Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


712
DDL0050-0002
Progetto di legge Camera n. 50 - testo presentato - (DDL12-50)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C50. TESTIPDL
...C50.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC50 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il gruppo del MSI-destra nazionale,
  oggi AN-MSI, ha presentato sin dal 22 ottobre 1955
  all'attenzione del Parlamento proposte di legge per fissare le
  norme per l'esercizio del diritto di voto per i cittadini
  italiani residenti all'estero.
    L'Italia è rimasta l'unico Paese civile al mondo che non dà
  la possibilità di votare all'estero ai propri cittadini
  residenti fuori dei propri confini.
    Abbiamo raccontato dal 1955, per ogni legislatura, la
  storia della nostra gente all'estero e delle prospettive,
  delle speranze
 
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  e di tante delusioni, della grande opera compiuta dai
  nostri connazionali in ogni parte del mondo, portando ovunque
  progresso e civiltà; esaltati in ogni continente, ma purtroppo
  dimenticati dal Parlamento italiano e persino discriminati.
    Erano stati anche cancellati dall'anagrafe e dalle liste
  elettorali; siamo stati capaci di superare anche questa
  assurda e vergognosa situazione.  Grazie ad una proposta di
  legge allora presentata dal gruppo del MSI-destra nazionale, è
  stata approvata la legge 27 ottobre 1988, n. 470 "Anagrafe e
  censimento degli italiani all'estero" che ha rimosso l'ultimo
  ostacolo formale, per giungere finalmente al voto
  all'estero.
    Ma continuando a discutere fuori del Parlamento, in
  convegni, in seminari, e durante la Conferenza nazionale
  dell'emigrazione, siamo giunti a rivedere tutte le proposte,
  individuando tre concetti e posizioni di fondo:
      1) è anacronistico che, mentre si decide la costruzione
  dell'Europa unita ed il diritto per tutti i cittadini europei
  di poter esprimere il voto, quello amministrativo e quello
  politico, per il Parlamento europeo ovunque ci si trovi, vi
  sia una barriera dell'Italia contro gli italiani, per il
  motivo che milioni di italiani si trovano oltre confine;
      2) è indispensabile giungere al voto per corrispondenza,
  dopo aver compreso che non può essere possibile, anche per
  motivi di ordine pubblico internazionale e per insufficienza
  di strutture, l'esercizio del voto presso le nostre sedi
  diplomatiche.  Resta questo un convincimento certo, che
  comunque non è una pregiudiziale.
    Per essere ancora più chiari, la proposta di legge non
  prevede più che i nostri elettori all'estero debbano votare
  per circoscrizioni che si trovano in Italia e per i loro
  comuni di origine: in questo caso eserciterebbero sì
  l'elettorato attivo, ma per eleggere candidati che non
  conoscono, che sono scelti dai partiti in Italia; in tal modo
  la nostra emigrazione verrebbe disintegrata, in quanto i
  rappresentanti così eletti nel Parlamento non sarebbero
  rappresentanti specifici dei nostri connazionali residenti
  all'estero.
    Le precedenti proposte presentate dal gruppo del MSI-destra
  nazionale non avevano questo obiettivo perché trovandoci
  contro pesanti ostilità, giunte sino all'ostruzionismo
  comunista (pensate che le nostre proposte sono rimaste
  insabbiate nel Parlamento per più di 39 anni!), dovevamo
  percorrere la strada apparentemente più "facile" di consentire
  l'esercizio del diritto di voto presso le nostre strutture
  diplomatiche.
    Oggi i tempi sono cambiati: tutti dicono di voler favorire
  il voto all'estero e allora dobbiamo costituire le
  circoscrizioni all'estero per avere deputati italiani
  all'estero.
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    E' bene a questo punto aver presenti, sia pure in sintesi,
  le difficoltà del voto all'estero presso le nostre
  rappresentanze diplomatiche, per comprendere come l'unica
  soluzione sia quella del voto per corrispondenza.
      Voto in loco.  Vi è in primo luogo la soluzione della
  votazione presso seggi istituiti nelle sedi delle nostre
  rappresentanze all'estero, da parte dello stesso elettore
  riconosciuto e legittimato dal presidente di seggio.  Dal punto
  di vista costituzionale e delle leggi che regolano l'esercizio
  del voto in Italia, il sistema suddetto è senz'altro il
  migliore, dato che il voto mantiene le sue caratteristiche
  fondamentali, restando personale, libero e segreto.
    A questa soluzione si sono costantemente richiamate tutte
  le proposte di legge sinora presentate davanti ai due rami del
  Parlamento ma nessuna di esse, dopo aver affermato il
  principio dell'esercizio del diritto di voto per il cittadino
  all'estero, ha dato qualche indicazione circa il modo, i tempi
  e i criteri per la sua pratica attuazione.  Ciò, a nostro
  giudizio, sta a significare che tutti i proponenti avevano già
  recepito le difficoltà pratico-organizzative insite in questo
  tipo di votazione fuori dei
 
