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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7058
DDL0585-0002
Progetto di legge Camera n. 585 - testo presentato - (DDL12-585)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C585. TESTIPDL
...C585.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC585 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il decreto-legge, di cui si
  chiede la conversione in legge, riproduce le disposizioni
  recate dal decretolegge 23 marzo 1994, n.193, non convertito
  nei prescritti termini costituzionali, recante norme urgenti
  in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze e
  norme volte a
  prorogare, relativamente all'anno 1994, taluni termini
  previsti per l'adozione da parte dei comuni di deliberazioni
  in materia di ICI e di ICIAP, nonché la proroga al 1^ luglio
  1994 del termine di decorrenza dell'applicazione delle nuove
  disposizioni in materia di registrazioni ai fini IVA.
 
                               Pag. 2
 
    Con gli articoli 1 e 2 del decreto-legge si provvede a
  prorogare il regime temporaneo di tassazione di talune
  plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
  partecipazioni in società ed enti e dei diritti connessi,
  poiché non è stato possibile procedere, entro il termine del
  30 settembre 1993, al previsto riordino del trattamento
  tributario dei redditi di capitali e dei redditi diversi a
  causa della inadeguatezza della delega contenuta nell'articolo
  18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.  Dovendosi procedere,
  con autonomo provvedimento, al riordino dei redditi di
  capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma
  1, lettere  c), c-bis)  e  c-ter),  del testo unico
  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si è
  ritenuto opportuno mantenere inalterata l'attuale disciplina
  della materia fino all'emanazione del predetto provvedimento
  di riordino.  Di conseguenza, la sospensione della tassazione
  delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valori mobiliari
  negoziati nei mercati regolamentati permane fino al
  verificarsi delle indicate condizioni.
    In tale contesto si è colta l'occasione per confermare il
  criterio di determinazione delle plusvalenze tassabili secondo
  il cosiddetto regime forfettario previsto dall'articolo 3 del
  decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, che
  rappresenta una delle modalità in base alle quali può essere
  applicata l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze in
  questione.
    Al riguardo, si fa presente che il citato decreto-legge n.
  27 del 1991 detta due metodi di tassazione delle plusvalenze
  in parola.  Con il primo (metodo analitico) la plusvalenza è
  determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito
  per la cessione delle partecipazioni o dei diritti connessi ed
  il costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto,
  opportunamente rivalutato per tener conto degli effetti
  dell'inflazione prodottasi dalla data di acquisizione delle
  partecipazioni fino alla data della cessione.
    Con il secondo (metodo forfettario), l'imposta sulle
  plusvalenze non è il risultato della cennata contrapposizione
  tra corrispettivo e costo rivalutato, bensì - per semplicità
  di calcolo - il risultato dell'applicazione dell'aliquota del
  15 per cento sulla base imponibile.  Questa è costituita da una
  percentuale predeterminata del corrispettivo, che attualmente
  è pari al 7 per cento di essa.  In pratica, tenuto conto del
  prodotto delle due percentuali (cioè, aliquota del 15 per
  cento commisurata al 7 per cento del corrispettivo) può
  affermarsi che l'imposta secondo il cosiddetto metodo
  forfettario è pari all'1,05 per cento del corrispettivo
  pattuito.
    Sempre con riferimento al regime forfettario non sembra
  superfluo ricordare che la menzionata percentuale del 7 per
  cento del corrispettivo non costituiva la originaria base di
  calcolo dell'imposta.  Infatti, per tutto il 1991 - primo anno
  di applicazione della nuova disciplina - la percentuale in
  esame era fissata nella misura del 3 per cento del
  corrispettivo pattuito.  Per l'anno 1992, dal 1^ gennaio al 31
  marzo di tale anno, la predetta percentuale del 3 per cento
  doveva essere aumentata della percentuale di variazione del
  PIL ai prezzi di mercato (prevista nella Relazione
  previsionale e programmatica per l'anno 1992); per il periodo
  compreso tra il 1^ aprile ed il 31 dicembre 1992 la
  percentuale doveva essere stabilita con decreto del Ministro
  delle finanze sulla base della sommatoria della variazione del
  prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, calcolata per
  l'anno 1991 nella Relazione generale sulla situazione
  economica del Paese, e della previsione di variazione per il
  1992 indicata nella predetta Relazione previsionale
  programmatica.
    Tale disciplina, come è noto, doveva trovare applicazione
  fino al 31 dicembre 1992, essendosi previsto che entro questa
  data si sarebbe provveduto al riordino dei redditi di capitale
  e dei redditi diversi.
    Prima dello scadere del citato termine del 31 dicembre
  1992, in sede di conversione del decreto-legge 9 settembre
  1992, n. 372 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5
  novembre 1992, n. 429) è stato introdotto l'articolo 7 in base
  al quale l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze
  assoggettabili al regime forfettario è stata
 
