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Onorevoli Colleghi! -- Il decretolegge di cui si chiede la
conversione in legge si pone l'obiettivo di prorogare da un
lato il regime temporaneo di tassazione di talune plusvalenze,
nonché alcuni termini, limitatamente all'anno in corso,
relativi alla presentazione delle dichiarazioni dei sostituti
d'imposta, alla concorrenza dell'applicazione delle nuove
disposizioni in materia di registrazioni ai fini IVA, nonché
dei termini per l'adozione da parte dei comuni delle
deliberazioni in materia di ICI e ICIAP. Si tratta, in
sostanza, di una ennesima iniziativa legislativa tesa a
tamponare, specie in materia di tassazione di talune
plusvalenze, il mancato atteso provvedimento per il riordino
dei redditi di capitale che nelle originarie intenzioni del
legislatore, avrebbe dovuto vedere la luce entro il 31
dicembre 1992.
Infatti, l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n.
408, stabiliva nella citata data del 31 dicembre 1992 il
termine entro cui il Governo era delegato ad adottare uno o
più decreti legislativi concernenti il riordino del
trattamento tributario dei redditi di capitale.
Successivamente, con l'articolo 2 della legge 5 dicembre
1992, n. 429, il citato termine fu differito al 30 settembre
1993 e fu contestualmente prorogato anche il regime di
tassazione delle plusvalenze in questione previsto nel
decreto-legge 28 gennaio 1981, n. 27, convertito con
modificazioni dalla legge 23 marzo 1991, n. 102.
Essendo inutilmente decorsa anche la data del 30 settembre
1993 senza che si sia provveduto al riordino della tassazione
dei redditi di capitale appare evidente la necessità di
procedere alla approvazione del provvedimento al fine di
prorogare il regime temporaneo di tassazione.
Tale regime, che consiste nella sospensione della
tassazione delle plusvalenze derivanti
dalla cessione di valori mobiliari negoziati nei
mercati regolamentati, sempreché afferenti a cessioni di
partecipazioni in misura inferiore ai limiti stabiliti
dall'articolo 81, comma 1, lettera c) del testo unico
delle imposte sui redditi, viene pertanto confermato con la
previsione di cui all'articolo 1 del presente decreto, con
l'unica innovazione che non viene più stabilita la data di
entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del
trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi
diversi indicati alle lettere c), c- bis) e c- ter)
del comma 1 del già citato articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Appare comunque opportuno che il Governo si faccia carico,
nell'ambito dei provvedimenti da varare in materia tributaria,
dell'inserimento in tempi brevi dell'annosa questione della
tassazione dei redditi di capitale.
Con l'articolo 2 del presente decretolegge si provvede a
modificare il criterio di determinazione dell'imposta
sostitutiva sulle plusvalenze con riguardo ad alcune modalità
che hanno creato, sia dall'inizio, difficoltà applicative
rendendo in molti casi impossibile il calcolo effettivo
dell'imposta stessa. Infatti, il decreto-legge n. 27 del 1991,
convertito dalla legge n. 102 del 1991, nell'introdurre due
possibili meccanismi di determinazione delle plusvalenze, ha
definito il regime analitico ed il regime forfettario. Con il
regime analitico, che rappresenta il sistema ordinario di
tassazione delle plusvalenze azionarie, la base imponibile si
determina come differenza fra l'ammontare complessivo delle
plusvalenze e delle minusvalenze, con la possibilità di
computare le eventuali minusvalenze eccedenti in diminuzione
del reddito nei periodi di imposta successivi ma non oltre il
quinto. Il costo, da detrarsi dal corrispettivo della cessione
delle azioni,
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viene poi incrementato di un indice per depurarlo dagli
effetti dell'inflazione. Orbene nell'attuale disciplina il
costo delle azioni è depurato dall'inflazione attraverso il
ricorso al tasso di variazione del deflattore del PIL, che
comporta la sua determinazione non prima del mese di maggio
dall'anno successivo a quello di riferimento, quindi a ridosso
del termine entro cui si presenta la dichiarazione dei
redditi. Con la previsione del presente decretolegge si
modifica tale meccanismo di calcolo analitico delle
plusvalenze, sostituendo al deflattore del PIL, il tasso di
variazione dell'indice mensile dei prezzi al consumo, rilevato
a fine anno per le famiglie dei impiegati e operai, che, nel
ripercorrere una procedura simile a quella utilizzata per il
fiscal drag, ha il pregio di rendere condivisibile
l'entità del dato inflattivo già nel mese di febbraio e quindi
con largo anticipo rispetto al termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi.
La norma, inoltre, nel prevedere la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale entro il mese di febbraio, a cura del
Ministero delle finanze, dei coefficienti di adeguamento da
utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze, con
il comma 2 dello stesso articolo 2, sancisce che la nuova
disposizione si applica a partire dal periodo di imposta in
corso alla data del 1^ ottobre 1993 e che, per tale periodo di
imposta, i coefficienti di adeguamento sono quelli resi noti
con il decreto del Ministro delle finanze del 6 aprile
1994.