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  confini della patria.  Tale riserva mentale, chiamiamola pur
  così, diventa esplicita nella proposta di legge a firma dei
  senatori Pella ed altri, presentata nella V legislatura, dove
  all'ultimo articolo si prevedeva: "Con decreto da emanarsi dal
  Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
  dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
  saranno dettate le norme per l'attuazione ed entrata in vigore
  della presente legge".
    In altre parole, ci sembra di poter dire che i proponenti
  avevano tanto ben vista ed intesa l'insormontabile difficoltà
  di rendere funzionale questo sistema di votazione da
  condizionare l'entrata in vigore della legge stessa alla
  capacità dell'esecutivo di risolvere il rebus
  tecnico-organizzativo che comportava.
      Voto presso i consolati.  Per capire che si tratta di
  un problema dalle molte incognite, bastano le seguenti
  considerazioni: in località ad alta concentrazione di nostri
  connazionali - ad esempio in Argentina - dove, secondo i dati
  più recenti del Ministero degli affari esteri, ci sono oltre
  1.300.000 connazionali, di cui presumibilmente un milione
  elettori, il problema organizzativo diventa oltremodo
  difficoltoso.  Visto che da noi, in Patria in ogni seggio sono
  mediamente iscritti 800 elettori, nella sola Argentina si
  dovrebbero istituire almeno 1.250 seggi che, certamente, non
  troverebbero capienza nelle sedi dei nostri consolati e
  dell'ambasciata.  Se rapportiamo la necessità di istituire
  seggi in tutto il mondo e, presupponendo che su oltre cinque
  milioni di connazionali all'estero vi siano potenzialmente
  quattro milioni di elettori, si dovrebbero prevedere circa
  cinquemila seggi.
    In secondo luogo si dovrebbero trovare altrettanti
  presidenti di seggio con un adeguato numero di scrutatori.
  Questo problema forse potrebbe essere risolvibile nell'ambito
  stesso delle nostre collettività nei centri più grandi, ma
  diverrebbe insolubile là dove vi sia una decina di
  connazionali.
    Ammettendo che si possa trovare una qualche soluzione a
  questi aspetti strettamente tecnici, resta il fatto che
  l'elettore, per votare, deve recarsi al seggio elettorale.
  Questo fatto comporta due inconvenienti: da un lato molti
  elettori risiedono lontano, in qualche caso molto lontano, dai
  seggi e probabilmente rinunceranno al viaggio e, dall'altro,
  nei grandi centri, migliaia di persone si affolleranno davanti
  alle sedi delle nostre rappresentanze
  diplomatico-consolari.
    A questo punto, specie in relazione agli affollamenti, si
  pone la domanda: le autorità del posto lo consentirebbero?  Si
  tratta di un problema di ordine pubblico di non scarsa
  rilevanza, tenendo inoltre presente che un simile sistema di
  votazione incontra il divieto posto da alcuni Stati esteri,
  che considerano la partecipazione del cittadino straniero sul
  proprio territorio alle consultazioni elettorali indette dal
  paese di origine, un atto incompatibile con la loro sovranità,
  dato che il principio dell'extraterritorialità delle sedi
  diplomatico-consolari è stato ormai superato in campo
  internazionale dalla dottrina e dalla giurisprudenza, concordi
  nel riconoscere che queste sedi godono solo della "immunità"
  da misure coercitive e da atti di imperio da parte dello Stato
  dove si trovano e non altro.
    Volendo ritenere superati tutti questi punti, resta il
  problema dello scrutinio: va fatto sul posto direttamente dal
  presidente di seggio e dagli scrutatori?  Ed allora è
  necessaria anche la presenza dei rappresentanti di lista.  Le
  schede contestate debbono essere sottoposte al controllo di
  qualche organo in Italia?
    Ecco che il sistema di votazione presso seggi istituiti
  all'estero, compatibile dal punto di vista costituzionale,
  presenta difficoltà pratiche di tale portata che obbligano a
  considerarlo inattuabile.
    Come abbiamo già detto anche il gruppo del MSI-destra
  nazionale si era orientato, nelle precedenti proposte di
  legge, verso questa soluzione, a ciò spinto sia dalla piena
  rispondenza del sistema ai dettami costituzionali, sia dal
  fatto che il ragionamento su questo problema era basato sulle
  modalità delle consultazioni elettorali che si svolgono sul
  territorio della nostra Repubblica: tutto era stato dunque
 
