| 1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2- bis. La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi
di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il
rimborso, ai sensi del comma 2, è destinata all'estinzione,
secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dei
crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei
redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1^
gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno
evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso
nell'anno 1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo
degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati
periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi
di lire. Gli interessi relativi a ciascun credito devono
essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi
al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata
nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre
dal 1^ gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti di imposta è
effettuata sulla base delle richieste, alle quali va allegata
copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno
1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli
ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti
in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla
base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria
procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti
indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; nel
caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento,
l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della
differenza risultante tra l'importo richiesto e quello
costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene
pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Il
residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di
liquidazione completate entro il 30 novembre 1993. Ai fini del
recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni
dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. Con decreti del Ministro del tesoro
sono determinate le caratteristiche e le modalità, ivi
compresa la
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misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione
dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti di imposta di cui
viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo
disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a
partire da quelli spettanti ai contribuenti per i quali
risulta più elevato il rapporto tra la perdita di bilancio
dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo
dei crediti di imposta comprensivo degli interessi. In caso di
non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la
differenza è aggiunta all'importo destinato alla estinzione
dei crediti di cui al comma 2- bis dell'articolo 10.".
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