| 1. Nelle società di cui all'articolo 2, i dipendenti
azionisti designano, attraverso autonoma consultazione con
voto segreto e
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capitario, almeno un membro ovvero almeno due membri del
consiglio di amministrazione, a seconda che quest'ultimo sia
costituito da non più o da più di dodici membri.
2. La consultazione di cui al comma 1 deve avvenire tramite
convocazione scritta e personale alla totalità dei dipendenti
almeno venti giorni prima della data stabilita per la
consultazione stessa, che deve, in ogni caso, svolgersi prima
dell'assemblea degli azionisti.
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