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  dichiarata non applicabile relativamente a quelle realizzate
  mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari nei
  mercati regolamentati, sempreché afferenti a cessioni di
  partecipazioni in misura inferiore ai limiti stabiliti
  dall'articolo 81, comma 1, lettera  c),  del citato testo
  unico delle imposte sui redditi.
    Con l'articolo 2 della legge di conversione dianzi citata
  (5 novembre 1992, n. 429), si è altresì provveduto a differire
  il termine per l'esercizio della delega concernente il
  riordino dei redditi di capitale al 30 settembre 1993 e così
  si è prorogato anche il regime di tassazione delle plusvalenze
  in questione previsto dal citato decreto-legge n. 27 del
  1991.
    Da tale quadro normativo emerge, quindi, che a decorrere
  dal 1^ ottobre 1993 e fino al riordino della disciplina dei
  redditi di capitale e dei redditi diversi le plusvalenze di
  cui trattasi saranno assoggettate a tassazione con il criterio
  analitico, ferma restando la facoltà per i contribuenti di
  optare per il regime forfettario solo quando si tratti di
  cessioni di partecipazione non superiori ai limiti fissati
  nell'articolo 81, comma 1, lettera  c),  del citato testo
  unico delle imposte sui redditi e non realizzate nei mercati
  regolamentati.
    Con riferimento alla determinazione delle plusvalenze o
  minusvalenze tassabili secondo il citato metodo analitico si è
  provveduto ad introdurre una semplificazione nel relativo
  sistema di calcolo, consistente nell'adozione del parametro
  rappresentato da un coefficiente pari al tasso di variazione
  della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al
  consumo per le famiglie di operai ed impiegati e cioè di un
  parametro analogo a quello adottato ai fini del computo del
  fiscal-drag.  In questo modo vengono ad essere superate
  le difficoltà cui aveva dato luogo il meccanismo, previsto
  dalla norma, basato sulla variazione del deflattore del
  prodotto interno lordo, la cui elaborazione ha comportato per
  il contribuente il ricorso ai dati forniti, normalmente nel
  mese di maggio (e quindi in ritardo, ai fini della
  compilazione della dichiarazione dei redditi), attraverso
  un'apposita circolare nella quale venivano pubblicati i
  coefficienti di rivalutazione.
    La modifica proposta consente di portare a conoscenza dei
  contribuenti fin dal mese di febbraio i coefficienti di
  rivalutazione del costo.
    L'articolo 2 del decreto-legge disciplina, poi, gli effetti
  della modifica del regime di rivalutazione del costo delle
  partecipazioni cedute previsto dall'articolo 2, comma 5, del
  decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, stabilendo
  espressamente che detta modifica decorre dal periodo di
  imposta in corso alla data del 1^ ottobre 1993, data di
  entrata in vigore del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 380
  (decaduto per mancata conversione nei prescritti termini
  costituzionali), che ha, per la prima volta, innovato il
  criterio di rivalutazione del costo fiscale delle
  partecipazioni produttive di plusvalenze e minusvalenze.  Per
  la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze
  conseguite nel predetto periodo di imposta sono utilizzati i
  coefficienti di adeguamento resi noti con decreto del Ministro
  delle finanze 6 aprile 1994, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 83 dell'11 aprile 1994.
    L'articolo 3 del decreto, inoltre, fissa per l'anno 1993,
  tra il 1^ settembre ed il 30 ottobre, il termine per la
  presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta di
  cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  Infatti per il
  medesimo anno 1993 la dichiarazione dei sostituti d'imposta
  relativa alle ritenute effettuate nell'anno precedente si è
  dovuta presentare, per un considerevole numero di soggetti, su
  supporto magnetico.  Tenuto conto delle difficoltà
  organizzative connesse alle nuove procedure di formazione
  delle dichiarazioni si è reso necessario un congruo
  differimento del termine di presentazione delle dichiarazioni
  in questione (già fissato al 30 settembre).  Le dichiarazioni
  dei sostituti evidenziano versamenti già effettuati e pertanto
  il previsto differimento non comporta conseguenze negative in
  termini di gettito.
    Il decreto-legge in esame provvede, inoltre, con l'articolo
  4, al differimento, per l'anno 1994, del termine per
  l'adozione delle delibere comunali di determinazione
 
