Corpo, sono stati utilizzati per un anno in
  base al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, per
  l'espletamento dei servizi esterni di istituto, con diritto
  allo stesso trattamento giuridico ed economico spettante agli
  agenti di polizia penitenziaria di ruolo.
    Infine, l'articolo 3 dispone che il personale assunto nel
  Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 1 del
  decreto non può presentare domanda di trasferimento se non ha
  prestato effettivo servizio per almeno due anni in tale
  sede.
    In conclusione, le norme di cui agli articoli 1 e 2
  comportano la graduale immissione in servizio di 871 unità di
  personale a copertura delle vacanze che si verificheranno nel
  corso del 1994, nonché la proroga, a domanda, della rafferma
  fino al 31 dicembre 1994 di 556 unità.  Quindi, al 1^ gennaio
  1994 le complessive dotazioni organiche del Corpo di polizia
  penitenziaria, risultanti dalla tabella A allegata al
  decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, sono state
  stabilite in 38.147 unità, di cui 32.343 appartenenti al ruolo
  degli agenti ed assistenti, 4.425 al ruolo dei sovraintendenti
  e 1.379 a quello degli ispettori.
    A fronte di tale organico, risultano attualmente presenti
  35.721 unità (ivi compresi 1.187 allievi in frequenza di
  corso), con una scopertura complessiva pari a 2.426 unità,
  parte nel ruolo dei sovraintendenti e parte in quello degli
  ispettori.
    Ciò premesso, considerato che le immissioni e le rafferme
  di cui sopra non determinano nuovi oneri finanziari giacché le
  relative spese sono contenute negli attuali stanziamenti di
  bilancio alle voci "nuove assunzioni" "decreto-legge n. 163
  del 1993", ad ogni buon conto, si riportano come segue i
  prospetti dimostrativi degli oneri in questione:
      per gli 871 aspiranti agenti, in relazione al previsto
  scaglionamento di dette assunzioni, si può tener conto di un
  periodo medio di permanenza di cinque mesi, e cioè: 871
  35.000.000: 12 5 = lire 12.702.083.333;
      per le 556 unità in posizione di rafferma, si può tener
  conto di un periodo di permanenza di 10 mesi, a partire dalla
  data di scadenza della precedente rafferma (1^ marzo) al 31
  dicembre 1994, e cioè: 556  35.000.000: 12  10 = lire
  16.216.666.666.
 
DATA=940411 FASCID=DDL12-49 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0049 TOTPAG=0006 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=017 PAGFIN=0003 RIGFIN=079 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=004900 00 FASCIDC=12DDL0049 SORTNAV=0004900 000 00000 ZZDDLC49 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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