| Onorevoli Colleghi! -- Il gruppo del MSI-destra nazionale,
oggi AN-MSI, ha presentato sin dal 22 ottobre 1955
all'attenzione del Parlamento proposte di legge per fissare le
norme per l'esercizio del diritto di voto per i cittadini
italiani residenti all'estero.
L'Italia è rimasta l'unico Paese civile al mondo che non dà
la possibilità di votare all'estero ai propri cittadini
residenti fuori dei propri confini.
Abbiamo raccontato dal 1955, per ogni legislatura, la
storia della nostra gente all'estero e delle prospettive,
delle speranze
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e di tante delusioni, della grande opera compiuta dai
nostri connazionali in ogni parte del mondo, portando ovunque
progresso e civiltà; esaltati in ogni continente, ma purtroppo
dimenticati dal Parlamento italiano e persino discriminati.
Erano stati anche cancellati dall'anagrafe e dalle liste
elettorali; siamo stati capaci di superare anche questa
assurda e vergognosa situazione. Grazie ad una proposta di
legge allora presentata dal gruppo del MSI-destra nazionale, è
stata approvata la legge 27 ottobre 1988, n. 470 "Anagrafe e
censimento degli italiani all'estero" che ha rimosso l'ultimo
ostacolo formale, per giungere finalmente al voto
all'estero.
Ma continuando a discutere fuori del Parlamento, in
convegni, in seminari, e durante la Conferenza nazionale
dell'emigrazione, siamo giunti a rivedere tutte le proposte,
individuando tre concetti e posizioni di fondo:
1) è anacronistico che, mentre si decide la costruzione
dell'Europa unita ed il diritto per tutti i cittadini europei
di poter esprimere il voto, quello amministrativo e quello
politico, per il Parlamento europeo ovunque ci si trovi, vi
sia una barriera dell'Italia contro gli italiani, per il
motivo che milioni di italiani si trovano oltre confine;
2) è indispensabile giungere al voto per corrispondenza,
dopo aver compreso che non può essere possibile, anche per
motivi di ordine pubblico internazionale e per insufficienza
di strutture, l'esercizio del voto presso le nostre sedi
diplomatiche. Resta questo un convincimento certo, che
comunque non è una pregiudiziale.
Per essere ancora più chiari, la proposta di legge non
prevede più che i nostri elettori all'estero debbano votare
per circoscrizioni che si trovano in Italia e per i loro
comuni di origine: in questo caso eserciterebbero sì
l'elettorato attivo, ma per eleggere candidati che non
conoscono, che sono scelti dai partiti in Italia; in tal modo
la nostra emigrazione verrebbe disintegrata, in quanto i
rappresentanti così eletti nel Parlamento non sarebbero
rappresentanti specifici dei nostri connazionali residenti
all'estero.
Le precedenti proposte presentate dal gruppo del MSI-destra
nazionale non avevano questo obiettivo perché trovandoci
contro pesanti ostilità, giunte sino all'ostruzionismo
comunista (pensate che le nostre proposte sono rimaste
insabbiate nel Parlamento per più di 39 anni!), dovevamo
percorrere la strada apparentemente più "facile" di consentire
l'esercizio del diritto di voto presso le nostre strutture
diplomatiche.
Oggi i tempi sono cambiati: tutti dicono di voler favorire
il voto all'estero e allora dobbiamo costituire le
circoscrizioni all'estero per avere deputati italiani
all'estero.
* * *
E' bene a questo punto aver presenti, sia pure in sintesi,
le difficoltà del voto all'estero presso le nostre
rappresentanze diplomatiche, per comprendere come l'unica
soluzione sia quella del voto per corrispondenza.
Voto in loco. Vi è in primo luogo la soluzione della
votazione presso seggi istituiti nelle sedi delle nostre
rappresentanze all'estero, da parte dello stesso elettore
riconosciuto e legittimato dal presidente di seggio. Dal punto
di vista costituzionale e delle leggi che regolano l'esercizio
del voto in Italia, il sistema suddetto è senz'altro il
migliore, dato che il voto mantiene le sue caratteristiche
fondamentali, restando personale, libero e segreto.
A questa soluzione si sono costantemente richiamate tutte
le proposte di legge sinora presentate davanti ai due rami del
Parlamento ma nessuna di esse, dopo aver affermato il
principio dell'esercizio del diritto di voto per il cittadino
all'estero, ha dato qualche indicazione circa il modo, i tempi
e i criteri per la sua pratica attuazione. Ciò, a nostro
giudizio, sta a significare che tutti i proponenti avevano già
recepito le difficoltà pratico-organizzative insite in questo
tipo di votazione fuori dei
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confini della patria. Tale riserva mentale, chiamiamola pur
così, diventa esplicita nella proposta di legge a firma dei
senatori Pella ed altri, presentata nella V legislatura, dove
all'ultimo articolo si prevedeva: "Con decreto da emanarsi dal
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
saranno dettate le norme per l'attuazione ed entrata in vigore
della presente legge".
In altre parole, ci sembra di poter dire che i proponenti
avevano tanto ben vista ed intesa l'insormontabile difficoltà
di rendere funzionale questo sistema di votazione da
condizionare l'entrata in vigore della legge stessa alla
capacità dell'esecutivo di risolvere il rebus
tecnico-organizzativo che comportava.
