| 1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 718, 719,
720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura e
l'esercizio di una casa da gioco rispettivamente nei comuni di
Grado e di Lignano Sabbiadoro.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dal
Ministro dell'interno, sentita la regione Friuli-Venezia
Giulia, previa delibera dei rispettivi consigli comunali.
3. L'autorizzazione è concessa entro novanta giorni dalla
presentazione della richiesta da parte del comune interessato.
Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, deve
essere acquisito il parere della regione Friuli-Venezia
Giulia; decorso tale termine si intende che la regione abbia
espresso parere favorevole.
4. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed
è, a domanda, rinnovabile con durata decennale.
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