| 1. Ciascun comune, nel caso intenda affidare in concessione
la gestione della casa da gioco, provvede a stipulare una
convenzione con il soggetto prescelto al fine di regolare i
rapporti di obbligazione, sentita anche la regione
Friuli-Venezia Giulia.
2. Nella convenzione di cui al comma 1 devono essere
indicate le opportune cautele per assicurare la correttezza
della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze
della gestione da parte degli organi competenti.
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