| 1. Nella richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 1 il
sindaco del comune interessato deve indicare la struttura che
sarà adibita a casa da gioco.
2. La titolarità dell'esercizio delle case da gioco spetta
rispettivamente ai comuni di Grado e di Lignano Sabbiadoro.
3. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito
direttamente dai comuni di Grado e di Lignano Sabbiadoro
attraverso un'azienda municipalizzata, per mezzo di una
società mista a prevalente capitale pubblico ovvero attraverso
una società che operi in regime di concessione.
4. Ai fini dell'individuazione della società
concessionaria, il comune, sentita la regione Friuli-Venezia
Giulia, predispone un capitolato generale contenente le
modalità per la gara pubblica, in cui siano indicati:
a) le garanzie che il comune intende richiedere al
concessionario;
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b) i requisiti morali e professionali richiesti al
concessionario ed al personale addetto;
c) la percentuale minima e massima di utile lordo a
favore del concessionario, da applicare in sede di gara per
l'affidamento, da determinare in relazione alle
caratteristiche specifiche di ciascuna sala da gioco;
d) la percentuale sui proventi lordi del gestore da
devolvere al comune ed alla regione Friuli-Venezia Giulia, le
disposizioni per il regolare versamento degli importi
stabiliti per la concessione ed i relativi controlli;
e) le ipotesi di revoca della concessione, senza
titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario
perda le qualità necessarie per mantenere la concessione,
ovvero violi le condizioni previste.
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