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  visto e valutato secondo questa usuale prospettiva.  La
  vicenda elettorale dei COMITES ci ha confermato, in varie
  situazioni caotiche, la carenza delle nostre strutture che
  rendono impossibile la partecipazione dei nostri connazionali
  al voto.
      Votazione per corrispondenza.  Per riconoscere un
  reale diritto al voto l'alternativa, sia sotto il profilo
  tecnico che politico, è quella del voto per corrispondenza che
  fa salvi i princìpi della personalità, della segretezza e
  della libertà.
    La difesa di questi princìpi è affidata in primo luogo alla
  maturità civica dell'elettore stesso e, in secondo luogo, alle
  garanzie che accompagnano la corrispondenza postale che va
  sempre considerata, con qualsiasi mezzo, anche quello aereo,
  come valigia diplomatica; non devono trascurarsi le norme
  circa la persecuzione penale dei reati di incetta di voti e di
  certificati elettorali.
    Il voto per posta evita inconvenienti che deriverebbero
  dalla votazione  in loco.
    Gli uffici diplomatici e consolari infatti, vengono
  coinvolti nel procedimento elettorale solamente in relazione
  alle preziose funzioni di assistenza ed informazione che anche
  attualmente svolgono al servizio dei connazionali
  all'estero.
    Gli elettori inviano ai consolati le buste che contengono
  la scheda votata ed i nostri consolati hanno il compito, dopo
  averle registrate, di spedirle attraverso la valigia
  diplomatica a Roma; gli elettori fanno questo con piena
  conoscenza legale dei candidati e delle liste concorrenti
  senza allontanarsi dal loro domicilio o posto di lavoro.
    Tenendo conto che con il voto per corrispondenza tutti
  possono votare senza muoversi da casa, senza creare problemi
  di ordine pubblico nei paesi dove il voto viene esercitato,
  che non ci si scontra con divieti posti dalle legislazioni
  degli Stati esteri, abbiamo abbandonato l'impostazione da noi
  stessi suggerita nelle proposte di legge precedentemente
  presentate, e siamo convinti che, se esiste una strada
  tecnicamente idonea per consentire il voto ai nostri
  connazionali all'estero, questa non può essere che quella del
  voto per corrispondenza.
    E' evidente che nessuno Stato straniero, come abbiamo già
  accennato, può opporsi alla spedizione di plichi postali
  recanti i materiali per le votazioni o le schede votate.
    Anche le spese da prevedere per la organizzazione del voto
  per corrispondenza sono certamente di gran lunga inferiori a
  quelle per la istituzione di seggi elettorali nei Paesi
  esteri.
    Schematicamente il sistema da noi proposto, tenuto conto
  che, finalmente, sono stati realizzati l'anagrafe e il
  censimento degli italiani all'estero a seguito della legge 27
  ottobre 1988, n. 470, si basa:
      a)  su di un organo permanente, la "Direzione
  generale per il servizio elettorale ed anagrafico dei
  cittadini italiani all'estero" cui sono demandati i compiti
  che spettano ai comuni sia per la tenuta degli elenchi degli
  elettori sia per le operazioni connesse ad una competizione
  elettorale;
      b)  su di un organo temporaneo, l'"Ufficio del
  collegio unico per gli elettori all'estero" presso la corte di
  appello di Roma, che comprende le circoscrizioni delle grandi
  ripartizioni geografiche in cui sono ripartiti i nostri
  connazionali all'estero;
      c)  sul voto per corrispondenza tramite le
  rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente
  competenti;
      d)  sullo scrutinio effettuato nei seggi istituiti,
  per circoscrizione, nell'ambito del collegio unico per gli
  elettori all'estero presso la corte di appello di Roma.
    Si può tra l'altro ricordare che la gran parte dei Paesi
  che consentono l'esercizio del diritto di voto all'estero
  hanno adottato, con risultati positivi, il voto per
  corrispondenza.
    Passiamo ora al commento dei singoli articoli in modo da
  chiarire ed approfondire il sistema che abbiamo elaborato,
  valutando le soluzioni che si è ritenuto di dare ai vari
  problemi, che non sono semplici;
 
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  pronti ad accogliere ogni suggerimento, proposta,
  indicazione migliorativa, che gli onorevoli colleghi vorranno
  avanzare.
      Articolo 1.  - L'articolo non contiene soltanto
  l'affermazione programmatica che il cittadino italiano
  all'estero esercita il proprio diritto di voto, ma fissa anche
  alcuni princìpi fondamentali precisando chi sono coloro che
  possono esercitare questo diritto, in quali consultazioni
  elettorali sono chiamati ad esprimere la loro volontà, nonché
  i requisiti necessari per essere ammessi al voto.
    Le norme della proposta di legge sono dirette, in primo
  luogo, ai cittadini che risiedono fuori dai confini della
  Repubblica, cioè a coloro che hanno trasferito la loro sede di
  abitazione e di lavoro in altri Paesi.  Non abbiamo aggiunto al
  termine "residente" l'aggettivo "definitivamente" in quanto
  irrilevante ai fini della legge, dato che il trasferimento
  all'estero della residenza ha come correlativo la
  cancellazione dai registri della popolazione residente del
  comune da cui si proviene.
    In secondo luogo, possono votare all'estero anche coloro
  che vi siano soltanto temporaneamente domiciliati, cioè
  persone che, pur mantenendo l'iscrizione anagrafica della
  residenza in uno dei comuni italiani, esercitano la loro
  attività o hanno il loro centro d'affari fuori dall'Italia
  come: diplomatici, il personale addetto alle organizzazioni
  internazionali, rappresentanti di ditte, di banche, di
  imprese, operai e lavoratori.  Da quest'ultimo gruppo
  escluderemmo i lavoratori così detti "stagionali" cioè coloro
  che passano le frontiere, ad esempio per i mesi estivi, come
  camerieri, gelatai o altro, perché riteniamo che queste
  categorie di persone possano, in occasione delle consultazioni
  elettorali, esprimere il proprio voto nei seggi del comune
  dove sono iscritti.
    I cittadini esercitano il voto all'estero solo nel caso di
  consultazioni generali politiche, cioè unicamente per
  l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
  Repubblica, e non anche nelle elezioni amministrative.
    Due sono i motivi che ci hanno orientato in questa scelta:
  il primo inerisce al fatto della più incidente importanza che
  hanno le elezioni generali politiche rispetto alle altre sul
  piano della partecipazione alle grandi decisioni che investono
  la vita di tutta la Repubblica italiana, mentre l'altro, è di
  carattere organizzativo.
    Infatti, per le elezioni politiche generali, si richiede
  come requisito base quello della cittadinanza italiana che è
  agevolmente accertabile, mentre per le elezioni amministrative
  si deve anche controllare la pertinenza del cittadino a quel
  comune, provincia o regione che hanno in corso la
  consultazione elettorale e si tratterebbe di un accertamento
  piuttosto difficile, che potrebbe creare delle complicazioni
  forse non risolvibili pensando ai casi come quello di una
  cittadina straniera che abbia sposato un connazionale e che
  per ciò stesso è divenuta cittadina italiana oppure a quello
  di un figlio di cittadini italiani, nato all'estero, in un
  Paese dove è ammessa la doppia cittadinanza per cui per
  l'Italia, essendo questi figlio di italiana, è anch'esso
  cittadino italiano.  Ebbene, mentre la partecipazione di queste
  due persone alla competizione per le elezioni politiche
  generali non presenta difficoltà dato che ambedue hanno il
  requisito della cittadinanza italiana, ammetterli ad una
  elezione amministrativa diventerebbe probabilmente impossibile
  in quanto mai iscritti in alcun comune d'Italia.
    Si potrebbe adottare il principio della  vis
  attractiva  del comune dove era iscritto il padre o il
  marito ma, seguendo questa strada, temiamo che si possano
  trovare degli ostacoli nelle norme che presiedono alla nostra
  organizzazione anagrafico-comunale.
    Abbiamo quindi preferito, anche in analogia con quanto è
  stato sempre sostenuto in tutte le proposte di legge
  presentate al Parlamento, di rendere effettivo il voto dei
  cittadini all'estero solo in occasione delle elezioni
  politiche generali.
    Oltre al requisito della cittadinanza italiana - che è
  fondamentale - si dovrà accertare, per ciascuno dei nostri
  connazionali, che non ricorrano i casi di esclusione
 
