| 1. Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono
risultati idonei al termine delle prove per essere reclutati
come agenti ed assistenti nel Corpo di polizia penitenziaria
sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge
29 febbraio 1992, n. 213, vengono assunti in servizio a
copertura delle vacanze che si verificheranno nel corso del
1994, secondo l'originario ordine cronologico di espletamento
delle prove. Il personale suddetto è assunto nell'ambito del
contingente previsto per l'anno 1994 dalle disposizioni del
decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, in quanto
fatte salve dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
2. L'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi
per allievi agenti di polizia penitenziaria, banditi alla data
di entrata in vigore del presente decreto o che saranno
banditi nel corso del 1994, non
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può avvenire anteriormente al 1^ gennaio 1995, nei limiti
stabiliti, per tale anno, dall'articolo 3, comma 2, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
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