Voto presso i consolati. Per capire che si tratta di
un problema dalle molte incognite, bastano le seguenti
considerazioni: in località ad alta concentrazione di nostri
connazionali - ad esempio in Argentina - dove, secondo i dati
più recenti del Ministero degli affari esteri, ci sono oltre
1.300.000 connazionali, di cui presumibilmente un milione
elettori, il problema organizzativo diventa oltremodo
difficoltoso. Visto che da noi, in Patria in ogni seggio sono
mediamente iscritti 800 elettori, nella sola Argentina si
dovrebbero istituire almeno 1.250 seggi che, certamente, non
troverebbero capienza nelle sedi dei nostri consolati e
dell'ambasciata. Se rapportiamo la necessità di istituire
seggi in tutto il mondo e, presupponendo che su oltre cinque
milioni di connazionali all'estero vi siano potenzialmente
quattro milioni di elettori, si dovrebbero prevedere circa
cinquemila seggi.
In secondo luogo si dovrebbero trovare altrettanti
presidenti di seggio con un adeguato numero di scrutatori.
Questo problema forse potrebbe essere risolvibile nell'ambito
stesso delle nostre collettività nei centri più grandi, ma
diverrebbe insolubile là dove vi sia una decina di
connazionali.
Ammettendo che si possa trovare una qualche soluzione a
questi aspetti strettamente tecnici, resta il fatto che
l'elettore, per votare, deve recarsi al seggio elettorale.
Questo fatto comporta due inconvenienti: da un lato molti
elettori risiedono lontano, in qualche caso molto lontano, dai
seggi e probabilmente rinunceranno al viaggio e, dall'altro,
nei grandi centri, migliaia di persone si affolleranno davanti
alle sedi delle nostre rappresentanze
diplomatico-consolari.
A questo punto, specie in relazione agli affollamenti, si
pone la domanda: le autorità del posto lo consentirebbero? Si
tratta di un problema di ordine pubblico di non scarsa
rilevanza, tenendo inoltre presente che un simile sistema di
votazione incontra il divieto posto da alcuni Stati esteri,
che considerano la partecipazione del cittadino straniero sul
proprio territorio alle consultazioni elettorali indette dal
paese di origine, un atto incompatibile con la loro sovranità,
dato che il principio dell'extraterritorialità delle sedi
diplomatico-consolari è stato ormai superato in campo
internazionale dalla dottrina e dalla giurisprudenza, concordi
nel riconoscere che queste sedi godono solo della "immunità"
da misure coercitive e da atti di imperio da parte dello Stato
dove si trovano e non altro.
Volendo ritenere superati tutti questi punti, resta il
problema dello scrutinio: va fatto sul posto direttamente dal
presidente di seggio e dagli scrutatori? Ed allora è
necessaria anche la presenza dei rappresentanti di lista. Le
schede contestate debbono essere sottoposte al controllo di
qualche organo in Italia?
Ecco che il sistema di votazione presso seggi istituiti
all'estero, compatibile dal punto di vista costituzionale,
presenta difficoltà pratiche di tale portata che obbligano a
considerarlo inattuabile.
Come abbiamo già detto anche il gruppo del MSI-destra
nazionale si era orientato, nelle precedenti proposte di
legge, verso questa soluzione, a ciò spinto sia dalla piena
rispondenza del sistema ai dettami costituzionali, sia dal
fatto che il ragionamento su questo problema era basato sulle
modalità delle consultazioni elettorali che si svolgono sul
territorio della nostra Repubblica: tutto era stato dunque
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visto e valutato secondo questa usuale prospettiva. La
vicenda elettorale dei COMITES ci ha confermato, in varie
situazioni caotiche, la carenza delle nostre strutture che
rendono impossibile la partecipazione dei nostri connazionali
al voto.
Votazione per corrispondenza. Per riconoscere un
reale diritto al voto l'alternativa, sia sotto il profilo
tecnico che politico, è quella del voto per corrispondenza che
fa salvi i princìpi della personalità, della segretezza e
della libertà.
La difesa di questi princìpi è affidata in primo luogo alla
maturità civica dell'elettore stesso e, in secondo luogo, alle
garanzie che accompagnano la corrispondenza postale che va
sempre considerata, con qualsiasi mezzo, anche quello aereo,
come valigia diplomatica; non devono trascurarsi le norme
circa la persecuzione penale dei reati di incetta di voti e di
certificati elettorali.
Il voto per posta evita inconvenienti che deriverebbero
dalla votazione in loco.
Gli uffici diplomatici e consolari infatti, vengono
coinvolti nel procedimento elettorale solamente in relazione
alle preziose funzioni di assistenza ed informazione che anche
attualmente svolgono al servizio dei connazionali
all'estero.
Gli elettori inviano ai consolati le buste che contengono
la scheda votata ed i nostri consolati hanno il compito, dopo
averle registrate, di spedirle attraverso la valigia
diplomatica a Roma; gli elettori fanno questo con piena
conoscenza legale dei candidati e delle liste concorrenti
senza allontanarsi dal loro domicilio o posto di lavoro.
Tenendo conto che con il voto per corrispondenza tutti
possono votare senza muoversi da casa, senza creare problemi
di ordine pubblico nei paesi dove il voto viene esercitato,
che non ci si scontra con divieti posti dalle legislazioni
degli Stati esteri, abbiamo abbandonato l'impostazione da noi
stessi suggerita nelle proposte di legge precedentemente
presentate, e siamo convinti che, se esiste una strada
tecnicamente idonea per consentire il voto ai nostri
connazionali all'estero, questa non può essere che quella del
voto per corrispondenza.
E' evidente che nessuno Stato straniero, come abbiamo già
accennato, può opporsi alla spedizione di plichi postali
recanti i materiali per le votazioni o le schede votate.
Anche le spese da prevedere per la organizzazione del voto
per corrispondenza sono certamente di gran lunga inferiori a
quelle per la istituzione di seggi elettorali nei Paesi
esteri.