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  previsti dalla legge elettorale vigente nel territorio della
  Repubblica.
      Articolo 2. -  L'individuazione personale dei
  connazionali all'estero, il controllo della loro capacità
  elettorale, la predisposizione di tutte le operazioni
  necessarie ed indispensabili che si pongono a monte di una
  consultazione elettorale, e che per i cittadini residenti
  entro i confini della Repubblica sono demandate ai rispettivi
  comuni, nella nostra proposta sono affidate ad una organismo
  centrale unico con sede in Roma che, praticamente, diventa il
  "comune" di tutti i connazionali residenti all'estero.
    Ecco il motivo e la ragione per cui abbiamo pensato di
  istituire presso il Ministero degli affari esteri una
  "Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico
  dei cittadini italiani all'estero".  Sarà un grosso organismo
  che dovrà amministrare l'anagrafe di oltre cinque milioni di
  cittadini e le liste elettorali di almeno quattro milioni.
  Naturalmente si tratta di avviare un impianto dotato dei più
  moderni mezzi, di macchine, di strumenti, che dovrà lavorare
  in stretto collegamento tanto con i comuni della Repubblica
  quanto con le rappresentanze diplomatico-consolari distribuite
  in tutte le plaghe del mondo.
    La necessità di questo organo centrale si pone, di per sé,
  in tutta la sua evidenza, e la sua esistenza è richiesta ed
  imposta anche dalla elementare considerazione che la
  madrepatria deve conoscere il più esattamente possibile chi
  siano e dove si trovino i connazionali.
    Il compito della nuova Direzione generale viene agevolato
  in quanto è stato approvato il censimento degli italiani
  all'estero.  Si può così partire da una base ufficiale valida,
  il censimento, per avviare il meccanismo della consultazione
  elettorale, essendo il Ministero degli affari esteri in grado
  di fornire elementi numerici sulle distribuzioni territoriali
  dei nostri connazionali, secondo le competenze delle varie
  rappresentanze diplomatico-consolari.
    Articolo 3. -  Abbiamo parlato del collegamento che la
  Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico
  dovrà mantenere con tutti i comuni della Repubblica, e ciò si
  intuisce facilmente, in quanto il nostro flusso migratorio è
  costante, come è costante il flusso dei rimpatriandi, per cui
  il movimento nei due sensi può essere valutato in oltre
  350.000 unità all'anno.
    Da qui la necessità che ogni comune notifichi alla
  Direzione generale tutti i movimenti connessi a questo flusso
  nei due sensi e, per i cittadini che si trasferiscono
  definitivamente all'estero, sarà indispensabile apportare una
  modifica alle norme che attualmente prevedono la permanenza
  della loro iscrizione nelle liste elettorali.
    Oggi un cittadino che si cancella dalla popolazione
  residente di un comune per trasferimento all'estero, rimane
  iscritto nelle liste elettorali del comune stesso per altri
  sei anni.  Riteniamo che, con l'approvazione della presente
  proposta di legge, questa norma debba essere modificata nel
  senso che, al momento della cancellazione dal registro della
  popolazione residente, il comune sarà obbligato a comunicare
  all'interessato che, con la cancellazione dai registri della
  popolazione residente, viene trasferito d'ufficio nelle liste
  dei cittadini italiani che esercitano il diritto di voto
  all'estero.
    Analogamente, alla Direzione generale saranno comunicate le
  reiscrizioni nei registri della popolazione residente e nelle
  liste elettorali del comune dei cittadini rimpatriati.  Nello
  stesso modo la Direzione generale, su comunicazione delle
  rappresentanze diplomatico-consolari, in caso di rimpatrio di
  qualche cittadino, ne darà preventiva notizia al comune che il
  connazionale abbia indicato come nuovo centro di residenza.
    Articolo 4. -  Ammessa questa costruzione, resta da
  risolvere il problema di quei cittadini che, in base alla
  legge vigente, permangono iscritti per sei anni nelle liste
  elettorali del comune pur essendo stati cancellati dai
  registri della popolazione residente.
 
