| 1. La costituzione delle associazioni di cui all'articolo 4
può essere effettuata mediante scrittura privata autenticata e
registrata presso gli uffici del registro.
2. Entro sessanta giorni dalla loro costituzione le
associazioni di cui all'articolo 4 devono comunicare alla
CONSOB l'avvenuta costituzione, fornendo copia dell'atto
costitutivo, dello statuto nonché l'elenco degli aderenti,
specificandone il numero e le rispettive quote di capitale
sociale rappresentate.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le associazioni di cui
all'articolo 4 devono comunicare la loro consistenza, nonché
tutte le modifiche intervenute nel corso dell'anno o dalla
data dell'ultima comunicazione.
4. La CONSOB può richiedere in qualsiasi momento le
informazioni di cui al comma 3.
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