| 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e successivamente entro il 30 giugno di
ogni anno, la Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), d'intesa con gli organi preposti alla vigilanza ed
al controllo nei rispettivi settori, pubblica l'elenco delle
società aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2.
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