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    Si propone, quindi, che i sindaci, nella prima attuazione
  della presente legge, comunichino alla Direzione generale
  l'elenco di tutti coloro che si trovano in queste condizioni
  per l'opportuno riscontro e per le ulteriori
  predisposizioni.
      Articolo 5. -   La Direzione generale, dovendo come
  ogni comune della Repubblica procedere tutti gli anni alla
  revisione delle liste elettorali dei cittadini all'estero,
  provvederà anche ad inviare a ciascuna delle persone indicate
  dai comuni come ancora iscritte nelle proprie liste, apposita
  richiesta, per conoscere se intenda conservare l'iscrizione
  nell'elenco degli elettori del comune o passare in quello
  degli elettori all'estero.  La decisione, come la mancata
  risposta dell'interessato, sarà notificata al comune di
  competenza ai fini dell'aggiornamento delle rispettive
  liste.
    Nel caso di mancata risposta, l'interessato resterà
  iscritto nelle liste del comune.
    Con questi primi cinque articoli abbiamo tracciato le linee
  fondamentali di quello che riteniamo sia necessario ed
  indispensabile per avviare una consultazione elettorale dei
  cittadini all'estero.
    Passiamo, ora, all'esame delle norme che presiedono alla
  consultazione elettorale ed al lavoro preparatorio a questa
  direttamente connesso.
    Articolo 6. -  Pubblicato il decreto di scioglimento
  delle Camere, dopo tre giorni, viene costituito presso la
  corte di appello di Roma l'Ufficio del collegio unico degli
  elettori all'estero.  In altre parole, tutti gli elettori
  all'estero sono raccolti in un unico collegio anche se, per
  ragioni organizzative e di distribuzione della rappresentanza
  elettiva tanto alla Camera che al Senato, lo abbiamo ripartito
  in circoscrizioni come si dirà appresso, e con i compiti che
  verrano illustrati nella sequenza dei singoli articoli.
    Per quanto concerne la composizione di questo Ufficio ci
  rimettiamo alle disposizioni che saranno contenute nel
  regolamento di esecuzione previsto dalla presente proposta di
  legge, perché la previsione delle necessità tecnico-funzionali
  meglio potrà esser fatta dagli esperti in materia di
  organizzazione elettorale.  In tal modo evitiamo anche di
  appesantire la presente proposta di legge con delle norme che
  possono trovare altrove, e con più efficacia, una loro
  migliore collocazione.
    Articolo 7. -  Con altra proposta di legge
  costituzionale che ci riserviamo di presentare, la
  rappresentanza dei nostri connazionali sarà fissata nel numero
  di 20 deputati e 10 senatori.  Questi parlamentari vengono
  ripartiti proporzionalmente al numero dei connazionali, quale
  risulta dall'ultimo censimento generale degli italiani
  all'estero, nell'ambito delle grandi ripartizioni geografiche
  che formano le circoscrizioni comprese nel collegio unico.
    Partendo da questa distribuzione territoriale dei
  connazionali si possono immaginare cinque circoscrizioni: due
  per l'Europa; due per le Americhe; una per l'Asia, l'Oceania e
  l'Africa.
    Una circoscrizione europea potrebbe comprendere gli Stati
  della Svizzera, della Germania federale ed i Paesi ad oriente
  di questa linea verticale; la seconda circoscrizione europea
  riunirebbe gli Stati ad occidente delle due nazioni sopra
  indicate ed i Paesi a nord della Germania occidentale.
    Per quanto concerne le Americhe sarebbe opportuno dividerle
  in due circoscrizioni: una che comprenda l'America del Nord,
  il Centro America e gli Stati dell'America del Sud rivieraschi
  del mare dei Caraibi, la seconda circoscrizione dovrebbe
  comprendere tutti gli altri Stati dell'America del Sud.
    Infine la circoscrizione comprendente la Oceania, l'Asia e
  l'Africa.
    Il Presidente della Repubblica, con il decreto con cui
  indice la consultazione elettorale, stabilisce i seggi che,
  per la Camera ed il Senato, vengono assegnati a ciascuna
  circoscrizione.  In questo modo, oltre che semplificare la
  procedura elettorale, si raggiunge anche lo scopo di dare ai
  cittadini distribuiti in tutte le grandi ripartizioni del
  globo, un'adeguata rappresentatività e si evita che i Paesi
  con maggiore concentrazione di connazionali possano prevalere
  in modo massiccio nell'aggiudicazione
 
