| 1. Ogni consiglio regionale ha la facoltà di designare,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno dei ventiquattro membri che compongono il
Comitato delle regioni della Comunità europea, in qualità di
rappresentante per l'Italia delle collettività regionali e
locali, nonché il rispettivo supplente. La regione
Trentino-Alto Adige ha facoltà di designare due membri, e
rispettivi supplenti, uno per ciascuna delle due province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. La designazione dei restanti tre membri spetta al
Governo, che provvede entro il termine di cui al comma 1, su
indicazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Possono essere designati membri del Comitato delle
regioni della Comunità europea unicamente i consiglieri
regionali, provinciali o comunali.
| |