| 1. Può essere disposta, con provvedimento del Ministro
competente, la proroga della rafferma, fino al 31 dicembre
1994, dei militari che alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono già utilizzati dal Ministero di grazia e
giustizia in base al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n.
231, e che, alla scadenza, ne facciano richiesta ed abbiano
prestato lodevole servizio.
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