Schematicamente il sistema da noi proposto, tenuto conto
che, finalmente, sono stati realizzati l'anagrafe e il
censimento degli italiani all'estero a seguito della legge 27
ottobre 1988, n. 470, si basa:
a) su di un organo permanente, la "Direzione
generale per il servizio elettorale ed anagrafico dei
cittadini italiani all'estero" cui sono demandati i compiti
che spettano ai comuni sia per la tenuta degli elenchi degli
elettori sia per le operazioni connesse ad una competizione
elettorale;
b) su di un organo temporaneo, l'"Ufficio del
collegio unico per gli elettori all'estero" presso la corte di
appello di Roma, che comprende le circoscrizioni delle grandi
ripartizioni geografiche in cui sono ripartiti i nostri
connazionali all'estero;
c) sul voto per corrispondenza tramite le
rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente
competenti;
d) sullo scrutinio effettuato nei seggi istituiti,
per circoscrizione, nell'ambito del collegio unico per gli
elettori all'estero presso la corte di appello di Roma.
Si può tra l'altro ricordare che la gran parte dei Paesi
che consentono l'esercizio del diritto di voto all'estero
hanno adottato, con risultati positivi, il voto per
corrispondenza.
Passiamo ora al commento dei singoli articoli in modo da
chiarire ed approfondire il sistema che abbiamo elaborato,
valutando le soluzioni che si è ritenuto di dare ai vari
problemi, che non sono semplici;
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pronti ad accogliere ogni suggerimento, proposta,
indicazione migliorativa, che gli onorevoli colleghi vorranno
avanzare.
Articolo 1. - L'articolo non contiene soltanto
l'affermazione programmatica che il cittadino italiano
all'estero esercita il proprio diritto di voto, ma fissa anche
alcuni princìpi fondamentali precisando chi sono coloro che
possono esercitare questo diritto, in quali consultazioni
elettorali sono chiamati ad esprimere la loro volontà, nonché
i requisiti necessari per essere ammessi al voto.
Le norme della proposta di legge sono dirette, in primo
luogo, ai cittadini che risiedono fuori dai confini della
Repubblica, cioè a coloro che hanno trasferito la loro sede di
abitazione e di lavoro in altri Paesi. Non abbiamo aggiunto al
termine "residente" l'aggettivo "definitivamente" in quanto
irrilevante ai fini della legge, dato che il trasferimento
all'estero della residenza ha come correlativo la
cancellazione dai registri della popolazione residente del
comune da cui si proviene.
In secondo luogo, possono votare all'estero anche coloro
che vi siano soltanto temporaneamente domiciliati, cioè
persone che, pur mantenendo l'iscrizione anagrafica della
residenza in uno dei comuni italiani, esercitano la loro
attività o hanno il loro centro d'affari fuori dall'Italia
come: diplomatici, il personale addetto alle organizzazioni
internazionali, rappresentanti di ditte, di banche, di
imprese, operai e lavoratori. Da quest'ultimo gruppo
escluderemmo i lavoratori così detti "stagionali" cioè coloro
che passano le frontiere, ad esempio per i mesi estivi, come
camerieri, gelatai o altro, perché riteniamo che queste
categorie di persone possano, in occasione delle consultazioni
elettorali, esprimere il proprio voto nei seggi del comune
dove sono iscritti.
I cittadini esercitano il voto all'estero solo nel caso di
consultazioni generali politiche, cioè unicamente per
l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, e non anche nelle elezioni amministrative.
Due sono i motivi che ci hanno orientato in questa scelta:
il primo inerisce al fatto della più incidente importanza che
hanno le elezioni generali politiche rispetto alle altre sul
piano della partecipazione alle grandi decisioni che investono
la vita di tutta la Repubblica italiana, mentre l'altro, è di
carattere organizzativo.
Infatti, per le elezioni politiche generali, si richiede
come requisito base quello della cittadinanza italiana che è
agevolmente accertabile, mentre per le elezioni amministrative
si deve anche controllare la pertinenza del cittadino a quel
comune, provincia o regione che hanno in corso la
consultazione elettorale e si tratterebbe di un accertamento
piuttosto difficile, che potrebbe creare delle complicazioni
forse non risolvibili pensando ai casi come quello di una
cittadina straniera che abbia sposato un connazionale e che
per ciò stesso è divenuta cittadina italiana oppure a quello
di un figlio di cittadini italiani, nato all'estero, in un
Paese dove è ammessa la doppia cittadinanza per cui per
l'Italia, essendo questi figlio di italiana, è anch'esso
cittadino italiano. Ebbene, mentre la partecipazione di queste
due persone alla competizione per le elezioni politiche
generali non presenta difficoltà dato che ambedue hanno il
requisito della cittadinanza italiana, ammetterli ad una
elezione amministrativa diventerebbe probabilmente impossibile
in quanto mai iscritti in alcun comune d'Italia.
Si potrebbe adottare il principio della vis
attractiva del comune dove era iscritto il padre o il
marito ma, seguendo questa strada, temiamo che si possano
trovare degli ostacoli nelle norme che presiedono alla nostra
organizzazione anagrafico-comunale.
Abbiamo quindi preferito, anche in analogia con quanto è
stato sempre sostenuto in tutte le proposte di legge
presentate al Parlamento, di rendere effettivo il voto dei
cittadini all'estero solo in occasione delle elezioni
politiche generali.
Oltre al requisito della cittadinanza italiana - che è
fondamentale - si dovrà accertare, per ciascuno dei nostri
connazionali, che non ricorrano i casi di esclusione
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previsti dalla legge elettorale vigente nel territorio della
Repubblica.
