| 1. Le norme della presente legge si applicano alle imprese
che operino prevalentemente nei settori del credito, delle
assicurazioni, dell'energia, dei trasporti e delle
telecomunicazioni. Le norme della presente legge si applicano
altresì alle società per azioni che siano quotate al listino
ufficiale di borsa, ovvero al mercato ristretto.
| |