| 1. Il Ministro dell'interno, sentito il sindaco del comune
interessato, può disporre la revoca dell'autorizzazione o
l'immediata sospensione dell'attività della casa da gioco, in
caso di violazione delle disposizioni della presente legge o
del regolamento relativo all'autorizzazione concessa, nonché
in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale.
2. Qualora, per i motivi di cui al comma 1, sia disposta la
sospensione dell'attività
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della casa da gioco, il Ministro dell'interno,
sentito il sindaco ed il presidente della giunta regionale,
può nominare un commissario per la gestione straordinaria.
3. Ai fini della relativa vigilanza da parte degli agenti o
funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono da
considerare pubblici.
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