Articolo 2. - L'individuazione personale dei
connazionali all'estero, il controllo della loro capacità
elettorale, la predisposizione di tutte le operazioni
necessarie ed indispensabili che si pongono a monte di una
consultazione elettorale, e che per i cittadini residenti
entro i confini della Repubblica sono demandate ai rispettivi
comuni, nella nostra proposta sono affidate ad una organismo
centrale unico con sede in Roma che, praticamente, diventa il
"comune" di tutti i connazionali residenti all'estero.
Ecco il motivo e la ragione per cui abbiamo pensato di
istituire presso il Ministero degli affari esteri una
"Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico
dei cittadini italiani all'estero". Sarà un grosso organismo
che dovrà amministrare l'anagrafe di oltre cinque milioni di
cittadini e le liste elettorali di almeno quattro milioni.
Naturalmente si tratta di avviare un impianto dotato dei più
moderni mezzi, di macchine, di strumenti, che dovrà lavorare
in stretto collegamento tanto con i comuni della Repubblica
quanto con le rappresentanze diplomatico-consolari distribuite
in tutte le plaghe del mondo.
La necessità di questo organo centrale si pone, di per sé,
in tutta la sua evidenza, e la sua esistenza è richiesta ed
imposta anche dalla elementare considerazione che la
madrepatria deve conoscere il più esattamente possibile chi
siano e dove si trovino i connazionali.
Il compito della nuova Direzione generale viene agevolato
in quanto è stato approvato il censimento degli italiani
all'estero. Si può così partire da una base ufficiale valida,
il censimento, per avviare il meccanismo della consultazione
elettorale, essendo il Ministero degli affari esteri in grado
di fornire elementi numerici sulle distribuzioni territoriali
dei nostri connazionali, secondo le competenze delle varie
rappresentanze diplomatico-consolari.
Articolo 3. - Abbiamo parlato del collegamento che la
Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico
dovrà mantenere con tutti i comuni della Repubblica, e ciò si
intuisce facilmente, in quanto il nostro flusso migratorio è
costante, come è costante il flusso dei rimpatriandi, per cui
il movimento nei due sensi può essere valutato in oltre
350.000 unità all'anno.
Da qui la necessità che ogni comune notifichi alla
Direzione generale tutti i movimenti connessi a questo flusso
nei due sensi e, per i cittadini che si trasferiscono
definitivamente all'estero, sarà indispensabile apportare una
modifica alle norme che attualmente prevedono la permanenza
della loro iscrizione nelle liste elettorali.
Oggi un cittadino che si cancella dalla popolazione
residente di un comune per trasferimento all'estero, rimane
iscritto nelle liste elettorali del comune stesso per altri
sei anni. Riteniamo che, con l'approvazione della presente
proposta di legge, questa norma debba essere modificata nel
senso che, al momento della cancellazione dal registro della
popolazione residente, il comune sarà obbligato a comunicare
all'interessato che, con la cancellazione dai registri della
popolazione residente, viene trasferito d'ufficio nelle liste
dei cittadini italiani che esercitano il diritto di voto
all'estero.
Analogamente, alla Direzione generale saranno comunicate le
reiscrizioni nei registri della popolazione residente e nelle
liste elettorali del comune dei cittadini rimpatriati. Nello
stesso modo la Direzione generale, su comunicazione delle
rappresentanze diplomatico-consolari, in caso di rimpatrio di
qualche cittadino, ne darà preventiva notizia al comune che il
connazionale abbia indicato come nuovo centro di residenza.
Articolo 4. - Ammessa questa costruzione, resta da
risolvere il problema di quei cittadini che, in base alla
legge vigente, permangono iscritti per sei anni nelle liste
elettorali del comune pur essendo stati cancellati dai
registri della popolazione residente.
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Si propone, quindi, che i sindaci, nella prima attuazione
della presente legge, comunichino alla Direzione generale
l'elenco di tutti coloro che si trovano in queste condizioni
per l'opportuno riscontro e per le ulteriori
predisposizioni.
Articolo 5. - La Direzione generale, dovendo come
ogni comune della Repubblica procedere tutti gli anni alla
revisione delle liste elettorali dei cittadini all'estero,
provvederà anche ad inviare a ciascuna delle persone indicate
dai comuni come ancora iscritte nelle proprie liste, apposita
richiesta, per conoscere se intenda conservare l'iscrizione
nell'elenco degli elettori del comune o passare in quello
degli elettori all'estero. La decisione, come la mancata
risposta dell'interessato, sarà notificata al comune di
competenza ai fini dell'aggiornamento delle rispettive
liste.
Nel caso di mancata risposta, l'interessato resterà
iscritto nelle liste del comune.
Con questi primi cinque articoli abbiamo tracciato le linee
fondamentali di quello che riteniamo sia necessario ed
indispensabile per avviare una consultazione elettorale dei
cittadini all'estero.
Passiamo, ora, all'esame delle norme che presiedono alla
consultazione elettorale ed al lavoro preparatorio a questa
direttamente connesso.
Articolo 6. - Pubblicato il decreto di scioglimento
delle Camere, dopo tre giorni, viene costituito presso la
corte di appello di Roma l'Ufficio del collegio unico degli
elettori all'estero. In altre parole, tutti gli elettori
all'estero sono raccolti in un unico collegio anche se, per
ragioni organizzative e di distribuzione della rappresentanza
elettiva tanto alla Camera che al Senato, lo abbiamo ripartito
in circoscrizioni come si dirà appresso, e con i compiti che
verrano illustrati nella sequenza dei singoli articoli.
