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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7068
DDL0585-0002
Relazione Camera n. 585-A (DDL12-585-A)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C585A. TESTIPDL
...C585A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC585A ZZ12 ZZRL ZZRM
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    Onorevoli Colleghi! -- Il decretolegge di cui si chiede la
  conversione in legge si pone l'obiettivo di prorogare da un
  lato il regime temporaneo di tassazione di talune plusvalenze,
  nonché alcuni termini, limitatamente all'anno in corso,
  relativi alla presentazione delle dichiarazioni dei sostituti
  d'imposta, alla concorrenza dell'applicazione delle nuove
  disposizioni in materia di registrazioni ai fini IVA, nonché
  dei termini per l'adozione da parte dei comuni delle
  deliberazioni in materia di ICI e ICIAP.  Si tratta, in
  sostanza, di una ennesima iniziativa legislativa tesa a
  tamponare, specie in materia di tassazione di talune
  plusvalenze, il mancato atteso provvedimento per il riordino
  dei redditi di capitale che nelle originarie intenzioni del
  legislatore, avrebbe dovuto vedere la luce entro il 31
  dicembre 1992.
    Infatti, l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n.
  408, stabiliva nella citata data del 31 dicembre 1992 il
  termine entro cui il Governo era delegato ad adottare uno o
  più decreti legislativi concernenti il riordino del
  trattamento tributario dei redditi di capitale.
    Successivamente, con l'articolo 2 della legge 5 dicembre
  1992, n. 429, il citato termine fu differito al 30 settembre
  1993 e fu contestualmente prorogato anche il regime di
  tassazione delle plusvalenze in questione previsto nel
  decreto-legge 28 gennaio 1981, n. 27, convertito con
  modificazioni dalla legge 23 marzo 1991, n. 102.
    Essendo inutilmente decorsa anche la data del 30 settembre
  1993 senza che si sia provveduto al riordino della tassazione
  dei redditi di capitale appare evidente la necessità di
  procedere alla approvazione del provvedimento al fine di
  prorogare il regime temporaneo di tassazione.
    Tale regime, che consiste nella sospensione della
  tassazione delle plusvalenze derivanti
  dalla cessione di valori mobiliari negoziati nei
  mercati regolamentati, sempreché afferenti a cessioni di
  partecipazioni in misura inferiore ai limiti stabiliti
  dall'articolo 81, comma 1, lettera  c)  del testo unico
  delle imposte sui redditi, viene pertanto confermato con la
  previsione di cui all'articolo 1 del presente decreto, con
  l'unica innovazione che non viene più stabilita la data di
  entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del
  trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi
  diversi indicati alle lettere  c), c- bis) e  c- ter)
  del comma 1 del già citato articolo 81 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
    Appare comunque opportuno che il Governo si faccia carico,
  nell'ambito dei provvedimenti da varare in materia tributaria,
  dell'inserimento in tempi brevi dell'annosa questione della
  tassazione dei redditi di capitale.
    Con l'articolo 2 del presente decretolegge si provvede a
  modificare il criterio di determinazione dell'imposta
  sostitutiva sulle plusvalenze con riguardo ad alcune modalità
  che hanno creato, sia dall'inizio, difficoltà applicative
  rendendo in molti casi impossibile il calcolo effettivo
  dell'imposta stessa.  Infatti, il decreto-legge n. 27 del 1991,
  convertito dalla legge n. 102 del 1991, nell'introdurre due
  possibili meccanismi di determinazione delle plusvalenze, ha
  definito il regime analitico ed il regime forfettario.  Con il
  regime analitico, che rappresenta il sistema ordinario di
  tassazione delle plusvalenze azionarie, la base imponibile si
  determina come differenza fra l'ammontare complessivo delle
  plusvalenze e delle minusvalenze, con la possibilità di
  computare le eventuali minusvalenze eccedenti in diminuzione
  del reddito nei periodi di imposta successivi ma non oltre il
  quinto.  Il costo, da detrarsi dal corrispettivo della cessione
  delle azioni,
 