                               Pag. 4
 
  dell'aliquota ICI e delle fasce reddituali agli effetti
  dell'ICIAP.  Per quanto concerne l'ICI, l'articolo 6, comma 1,
  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
  della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4
  della legge 23 ottobre 1992, n. 421), prevede che la relativa
  aliquota, in misura unica, è stabilita entro il 31 ottobre di
  ciascun anno, con effetto per l'anno successivo, con
  deliberazione della giunta comunale; riguardo poi all'ICIAP,
  l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
  (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli
  enti locali e di finanza locale), stabilisce che il comune,
  con deliberazione del consiglio comunale, può entro il 31
  ottobre di ciascun anno determinare con effetto per l'anno
  successivo le variazioni dei limiti di reddito in relazione ai
  quali è fissata la misura di base dell'imposta.
    I predetti termini del 31 ottobre erano già stati
  differiti, per l'anno 1994, al 28 febbraio 1994, dai
  decreti-legge 26 novembre 1993, n. 476, e 25 gennaio 1994, n.
  58, decaduti, allo scopo di consentire una manovra tributaria
  locale rispondente alle esigenze di bilancio, sulla base dei
  dati relativi al gettito, per l'anno 1993, di entrambi i
  tributi.  Il predetto termine del 28 febbraio 1994 viene,
  pertanto, ora riconfermato.
    Sembra opportuno precisare, comunque, che il predetto
  termine del 28 febbraio 1994 resta fissato per la generalità
  dei comuni; per i comuni, relativamente ai quali, per effetto
  dell'articolo 6 del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253, sono
  state modificate le tariffe d'estimo delle unità immobiliari,
  già stabilite con decreto legislativo 28 dicembre 1993, n.
  568, il termine per deliberare l'aliquota dell'imposta
  comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, resta invece
  fissato, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, del
  predetto decreto-legge n. 253 del 1994 (disposizione di
  carattere speciale), al 12 maggio 1994.
    Con il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sono
  state emanate norme modificative in materia di adempimenti e
  obblighi dei contribuenti in materia di imposta sul valore
  aggiunto, di cui al titolo II del decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'intento di adeguare
  la disciplina interna alle disposizioni contenute negli
  articoli 10 e 22 della sesta direttiva del Consiglio
  77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in relazione all'obbligo di
  versamento dell'imposta con riferimento al fatto generatore e
  alla esigibilità dell'imposta.
    In particolare, con l'articolo 3 del citato decreto-legge
  n. 557 del 1993 sono state modificate le modalità di
  registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi pur
  lasciando inalterati i termini di registrazione previsti nel
  vigente ordinamento, stabilendo che detti documenti debbono
  essere annotati sulla base della data della loro emissione e i
  corrispettivi sulla base della data di effettuazione delle
  operazioni cui si riferiscono.  Al fine di concedere agli
  operatori interessati il tempo necessario per adeguare i loro
  sistemi di registrazione, ormai per lo più meccanizzati, alle
  nuove disposizioni, viene proposta, con l'articolo 5, la
  proroga dal 1^ aprile al 1^ luglio 1994 del termine di
  decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al
  citato articolo 3 del decreto-legge n. 557 del 1993.
    Lo slittamento del predetto termine dal 1^ aprile al 1^
  luglio 1994 relativo all'applicazione delle norme che
  prevedono la commisurazione del versamento alle operazioni
  effettuate nel corso del periodo di riferimento (mese o
  trimestre) e non a quelle registrate, utilizzando il termine
  di 15 giorni entro cui le relative fatture possono essere
  annotate previsto dall'articolo 23, primo comma, del decreto
  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non
  comporta alcuna variazione in quanto gli effetti di gettito
  che ne derivano sono comunque riconducibili al 1994; infatti
  l'imposta afferente le fatture emesse nella seconda metà di
  settembre dai contribuenti trimestrali e quelle emesse nella
  seconda metà di novembre dai contribuenti mensili, dovrà
  essere versata rispettivamente entro il 3 novembre ed entro il
  18 dicembre 1994.
 
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