Per quanto concerne la composizione di questo Ufficio ci
rimettiamo alle disposizioni che saranno contenute nel
regolamento di esecuzione previsto dalla presente proposta di
legge, perché la previsione delle necessità tecnico-funzionali
meglio potrà esser fatta dagli esperti in materia di
organizzazione elettorale. In tal modo evitiamo anche di
appesantire la presente proposta di legge con delle norme che
possono trovare altrove, e con più efficacia, una loro
migliore collocazione.
Articolo 7. - Con altra proposta di legge
costituzionale che ci riserviamo di presentare, la
rappresentanza dei nostri connazionali sarà fissata nel numero
di 20 deputati e 10 senatori. Questi parlamentari vengono
ripartiti proporzionalmente al numero dei connazionali, quale
risulta dall'ultimo censimento generale degli italiani
all'estero, nell'ambito delle grandi ripartizioni geografiche
che formano le circoscrizioni comprese nel collegio unico.
Partendo da questa distribuzione territoriale dei
connazionali si possono immaginare cinque circoscrizioni: due
per l'Europa; due per le Americhe; una per l'Asia, l'Oceania e
l'Africa.
Una circoscrizione europea potrebbe comprendere gli Stati
della Svizzera, della Germania federale ed i Paesi ad oriente
di questa linea verticale; la seconda circoscrizione europea
riunirebbe gli Stati ad occidente delle due nazioni sopra
indicate ed i Paesi a nord della Germania occidentale.
Per quanto concerne le Americhe sarebbe opportuno dividerle
in due circoscrizioni: una che comprenda l'America del Nord,
il Centro America e gli Stati dell'America del Sud rivieraschi
del mare dei Caraibi, la seconda circoscrizione dovrebbe
comprendere tutti gli altri Stati dell'America del Sud.
Infine la circoscrizione comprendente la Oceania, l'Asia e
l'Africa.
Il Presidente della Repubblica, con il decreto con cui
indice la consultazione elettorale, stabilisce i seggi che,
per la Camera ed il Senato, vengono assegnati a ciascuna
circoscrizione. In questo modo, oltre che semplificare la
procedura elettorale, si raggiunge anche lo scopo di dare ai
cittadini distribuiti in tutte le grandi ripartizioni del
globo, un'adeguata rappresentatività e si evita che i Paesi
con maggiore concentrazione di connazionali possano prevalere
in modo massiccio nell'aggiudicazione
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dei seggi con ciò stesso falsando quel concetto
fondamentale che si intende perseguire: avere nel Parlamento
la reppresentanza elettiva di tutti i connazionali all'estero,
dovunque si trovino.
Articolo 8. - Le liste per l'elezione dei 20
candidati per la Camera dei deputati e dei 10 candidati per il
Senato della Repubblica sono presentate nelle forme previste
dalla legge elettorale vigente.
Le liste dei candidati possono essere presentate da tutti i
gruppi politici sempre che concorrano con i loro simboli in
almeno cinque circoscrizioni elettorali della Repubblica.
Questa limitazione si pone come una mediazione tra le tesi di
coloro che sostengono l'ammissione dei candidati all'estero
solo nelle liste di partiti o gruppi politici già presenti nel
Parlamento e di quelli che avrebbero preferito che qualsiasi
partito fosse autorizzato a presentare tali liste di
candidati.
I motivi dell'una e dell'altra parte sono intuitivamente
validi, ma ha prevalso una considerazione pratica: evitare un
troppo elevato numero di liste nel collegio unico, anche per
semplificare, fino a che è possibile, il procedimento
elettorale in genere e quello dello scrutinio in
particolare.
Con la presentazione delle liste vanno prodotti i documenti
che comprovano la accettazione della candidatura da parte di
ciascun interessato oltre che il certificato di cittadinanza
italiana rilasciato dalla autorità diplomatico-consolare
competente per territorio.
Nelle liste i nomi dei singoli candidati possono essere
posti sia in ordine alfabetico che in altra maniera, ma
accanto a ciascun nominativo deve essere indicata la
circoscrizione per la quale concorre.
Trattandosi di circoscrizioni riunite in un collegio unico
ciascun elettore, in qualsiasi parte del mondo si trovi, può
dare la propria preferenza a qualunque candidato. In altre
parole nessun elettore è obbligato a votare per i candidati
della circoscrizione in cui risiede e, così, un connazionale
che si trovi in Germania potrà dare la propria preferenza ad
una candidato dell'Oceania o viceversa.
Il numero delle preferenze sarà stabilito con le norme di
attuazione della presente legge, ma in via indicativa
riteniamo che i voti di preferenza ammessi per la elezione
alla Camera dei deputati potrebbero essere cinque.
Articolo 9. - Una volta riscontrata la validità delle
liste comincia il lavoro della Direzione generale per il
servizio elettorale e anagrafico degli elettori all'estero. In
realtà, il lavoro da parte della Direzione generale, a quel
momento, deve essere già predeterminato, organizzato e risolto
visto che, non appena sia stata accertata e comunicata la
validità delle liste, comincia la proiezione all'esterno di
quanto la Direzione generale ha già fatto.
In quel momento debbono essere già pronti gli elenchi di
tutti gli elettori divisi per circoscrizioni e, nell'interno
delle singole circoscrizioni, ripartiti per sezioni
progressivamente numerate. Debbono essere già predisposte
almeno tre copie di questi elenchi per ciascun seggio ed una
copia viene inviata alla rappresentanza diplomatico-consolare
interessata territorialmente, la seconda all'Ufficio del
collegio unico per gli elettori all'estero presso la corte
d'appello in Roma, mentre la terza rimarrà alla Direzione
generale.
