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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7040
DDL0584-0010
Progetto di legge Camera n. 584 - testo presentato - (DDL12-584)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C584. TESTIPDL
...C584.
...Decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1994. Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC584 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  All'estinzione dei crediti risultanti dalla
  liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle
  dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto,
  relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre
  1989, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta
  inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per
  ciascun periodo d'imposta, si provvede mediante assegnazione
  ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta
  richiesta entro il 31 marzo 1994 con le modalità indicate nel
  decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato
  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 114 del 18 maggio 1992.
    2.  Sulla base delle predette richieste l'Amministrazione
  finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo
  degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al
  31 dicembre 1994 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna
  imposta.  Le relative operazioni di riscontro sono completate
  entro il 30 settembre 1994; il godimento dei titoli di Stato
  decorre dal 1^ gennaio 1995.  Per i crediti indicati nelle
  dichiarazioni dei redditi è estinto l'80 per cento; il residuo
  ammontare viene estinto al termine delle operazioni di
  liquidazione anche avvalendosi
 
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  delle ordinarie procedure di rimborso; ai fini del
  recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni
  dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
  29 settembre 1973, n. 602.  L'importo massimo dell'emissione
  dei titoli non può superare lire 10.000 miliardi con
  imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
  finanziario 1994; il decreto del Ministro del tesoro
  concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di
  assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  entro il 30 novembre 1994.
      3.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
  articolo, pari a lire 10.000 miliardi per il 1994 e valutato
  in annue lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede,
  quanto a lire 10.000 miliardi per il 1994 e lire 787,5
  miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 1994 - 1996, al capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario
  l994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo
  al Ministero del tesoro e, quanto a lire 112,5 miliardi per
  ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle
  maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute
  relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma
  2.
      4.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
DATA=940524 FASCID=DDL12-584 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0584 TOTPAG=0010 TOTDOC=0013 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0008 RIGINIZ=028 PAGFIN=0009 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=058400 00 FASCIDC=12DDL0584 SORTNAV=0058400 000 00000 ZZDDLC584 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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