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  dei seggi con ciò stesso falsando quel concetto
  fondamentale che si intende perseguire: avere nel Parlamento
  la reppresentanza elettiva di tutti i connazionali all'estero,
  dovunque si trovino.
      Articolo 8. -  Le liste per l'elezione dei 20
  candidati per la Camera dei deputati e dei 10 candidati per il
  Senato della Repubblica sono presentate nelle forme previste
  dalla legge elettorale vigente.
    Le liste dei candidati possono essere presentate da tutti i
  gruppi politici sempre che concorrano con i loro simboli in
  almeno cinque circoscrizioni elettorali della Repubblica.
  Questa limitazione si pone come una mediazione tra le tesi di
  coloro che sostengono l'ammissione dei candidati all'estero
  solo nelle liste di partiti o gruppi politici già presenti nel
  Parlamento e di quelli che avrebbero preferito che qualsiasi
  partito fosse autorizzato a presentare tali liste di
  candidati.
    I motivi dell'una e dell'altra parte sono intuitivamente
  validi, ma ha prevalso una considerazione pratica: evitare un
  troppo elevato numero di liste nel collegio unico, anche per
  semplificare, fino a che è possibile, il procedimento
  elettorale in genere e quello dello scrutinio in
  particolare.
    Con la presentazione delle liste vanno prodotti i documenti
  che comprovano la accettazione della candidatura da parte di
  ciascun interessato oltre che il certificato di cittadinanza
  italiana rilasciato dalla autorità diplomatico-consolare
  competente per territorio.
    Nelle liste i nomi dei singoli candidati possono essere
  posti sia in ordine alfabetico che in altra maniera, ma
  accanto a ciascun nominativo deve essere indicata la
  circoscrizione per la quale concorre.
    Trattandosi di circoscrizioni riunite in un collegio unico
  ciascun elettore, in qualsiasi parte del mondo si trovi, può
  dare la propria preferenza a qualunque candidato.  In altre
  parole nessun elettore è obbligato a votare per i candidati
  della circoscrizione in cui risiede e, così, un connazionale
  che si trovi in Germania potrà dare la propria preferenza ad
  una candidato dell'Oceania o viceversa.
    Il numero delle preferenze sarà stabilito con le norme di
  attuazione della presente legge, ma in via indicativa
  riteniamo che i voti di preferenza ammessi per la elezione
  alla Camera dei deputati potrebbero essere cinque.
      Articolo 9. -  Una volta riscontrata la validità delle
  liste comincia il lavoro della Direzione generale per il
  servizio elettorale e anagrafico degli elettori all'estero.  In
  realtà, il lavoro da parte della Direzione generale, a quel
  momento, deve essere già predeterminato, organizzato e risolto
  visto che, non appena sia stata accertata e comunicata la
  validità delle liste, comincia la proiezione all'esterno di
  quanto la Direzione generale ha già fatto.
    In quel momento debbono essere già pronti gli elenchi di
  tutti gli elettori divisi per circoscrizioni e, nell'interno
  delle singole circoscrizioni, ripartiti per sezioni
  progressivamente numerate.  Debbono essere già predisposte
  almeno tre copie di questi elenchi per ciascun seggio ed una
  copia viene inviata alla rappresentanza diplomatico-consolare
  interessata territorialmente, la seconda all'Ufficio del
  collegio unico per gli elettori all'estero presso la corte
  d'appello in Roma, mentre la terza rimarrà alla Direzione
  generale.
    Contestualmente alla predisposizione degli elenchi
  elettorali si provvederà alla stampa di una busta portante sul
  retro il numero assegnato all'elettore all'estero, i suoi dati
  anagrafici e l'indicazione della sezione cui è stato
  assegnato.  Questa busta ha lo scopo di sostituire il
  certificato elettorale.
    Sarà cura sempre della Direzione generale di predisporre un
  opuscolo semplice e chiaro nel quale saranno contenute le
  norme necessarie e sufficienti per chiarire il modo con cui
  esercitare correttamente il proprio diritto di voto.
    Non appena avuta comunicazione della validità delle liste
  presentate, la Direzione generale si dovrà preoccupare di dar
  corso alla stampa delle schede per le votazioni.  Saranno
  identiche, come formato e tipo, a quelle che si usano nelle
  competizioni elettorali nel territorio della Repubblica, ma
 
                               Pag. 9
 
  nell'articolo abbiamo usato il termine "apposita scheda" per
  significare che sarà bene prevedere un determinato tipo di
  carta, al caso filigranata o altro, in modo da rendere
  inconfondibile la scheda stessa.
    Oltre alla scheda, la Direzione generale provvede alla
  stampa del manifesto comprendente tutte le liste nell'ordine
  di presentazione, con i nomi dei candidati ed i simboli dei
  partiti nazionali sotto i quali si presentano.
    Questo materiale, chiuso in un plico, con l'indirizzo di
  ciascun elettore, verrà inviato, per zone di competenza e con
  il mezzo più rapido, alle rappresentanze diplomatico-consolari
  che provvederanno al successivo inoltro al destinatario.
    Abbiamo escluso l'invio diretto del plico ad ogni elettore
  sia per ragioni di praticità organizzativa sia perché
  intendiamo che ogni singola rappresentanza
  diplomatico-consolare debba annotare sul proprio elenco degli
  elettori l'avvenuto inoltro del plico al destinatario ed
  affidiamo la formulazione delle relative norme di dettaglio al
  regolamento di esecuzione.
      Articolo 10. -  Questo articolo introduce la novità
  effettiva rispetto al modo tradizionale con cui il cittadino
  italiano è abituato a votare.
    All'estero, l'elettore verrà in possesso della scheda molti
  giorni prima della consultazione, e potrà - cosa consigliabile
  - compilarla e rispedirla subito.
    Mentre nelle elezioni in Italia queste operazioni avvengono
  nell'interno di una cabina, sotto il controllo del presidente
  e degli altri componenti del seggio, all'estero, l'elettore,
  in assoluta libertà, davanti alla propria sola coscienza di
  adempiere un diritto-dovere, potrà compilare la scheda anche a
  casa propria.  Unica preoccupazione sarà quella di rispedire la
  scheda alla rappresentanza diplomaticoconsolare da cui l'ha
  ricevuta, almeno sei giorni prima dalla data della
  consultazione.
    Altra attenzione che l'elettore dovrà avere, e che nel
  sistema prospettato ha la sua fondamentale importanza, è
  quella di rispedire la scheda per raccomandata, con consiglio
  e suggerimento di conservarne gelosamente la ricevuta in
  quanto questa sarà l'unica prova sufficiente e necessaria per
  dimostrare che si è esercitato il proprio diritto di voto al
  fine di non incorrere nelle sanzioni penali previste dalla
  presente legge.
    La scheda compilata viene chiusa ed inserita in una prima
  busta, compresa nel plico inviato dalla Direzione generale;
  questa busta sarà di colore diverso a seconda che gli elettori
  siano maschi o femmine e porterà stampata sulla facciata
  anteriore la dizione "Elezione della Camera dei deputati"
  oppure "Elezione del Senato della Repubblica".  La busta,
  chiusa, va inserita in una seconda busta che, sulla facciata
  anteriore, porta stampato l'indirizzo della rappresentanza
  diplomaticoconsolare cui è diretta e, sul retro, il numero
  elettorale, quello della sezione cui è assegnato il votante ed
  i suoi estremi anagrafici.  Si tratta, praticamente, degli
  stessi estremi contenuti nel certificato elettorale che in
  Italia viene consegnato al presidente del seggio dal cittadino
  prima di ricevere la scheda.
      Articolo 11. -  Le rappresentanze
  diplomatico-consolari, non appena ricevute le buste, le
  riscontrano registrandole sull'elenco degli elettori in base
  al numero elettorale ed agli altri estremi che sono stampati
  sul retro della busta stessa.  A seconda dell'afflusso, le
  singole rappresentanze provvedono a raccogliere le buste per
  sezioni, a chiuderle in pacchi ed anche, con invii successivi,
  a trasmetterle direttamente all'Ufficio del collegio unico
  presso la corte di appello in Roma.
    Per l'effettuazione di questo servizio andranno senz'altro
  adibiti appositi aerei che, con giri e scali opportunamente
  studiati e con tutte le accortezze necessarie, data le
  delicatezza delle operazioni, possano essere in grado di far
  pervenire a Roma, nel massimo di 48 ore, tutte le schede
  votate in qualsiasi parte del mondo.  Non ci nascondiamo lo
  sforzo organizzativo che si richiede, ma riteniamo che possa
  rientrare nelle previsioni di un organizzato e studiato
  sistema.
 