Contestualmente alla predisposizione degli elenchi
elettorali si provvederà alla stampa di una busta portante sul
retro il numero assegnato all'elettore all'estero, i suoi dati
anagrafici e l'indicazione della sezione cui è stato
assegnato. Questa busta ha lo scopo di sostituire il
certificato elettorale.
Sarà cura sempre della Direzione generale di predisporre un
opuscolo semplice e chiaro nel quale saranno contenute le
norme necessarie e sufficienti per chiarire il modo con cui
esercitare correttamente il proprio diritto di voto.
Non appena avuta comunicazione della validità delle liste
presentate, la Direzione generale si dovrà preoccupare di dar
corso alla stampa delle schede per le votazioni. Saranno
identiche, come formato e tipo, a quelle che si usano nelle
competizioni elettorali nel territorio della Repubblica, ma
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nell'articolo abbiamo usato il termine "apposita scheda" per
significare che sarà bene prevedere un determinato tipo di
carta, al caso filigranata o altro, in modo da rendere
inconfondibile la scheda stessa.
Oltre alla scheda, la Direzione generale provvede alla
stampa del manifesto comprendente tutte le liste nell'ordine
di presentazione, con i nomi dei candidati ed i simboli dei
partiti nazionali sotto i quali si presentano.
Questo materiale, chiuso in un plico, con l'indirizzo di
ciascun elettore, verrà inviato, per zone di competenza e con
il mezzo più rapido, alle rappresentanze diplomatico-consolari
che provvederanno al successivo inoltro al destinatario.
Abbiamo escluso l'invio diretto del plico ad ogni elettore
sia per ragioni di praticità organizzativa sia perché
intendiamo che ogni singola rappresentanza
diplomatico-consolare debba annotare sul proprio elenco degli
elettori l'avvenuto inoltro del plico al destinatario ed
affidiamo la formulazione delle relative norme di dettaglio al
regolamento di esecuzione.
Articolo 10. - Questo articolo introduce la novità
effettiva rispetto al modo tradizionale con cui il cittadino
italiano è abituato a votare.
All'estero, l'elettore verrà in possesso della scheda molti
giorni prima della consultazione, e potrà - cosa consigliabile
- compilarla e rispedirla subito.
Mentre nelle elezioni in Italia queste operazioni avvengono
nell'interno di una cabina, sotto il controllo del presidente
e degli altri componenti del seggio, all'estero, l'elettore,
in assoluta libertà, davanti alla propria sola coscienza di
adempiere un diritto-dovere, potrà compilare la scheda anche a
casa propria. Unica preoccupazione sarà quella di rispedire la
scheda alla rappresentanza diplomaticoconsolare da cui l'ha
ricevuta, almeno sei giorni prima dalla data della
consultazione.
Altra attenzione che l'elettore dovrà avere, e che nel
sistema prospettato ha la sua fondamentale importanza, è
quella di rispedire la scheda per raccomandata, con consiglio
e suggerimento di conservarne gelosamente la ricevuta in
quanto questa sarà l'unica prova sufficiente e necessaria per
dimostrare che si è esercitato il proprio diritto di voto al
fine di non incorrere nelle sanzioni penali previste dalla
presente legge.
La scheda compilata viene chiusa ed inserita in una prima
busta, compresa nel plico inviato dalla Direzione generale;
questa busta sarà di colore diverso a seconda che gli elettori
siano maschi o femmine e porterà stampata sulla facciata
anteriore la dizione "Elezione della Camera dei deputati"
oppure "Elezione del Senato della Repubblica". La busta,
chiusa, va inserita in una seconda busta che, sulla facciata
anteriore, porta stampato l'indirizzo della rappresentanza
diplomaticoconsolare cui è diretta e, sul retro, il numero
elettorale, quello della sezione cui è assegnato il votante ed
i suoi estremi anagrafici. Si tratta, praticamente, degli
stessi estremi contenuti nel certificato elettorale che in
Italia viene consegnato al presidente del seggio dal cittadino
prima di ricevere la scheda.
Articolo 11. - Le rappresentanze
diplomatico-consolari, non appena ricevute le buste, le
riscontrano registrandole sull'elenco degli elettori in base
al numero elettorale ed agli altri estremi che sono stampati
sul retro della busta stessa. A seconda dell'afflusso, le
singole rappresentanze provvedono a raccogliere le buste per
sezioni, a chiuderle in pacchi ed anche, con invii successivi,
a trasmetterle direttamente all'Ufficio del collegio unico
presso la corte di appello in Roma.
Per l'effettuazione di questo servizio andranno senz'altro
adibiti appositi aerei che, con giri e scali opportunamente
studiati e con tutte le accortezze necessarie, data le
delicatezza delle operazioni, possano essere in grado di far
pervenire a Roma, nel massimo di 48 ore, tutte le schede
votate in qualsiasi parte del mondo. Non ci nascondiamo lo
sforzo organizzativo che si richiede, ma riteniamo che possa
rientrare nelle previsioni di un organizzato e studiato
sistema.
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Articoli 12, 13 e 14. - Il presidente del collegio
unico, ricevute le buste, le suddivide per circoscrizione e le
conserva sotto la propria personale responsabilità, fino al
momento in cui le consegna ai presidenti di seggio.
Durante i giorni della competizione elettorale cura
l'immediato inoltro ai competenti seggi delle buste pervenute
sino al momento della chiusura della consultazione.