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  viene poi incrementato di un indice per depurarlo dagli
  effetti dell'inflazione.  Orbene nell'attuale disciplina il
  costo delle azioni è depurato dall'inflazione attraverso il
  ricorso al tasso di variazione del deflattore del PIL, che
  comporta la sua determinazione non prima del mese di maggio
  dall'anno successivo a quello di riferimento, quindi a ridosso
  del termine entro cui si presenta la dichiarazione dei
  redditi.  Con la previsione del presente decretolegge si
  modifica tale meccanismo di calcolo analitico delle
  plusvalenze, sostituendo al deflattore del PIL, il tasso di
  variazione dell'indice mensile dei prezzi al consumo, rilevato
  a fine anno per le famiglie dei impiegati e operai, che, nel
  ripercorrere una procedura simile a quella utilizzata per il
  fiscal drag,  ha il pregio di rendere condivisibile
  l'entità del dato inflattivo già nel mese di febbraio e quindi
  con largo anticipo rispetto al termine per la presentazione
  della dichiarazione dei redditi.
    La norma, inoltre, nel prevedere la pubblicazione nella
  Gazzetta Ufficiale  entro il mese di febbraio, a cura del
  Ministero delle finanze, dei coefficienti di adeguamento da
  utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze, con
  il comma 2 dello stesso articolo 2, sancisce che la nuova
  disposizione si applica a partire dal periodo di imposta in
  corso alla data del 1^ ottobre 1993 e che, per tale periodo di
  imposta, i coefficienti di adeguamento sono quelli resi noti
  con il decreto del Ministro delle finanze del 6 aprile
  1994.
    Il regime forfettario, al contrario, è considerato regime
  speciale che si può applicare solo a particolari cessioni a
  condizione che il contribuente opti sin dalla prima cessione
  per tale regime e si avvalga, per tutto il periodo d'imposta,
  di notai o intermediari professionali, aziende ed istituti di
  credito, agenti di cambio, commissari di borsa, società
  fiduciarie o altri soggetti espressamente indicati con
  appositi decreti ministeriali.  Con l'applicazione di questo
  regime, la determinazione delle plusvalenze si ottiene
  applicando al corrispettivo pattuito la percentuale di
  variazione fatta registrare dal prezzo dei titoli o quote in
  un arco di tempo predeterminato.  Tale variazione non può
  risultare inferiore al 2 per cento né superiore al 7 per cento
  per i valori mobiliari quotati in mercati regolamentati,
  mentre è stata fissata per i titoli non quotati nella misura
  del 3 per cento per l'anno 1991.  Per il 1992 si sono invece
  previste due diverse fasi per la determinazione della
  percentuale in esame, ambedue collegate alla misura di
  variazione del PIL, con un limite massimo del 7 per cento.
    Con la previsione invece dell'articolo 2, comma 1, lettera
  b)  del decreto-legge in esame il meccanismo si
  razionalizza e si stabilisce che l'imposta sostitutiva si
  determina applicando la medesima aliquota del 15 per cento
  alla plusvalenza risultante dalla applicazione della
  percentuale del 7 per cento, che viene così fissata come
  criterio unico, sul corrispettivo pattuito, cosicché l'onere
  della tassazione risulterebbe globalmente essere pari all'1,05
  per cento del corrispettivo.
    L'articolo 3 stabilisce, in origine per il solo anno 1993,
  tra il 1^ settembre e il 30 ottobre, il termine per la
  presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta di
  cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
  della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600.  Tale proroga è
  stata ritenuta necessaria in conseguenza delle difficoltà
  organizzative connesse per un considerevole numero di soggetti
  alle nuove procedure di formazione delle dichiarazioni da
  presentarsi su supporto magnetico: poiché essa non comporta
  alcuna perdita di gettito, la Commissione finanze ha ritenuto
  di rendere tali nuovi termini permanenti.
    Con l'articolo 4 si provvede al differimento per l'anno
  1994 dei termini per l'adozione delle delibere comunali di
  determinazione delle aliquote ICI e delle fasce reddituali
  agli effetti dell'ICIAP.  Come è noto, per quanto riguarda
  l'ICI, il termine per stabilire la relativa aliquota da parte
  delle Giunte comunali, è il 31 ottobre di ciascun anno, con
  effetto per l'anno successivo; mentre per l'ICIAP la legge
  prevede che il Consiglio comunale, sempre entro il 31 ottobre,
  deve determinare le variazioni
 
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  dei limiti di reddito in relazione ai quali è fissata la
  misura base dell'imposta.
    I predetti termini del 31 ottobre erano già stati differiti
  per il 1994 al 28 febbraio 1994 con precedenti decreti-legge,
  non convertiti per decadenza dei termni costituzionali, allo
  scopo di consentire una manovra tributaria locale rispondente
  alle esigenze di bilancio e fondata sui dati relativi al
  gettito, per il 1993, di entrambi i tributi.
    Si tratta pertanto di confermare il predetto termine del 28
  febbraio 1994 che però non si applica nei confronti dei comuni
  che per effetto dell'articolo 6, del decreto-legge 26 aprile
  1994, n. 253, hanno avuto modificate le tariffe di estimo
  delle unità immobiliari.  Nei confronti di questi ultimi comuni
  infatti il termine per deliberare l'aliquota dell'ICI rimane
  fissato al 12 maggio 1994.
    Con l'articolo 5, infine, viene differito al 1^ luglio 1994
  il termine, che in precedenza era stato fissato al 1^ aprile
  1994, relativo alla decorrenza delle nuove modalità di
  registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi ai
  fini IVA.  In particolare l'articolo 3 del decreto-legge n. 557
  del 1993 ha stabilito che le fatture emesse debbano essere
  annotate nelle scritture contabili sulla base della data dalla
  loro emissione e i corrispettivi sulla base della data di
  effettuazione delle operazioni cui si riferiscono.  Ciò ha
  determinato l'esigenza di differire il termine di decorrenza
  del suddetto obbligo al 1^ luglio del 1994 per consentire agli
  operatori interessati il tempo necessario per adeguare i loro
  sistemi di registrazione, ormai per lo più meccanizzati, alle
  nuove disposizioni.  Tale proroga, ancorché necessaria, non
  comporta peraltro alcuna variazione del gettito poiché i
  relativi effetti sono comunque riconducibili all'interno
  dell'esercizio 1994.
    Per questi motivi, invito gli onorevoli deputati ad una
  sollecita approvazione del disegno di legge ai fini di
  consentire la conversione del decreto-legge n. 308.
                                    Nicola  BONO,  Relatore.
 
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