                              Pag. 10
 
      Articoli 12, 13 e 14. -  Il presidente del collegio
  unico, ricevute le buste, le suddivide per circoscrizione e le
  conserva sotto la propria personale responsabilità, fino al
  momento in cui le consegna ai presidenti di seggio.
    Durante i giorni della competizione elettorale cura
  l'immediato inoltro ai competenti seggi delle buste pervenute
  sino al momento della chiusura della consultazione.
    Questi seggi avranno la sorte di non avere davanti a sé
  l'elettore, per cui, con estrema rapidità e tranquillità, non
  appena ricevute le buste, potranno procedere al loro
  controllo, registrando sugli elenchi dei votanti il nome
  dell'elettore che risulta stampato con gli estremi del numero
  della sezione e delle generalità, sul retro della busta
  stessa.
    Esaurita questa fase preliminare il presidente aprirà la
  prima delle buste che, rappresentando il certificato
  elettorale, verrà conservata.  Estrarrà la seconda busta,
  quella che porta stampata la sola scritta "Elezione della
  Camera dei deputati" oppure "Elezione del Senato della
  Repubblica" e ne constaterà la integrità.
    Quindi aprirà questa busta e la conserverà per il
  successivo riscontro, all'inizio dello scrutinio, del numero
  degli elettori maschi e di quello delle femmine con quanto
  registrato nell'elenco, in base al diverso colore della
  busta.
    Il presidente, quindi, dopo aver esaminata l'integrità
  della scheda, che deve essere chiusa, la depone nell'urna.
      Articoli 15, 16, 17 e 18. -  E' da supporre che presso
  l'Ufficio del collegio unico arrivino delle spedizioni di
  schede votate anche dopo la chiusura dei seggi.  Necessitava
  dare una soluzione anche a questo aspetto, non improbabile.  Si
  è, quindi, riconosciuto al presidente dell'Ufficio il potere
  di provvedere all'immediato incenerimento di queste schede,
  dopo aver conservata la prima busta, cioè quella che porta
  stampato da un lato ciò che abbiamo chiamato certificato
  elettorale e, dall'altro, l'indirizzo della rappresentanza
  diplomaticoconsolare dalla quale è stata spedita.  Di queste
  operazioni il presidente dell'Ufficio del collegio unico
  redige apposito verbale che inoltra sempre alla Direzione
  generale anche nel caso in cui il ritardo possa apparire
  determinato da colpa lievissima della rappresentanza
  diplomatico-consolare per i provvedimenti amministrativi del
  caso.
    Copia dello stesso verbale è inviata al procuratore
  generale della Repubblica presso la corte d'appello affinché,
  qualora nel ritardo fosse ravvisato un dolo, si possa
  procedere a norma di legge applicando le sanzioni penali
  previste dall'articolo 22.
    All'Ufficio del collegio unico compete anche l'importante
  compito di riscontrare quali sono gli elettori che non hanno
  esercitato il diritto di voto per cui in base al riscontro
  delle annotazioni apposte negli elenchi degli elettori, delle
  buste contenenti gli estremi propri del certificato
  elettorale, procede ad individuare quali cittadini si siano
  astenuti.
    Il presidente dell'Ufficio del collegio unico fa pervenire
  apposita notifica a ciascuno degli astenuti e ne chiede
  giustificazione che deve essere presentata entro 45 giorni.
    La prova liberatoria dell'avvenuta votazione da parte del
  singolo può essere pienamente data trasmettendo copia
  autenticata della ricevuta della raccomandata con cui venne
  inoltrata la scheda alla rappresentanza diplomatico-consolare.
  In questo modo tutto il lavoro effettuato dalle nostre
  rappresentanze, dagli addetti ai trasporti e così via, può
  essere riscontrato nella sua efficienza o nelle sue
  carenze.
    Il presidente dell'Ufficio del collegio unico, soprattutto
  nei casi in cui abbia ricevuto la prova dell'avvenuta
  votazione, deve informare il procuratore generale della
  Repubblica affinché, ricorrendo delle ipotesi dolose o
  colpose, proceda nei confronti di coloro che hanno commesso
  l'infrazione e copia del verbale è comunicata alla Direzione
  generale del servizio elettorale.
    Da ultimo, il presidente dell'Ufficio del collegio unico
  trasmetterà alla Direzione generale per il servizio elettorale
  l'elenco nominativo dei cittadini all'estero che non
 