Il regime forfettario, al contrario, è considerato regime
speciale che si può applicare solo a particolari cessioni a
condizione che il contribuente opti sin dalla prima cessione
per tale regime e si avvalga, per tutto il periodo d'imposta,
di notai o intermediari professionali, aziende ed istituti di
credito, agenti di cambio, commissari di borsa, società
fiduciarie o altri soggetti espressamente indicati con
appositi decreti ministeriali. Con l'applicazione di questo
regime, la determinazione delle plusvalenze si ottiene
applicando al corrispettivo pattuito la percentuale di
variazione fatta registrare dal prezzo dei titoli o quote in
un arco di tempo predeterminato. Tale variazione non può
risultare inferiore al 2 per cento né superiore al 7 per cento
per i valori mobiliari quotati in mercati regolamentati,
mentre è stata fissata per i titoli non quotati nella misura
del 3 per cento per l'anno 1991. Per il 1992 si sono invece
previste due diverse fasi per la determinazione della
percentuale in esame, ambedue collegate alla misura di
variazione del PIL, con un limite massimo del 7 per cento.
Con la previsione invece dell'articolo 2, comma 1, lettera
b) del decreto-legge in esame il meccanismo si
razionalizza e si stabilisce che l'imposta sostitutiva si
determina applicando la medesima aliquota del 15 per cento
alla plusvalenza risultante dalla applicazione della
percentuale del 7 per cento, che viene così fissata come
criterio unico, sul corrispettivo pattuito, cosicché l'onere
della tassazione risulterebbe globalmente essere pari all'1,05
per cento del corrispettivo.
L'articolo 3 stabilisce, in origine per il solo anno 1993,
tra il 1^ settembre e il 30 ottobre, il termine per la
presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta di
cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600. Tale proroga è
stata ritenuta necessaria in conseguenza delle difficoltà
organizzative connesse per un considerevole numero di soggetti
alle nuove procedure di formazione delle dichiarazioni da
presentarsi su supporto magnetico: poiché essa non comporta
alcuna perdita di gettito, la Commissione finanze ha ritenuto
di rendere tali nuovi termini permanenti.
Con l'articolo 4 si provvede al differimento per l'anno
1994 dei termini per l'adozione delle delibere comunali di
determinazione delle aliquote ICI e delle fasce reddituali
agli effetti dell'ICIAP. Come è noto, per quanto riguarda
l'ICI, il termine per stabilire la relativa aliquota da parte
delle Giunte comunali, è il 31 ottobre di ciascun anno, con
effetto per l'anno successivo; mentre per l'ICIAP la legge
prevede che il Consiglio comunale, sempre entro il 31 ottobre,
deve determinare le variazioni
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dei limiti di reddito in relazione ai quali è fissata la
misura base dell'imposta.
I predetti termini del 31 ottobre erano già stati differiti
per il 1994 al 28 febbraio 1994 con precedenti decreti-legge,
non convertiti per decadenza dei termni costituzionali, allo
scopo di consentire una manovra tributaria locale rispondente
alle esigenze di bilancio e fondata sui dati relativi al
gettito, per il 1993, di entrambi i tributi.
Si tratta pertanto di confermare il predetto termine del 28
febbraio 1994 che però non si applica nei confronti dei comuni
che per effetto dell'articolo 6, del decreto-legge 26 aprile
1994, n. 253, hanno avuto modificate le tariffe di estimo
delle unità immobiliari. Nei confronti di questi ultimi comuni
infatti il termine per deliberare l'aliquota dell'ICI rimane
fissato al 12 maggio 1994.
Con l'articolo 5, infine, viene differito al 1^ luglio 1994
il termine, che in precedenza era stato fissato al 1^ aprile
1994, relativo alla decorrenza delle nuove modalità di
registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi ai
fini IVA. In particolare l'articolo 3 del decreto-legge n. 557
del 1993 ha stabilito che le fatture emesse debbano essere
annotate nelle scritture contabili sulla base della data dalla
loro emissione e i corrispettivi sulla base della data di
effettuazione delle operazioni cui si riferiscono. Ciò ha
determinato l'esigenza di differire il termine di decorrenza
del suddetto obbligo al 1^ luglio del 1994 per consentire agli
operatori interessati il tempo necessario per adeguare i loro
sistemi di registrazione, ormai per lo più meccanizzati, alle
nuove disposizioni. Tale proroga, ancorché necessaria, non
comporta peraltro alcuna variazione del gettito poiché i
relativi effetti sono comunque riconducibili all'interno
dell'esercizio 1994.
Per questi motivi, invito gli onorevoli deputati ad una
sollecita approvazione del disegno di legge ai fini di
consentire la conversione del decreto-legge n. 308.
Nicola BONO, Relatore.
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