| 1. I proventi della gestione sono ripartiti nel modo
seguente:
a) il 60 per cento ai comuni ove ha sede la casa da
gioco, con obbligo per le competenti amministrazioni comunali
di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di
tipo turistico altamente qualificate, mentre, per la parte
rimanente, i proventi devono essere utilizzati per la
realizzazione di attività aventi finalità istituzionali,
sociali e culturali, da svolgere anche in collaborazione con
le associazioni pubbliche e private operanti nel territorio
del comune;
b) il 40 per cento alla regione FriuliVenezia
Giulia, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul
proprio territorio.
2. Il versamento delle quote di cui alla lettera b)
del comma 1 viene effettuato dai comuni concessionari, ogni
anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da
parte dell'autorità di controllo. In caso di ritardo è dovuta
la sopratassa nella misura del 10 per cento.
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