| 1. Il Ministro dell'interno, sentito il sindaco del comune
interessato ed il presidente della giunta regionale, fissa,
con proprio regolamento, le disposizioni intese a
garantire:
a) la tutela dell'ordine pubblico e della moralità,
con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla
casa da gioco, che è comunque vietato ai minori di anni
diciotto ed a tutti i cittadini residenti nel comune ove si
trova la casa da gioco;
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b) le specie ed i tipi di giochi che possono essere
autorizzati;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;
d) qualsiasi ulteriore cautela idonea alla
regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività
che vi si svolgono.
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