Questi seggi avranno la sorte di non avere davanti a sé
l'elettore, per cui, con estrema rapidità e tranquillità, non
appena ricevute le buste, potranno procedere al loro
controllo, registrando sugli elenchi dei votanti il nome
dell'elettore che risulta stampato con gli estremi del numero
della sezione e delle generalità, sul retro della busta
stessa.
Esaurita questa fase preliminare il presidente aprirà la
prima delle buste che, rappresentando il certificato
elettorale, verrà conservata. Estrarrà la seconda busta,
quella che porta stampata la sola scritta "Elezione della
Camera dei deputati" oppure "Elezione del Senato della
Repubblica" e ne constaterà la integrità.
Quindi aprirà questa busta e la conserverà per il
successivo riscontro, all'inizio dello scrutinio, del numero
degli elettori maschi e di quello delle femmine con quanto
registrato nell'elenco, in base al diverso colore della
busta.
Il presidente, quindi, dopo aver esaminata l'integrità
della scheda, che deve essere chiusa, la depone nell'urna.
Articoli 15, 16, 17 e 18. - E' da supporre che presso
l'Ufficio del collegio unico arrivino delle spedizioni di
schede votate anche dopo la chiusura dei seggi. Necessitava
dare una soluzione anche a questo aspetto, non improbabile. Si
è, quindi, riconosciuto al presidente dell'Ufficio il potere
di provvedere all'immediato incenerimento di queste schede,
dopo aver conservata la prima busta, cioè quella che porta
stampato da un lato ciò che abbiamo chiamato certificato
elettorale e, dall'altro, l'indirizzo della rappresentanza
diplomaticoconsolare dalla quale è stata spedita. Di queste
operazioni il presidente dell'Ufficio del collegio unico
redige apposito verbale che inoltra sempre alla Direzione
generale anche nel caso in cui il ritardo possa apparire
determinato da colpa lievissima della rappresentanza
diplomatico-consolare per i provvedimenti amministrativi del
caso.
Copia dello stesso verbale è inviata al procuratore
generale della Repubblica presso la corte d'appello affinché,
qualora nel ritardo fosse ravvisato un dolo, si possa
procedere a norma di legge applicando le sanzioni penali
previste dall'articolo 22.
All'Ufficio del collegio unico compete anche l'importante
compito di riscontrare quali sono gli elettori che non hanno
esercitato il diritto di voto per cui in base al riscontro
delle annotazioni apposte negli elenchi degli elettori, delle
buste contenenti gli estremi propri del certificato
elettorale, procede ad individuare quali cittadini si siano
astenuti.
Il presidente dell'Ufficio del collegio unico fa pervenire
apposita notifica a ciascuno degli astenuti e ne chiede
giustificazione che deve essere presentata entro 45 giorni.
La prova liberatoria dell'avvenuta votazione da parte del
singolo può essere pienamente data trasmettendo copia
autenticata della ricevuta della raccomandata con cui venne
inoltrata la scheda alla rappresentanza diplomatico-consolare.
In questo modo tutto il lavoro effettuato dalle nostre
rappresentanze, dagli addetti ai trasporti e così via, può
essere riscontrato nella sua efficienza o nelle sue
carenze.
Il presidente dell'Ufficio del collegio unico, soprattutto
nei casi in cui abbia ricevuto la prova dell'avvenuta
votazione, deve informare il procuratore generale della
Repubblica affinché, ricorrendo delle ipotesi dolose o
colpose, proceda nei confronti di coloro che hanno commesso
l'infrazione e copia del verbale è comunicata alla Direzione
generale del servizio elettorale.
Da ultimo, il presidente dell'Ufficio del collegio unico
trasmetterà alla Direzione generale per il servizio elettorale
l'elenco nominativo dei cittadini all'estero che non
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hanno votato per le opportune annotazioni nelle rispettive
cartelle anagrafiche ed elettorali.
L'Ufficio del collegio unico dovrà concludere i propri
lavori non oltre un anno dalla sua costituzione.
Articolo 19. - Effettuato lo scrutinio saranno
proclamati eletti alla Camera dei deputati i candidati che
nella rispettiva circoscrizione avranno riportato la più alta
cifra di voti individuali nei limiti dei quozienti o dei più
alti resti conseguiti da ciascuna lista nella
circoscrizione.
Il sistema, in altre parole, è identico a quello che viene
applicato nel territorio della Repubblica.
Articolo 20. - Per l'elezione dei senatori ci si è
dovuti discostare dalla legge elettorale vigente nel
territorio della Repubblica, data la difficoltà di attuare i
richiesti collegamenti di lista. Si è pensato, quindi, di
mutuare le norme previste per l'elezione dei candidati nel
collegio di Trieste, dove sono previste candidature
individuali senza collegamento, ed ogni elettore può votare
unicamente per un solo candidato. Vengono proclamati senatori,
per ciascuna circoscrizione del collegio unico per gli
italiani all'estero, i candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti validi e, a parità di voti, è proclamato eletto
il più anziano di età.
Dato questo sistema di votazione si poneva il problema
della copertura dei posti rimasti vacanti nel corso della
legislatura. Si è dovuto convenire sulla necessità di lasciare
scoperti questi seggi per l'impossibilità di procedere ad una
nuova consultazione. Il problema, invece, non si pone per gli
eletti alla Camera dei deputati in quanto, in base al sistema
elettorale proprio di questa Camera, il posto vacante viene
automaticamente coperto dal primo dei non eletti nella stessa
lista.
Passiamo, ora, agli articoli di chiusura di questa proposta
di legge.
