| All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "il cui ammontare, al
netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100
milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di
imposta," sono soppresse; e le parole: "31 marzo 1994"
sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1994";
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche per l'estinzione dei crediti risultanti dalla
liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta
relative agli interessi e ad altri redditi di capitale,
attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre
1989, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre
1994, con modalità da indicare in apposito decreto del
Ministro delle finanze da emanare entro il 31 luglio 1994";
al comma 2, dopo le parole: "per ciascuna
imposta" sono inserite le seguenti: "; nel caso in cui
sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione
finanziaria procede al rimborso della differenza risultante
tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior
somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse
ridotte al cinquanta per cento"; e le parole: "30
novembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 1994";
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3- bis. Nel caso in cui il complesso delle
richieste superi il limite di 10.000 miliardi, i rimborsi
avvengono per ordine di importo, a partire dai crediti di
importo inferiore al netto degli interessi".
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