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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7118
DDL0589-0002
Progetto di legge Camera n. 589 - testo presentato - (DDL12-589)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C589. TESTIPDL
...C589.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC589 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il Trattato di Maastricht ha
  previsto all'articolo 198A l'istituzione, presso la Comunità
  europea, di un Comitato delle regioni.  Questo Comitato è
  composto da 189 rappresentanti delle collettività regionali e
  locali degli Stati aderenti alla Comunità, di cui 24 sono di
  nomina riservata all'Italia.
    Nonostante si tratti di un organo meramente consultivo,
  questo Comitato rappresenta una notevole ed importante novità.
  Per la prima volta, infatti, la Comunità europea riconosce
  alle regioni una valenza istituzionale sovranazionale.  E' un
  ulteriore passo in avanti verso la regionalizzazione
  dell'Europa, "l'Europa delle regioni", come viene spesso
  definita (in contrapposizione all'Europa delle Patrie e degli
  Stati
  nazionali).  Non essendo tuttavia questa la sede più opportuna
  per riflettere sul significato e sulle prospettive di questo
  Comitato, ci limitiamo ad osservare come il Trattato di
  Maastricht disponga, allo stesso articolo, che i "membri del
  Comitato, nonché un numero uguale di supplenti, sono nominati,
  su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni dal
  Consiglio, che delibera all'unanimità".
    Sin dalla ratifica del Trattato di Maastricht, il gruppo
  della Lega Nord ha presentato diverse interrogazioni
  parlamentari per conoscere con quali criteri il Governo
  intendesse nominare, o meglio, proporre, i componenti italiani
  presso il Comitato, ma ancora oggi non si sono ottenute
 
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  risposte concrete in merito, ed in effetti ancora
  nessuna nomina è stata effettuata, nemmeno, a quanto pare,
  negli altri Paesi della Comunità, in attesa forse di una
  sollecitazione della Commissione delle Comunità europee.
    Con la presente proposta di legge si intende ovviare a
  questo problema e proporre una soluzione che risponda il più
  possibile allo spirito della norma del Trattato, estinguendo
  così sul nascere eventuali tentazioni centraliste del
  Governo.
    L'articolo unico della presente proposta di legge prevede
  quindi che siano i consigli regionali a designare, uno
  ciascuno, i componenti italiani del Comitato delle regioni,
  nonché i rispettivi supplenti, affinché il Governo, a sua
  volta, li proponga poi al Consiglio delle Comunità
  europee.  Alla regione Trentino-Alto Adige spetta la
  designazione di due componenti, con rispettivi supplenti, uno
  per ciascuna delle due province autonome.  Le rimanenti
  designazioni sono rimesse al Governo, su indicazione della
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano.
    Per garantire poi la rappresentatività dei membri del
  Comitato, e conformemente ad una recente risoluzione del
  Parlamento europeo (risoluzione B3-0516/93), questi devono
  comunque rivestire una carica elettiva pubblica
  rappresentativa della regione o di una importante realtà
  locale: abbiamo limitato quindi i soggetti designabili ai soli
  consiglieri regionali, provinciali e comunali.
 
DATA=940525 FASCID=DDL12-589 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0589 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=058900 00 FASCIDC=12DDL0589 SORTNAV=0058900 000 00000 ZZDDLC589 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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