Articolo 21. - In primo luogo si è ritenuto di
affermare che nello svolgimento delle operazioni per il voto
dei cittadini all'estero si applicano le disposizioni previste
dalle vigenti leggi elettorali.
E' sembrato necessario porre una specifica norma per il
divieto dei comizi e della pubblica propaganda all'estero, in
quanto queste manifestazioni non sono ammesse da vari Stati
sia per ragioni di ordine pubblico sia per un principio
costituzionale che attiene al concetto di sovranità, di cui
ogni Stato è geloso custode.
La propaganda potrà essere fatta per corrispondenza, in
circoli chiusi, o in altro modo, sempre nei limiti delle leggi
e delle disposizioni del Paese dove il connazionale si
trova.
In caso di contrasto fra le norme previste dalle vigenti
leggi elettorali e quelle specifiche della presente legge,
verranno a prevalere le norme speciali contenute sia nel
contesto degli articoli che abbiamo proposto sia in quelli che
saranno formulati nel regolamento di esecuzione.
Articoli 22, 23, 24, 25 e 26. - In questi articoli
sono state raccolte le norme penali mutuandole da quelle
previste dalle vigenti leggi elettorali in caso di
consultazione sul territorio della Repubblica ed estese a
fatti commessi all'estero.
E' stato necessario prevedere anche qualche nuova ipotesi,
dato il particolare modo con cui si svolge la partecipazione
degli italiani all'estero alla competizione elettorale e,
così, all'articolo 22 si è inteso prevedere specificamente il
caso che "il trasporto delle schede di votazione" non sia
effettuato nei modi e nei termini prescritti.
All'articolo 23 si è proposta un'aggravante della pena per
coloro che, all'estero, in nome proprio o per nome di terzi
effettuano elargizioni in denaro o offrono altra utilità per
ottenere un voto elettorale o l'astensione, quando il fatto
sia avvenuto nei settanta giorni precedenti la data della
consultazione.
All'articolo 24 si è inteso specificare che l'uso della
violenza o della minaccia nei confronti di un elettore o di un
suo congiunto per costringerlo a votare in favore o in
pregiudizio di un determinato candidato, o di una lista, o ad
astenersi dalla
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votazione, trova la sua configurazione di reato anche quando
il fatto avvenga oltre che all'estero anche su navi battenti
bandiera italiana o su aeromobili immatricolati in Italia.
Sempre all'articolo 24 si è dovuto considerare il caso di
colui che con artifici o raggiri sottragga la scheda ad un
elettore e la compili in sua sostituzione.
All'articolo 26 si è poi previsto il caso di colui che sul
territorio della Repubblica o all'estero non solo manometta,
occulti o distrugga le schede già votate, ma le dirotti ad
altra destinazione.
Se il fatto è commesso da un funzionario, da un impiegato,
da personale di ogni ordine e grado dipendente dal Ministero
degli affari esteri, o da un cittadino italiano localmente
dipendente dalla rappresentanza diplomatica o consolare, la
pena è raddoppiata.
Ma non poteva ignorarsi il caso che queste ipotesi
delittuose fossero poste in essere da cittadini stranieri che
si trovino in rapporto di lavoro con le rappresentanze
diplomatico-consolari. A queste persone, evidentemente, non si
poteva applicare la norma penale italiana e, allora, si è
suggerita la risoluzione immediata del rapporto di lavoro
senza assegni o liquidazione di buonuscita o altra provvidenza
normalmente dovuta.
Articolo 27. - Contiene la norma di rito con cui si
autorizza il Governo ad emanare il regolamento di esecuzione
della presente legge entro un anno dalla sua entrata in
vigore.
Articolo 28. - Con questo articolo si è previsto che
i dati sulla dislocazione dei connazionali nelle grandi
ripartizioni geografiche, che formano le circoscrizioni
elettorali, siano forniti dal Ministero degli affari
esteri.
* * *
Noi ci auguriamo che con la presente proposta di legge si
possa arrivare alla soluzione di questo problema che
rappresenta un impegno qualificante non solo per il
Parlamento, ma anche per il Governo che lo realizzerà.
Onorevoli colleghi, il 30 giugno 1993 la Camera dei
deputati votò a favore di due emendamenti Tremaglia per la
introduzione, finalmente, di norme per l'elettorato attivo,
che interessavano il voto per corrispondenza da parte dei
nostri cittadini all'estero che erano stati registrati
nell'AIRE e per l'elettorato passivo, dando la possibilità,
per la prima volta, ai nostri connazionali di eleggere
direttamente i loro rappresentanti nel Parlamento italiano.
Voi sapete poi delle vicende parlamentari per le quali il
Governo, sollecitato dalla sinistra, propose di risolvere i
problemi con una legge costituzionale per le modifiche agli
articoli 48, 56 e 57 ai fini della costituzione delle
"circoscrizioni estere".
Tali norme vennero approvate, in prima lettura, dalla
Camera e dal Senato, ma, in seconda lettura, al Senato il 10
novembre 1993 le predette disposizioni non raggiunsero il
quorum previsto. Dobbiamo ora, con la nuova legislatura
e ci auguriamo a larghissima maggioranza, approvare le leggi
che gli italiani all'estero attendono da troppi anni e che
sono indispensabili perché, anche in Italia, vi sia una
"democrazia compiuta" e non più, come è capitato per il
passato, una perversa discriminazione nei confronti degli
italiani d'oltreconfine.
E' un atto di giustizia, è un atto di riparazione,
certamente di democrazia, riconoscendo alle nostre comunità e
a questa "rete italiana nel mondo" la grande potenzialità di
internazionalizzazione che avrà grande rilievo nei rapporti
internazionali e nella nostra politica estera.
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