                              Pag. 11
 
  hanno votato per le opportune annotazioni nelle rispettive
  cartelle anagrafiche ed elettorali.
    L'Ufficio del collegio unico dovrà concludere i propri
  lavori non oltre un anno dalla sua costituzione.
      Articolo 19. -  Effettuato lo scrutinio saranno
  proclamati eletti alla Camera dei deputati i candidati che
  nella rispettiva circoscrizione avranno riportato la più alta
  cifra di voti individuali nei limiti dei quozienti o dei più
  alti resti conseguiti da ciascuna lista nella
  circoscrizione.
    Il sistema, in altre parole, è identico a quello che viene
  applicato nel territorio della Repubblica.
      Articolo 20. -  Per l'elezione dei senatori ci si è
  dovuti discostare dalla legge elettorale vigente nel
  territorio della Repubblica, data la difficoltà di attuare i
  richiesti collegamenti di lista.  Si è pensato, quindi, di
  mutuare le norme previste per l'elezione dei candidati nel
  collegio di Trieste, dove sono previste candidature
  individuali senza collegamento, ed ogni elettore può votare
  unicamente per un solo candidato.  Vengono proclamati senatori,
  per ciascuna circoscrizione del collegio unico per gli
  italiani all'estero, i candidati che hanno ottenuto il maggior
  numero di voti validi e, a parità di voti, è proclamato eletto
  il più anziano di età.
    Dato questo sistema di votazione si poneva il problema
  della copertura dei posti rimasti vacanti nel corso della
  legislatura.  Si è dovuto convenire sulla necessità di lasciare
  scoperti questi seggi per l'impossibilità di procedere ad una
  nuova consultazione.  Il problema, invece, non si pone per gli
  eletti alla Camera dei deputati in quanto, in base al sistema
  elettorale proprio di questa Camera, il posto vacante viene
  automaticamente coperto dal primo dei non eletti nella stessa
  lista.
    Passiamo, ora, agli articoli di chiusura di questa proposta
  di legge.
      Articolo 21. -  In primo luogo si è ritenuto di
  affermare che nello svolgimento delle operazioni per il voto
  dei cittadini all'estero si applicano le disposizioni previste
  dalle vigenti leggi elettorali.
    E' sembrato necessario porre una specifica norma per il
  divieto dei comizi e della pubblica propaganda all'estero, in
  quanto queste manifestazioni non sono ammesse da vari Stati
  sia per ragioni di ordine pubblico sia per un principio
  costituzionale che attiene al concetto di sovranità, di cui
  ogni Stato è geloso custode.
    La propaganda potrà essere fatta per corrispondenza, in
  circoli chiusi, o in altro modo, sempre nei limiti delle leggi
  e delle disposizioni del Paese dove il connazionale si
  trova.
    In caso di contrasto fra le norme previste dalle vigenti
  leggi elettorali e quelle specifiche della presente legge,
  verranno a prevalere le norme speciali contenute sia nel
  contesto degli articoli che abbiamo proposto sia in quelli che
  saranno formulati nel regolamento di esecuzione.
      Articoli 22, 23, 24, 25 e 26. -  In questi articoli
  sono state raccolte le norme penali mutuandole da quelle
  previste dalle vigenti leggi elettorali in caso di
  consultazione sul territorio della Repubblica ed estese a
  fatti commessi all'estero.
    E' stato necessario prevedere anche qualche nuova ipotesi,
  dato il particolare modo con cui si svolge la partecipazione
  degli italiani all'estero alla competizione elettorale e,
  così, all'articolo 22 si è inteso prevedere specificamente il
  caso che "il trasporto delle schede di votazione" non sia
  effettuato nei modi e nei termini prescritti.
    All'articolo 23 si è proposta un'aggravante della pena per
  coloro che, all'estero, in nome proprio o per nome di terzi
  effettuano elargizioni in denaro o offrono altra utilità per
  ottenere un voto elettorale o l'astensione, quando il fatto
  sia avvenuto nei settanta giorni precedenti la data della
  consultazione.
    All'articolo 24 si è inteso specificare che l'uso della
  violenza o della minaccia nei confronti di un elettore o di un
  suo congiunto per costringerlo a votare in favore o in
  pregiudizio di un determinato candidato, o di una lista, o ad
  astenersi dalla
 
                              Pag. 12
 
  votazione, trova la sua configurazione di reato anche quando
  il fatto avvenga oltre che all'estero anche su navi battenti
  bandiera italiana o su aeromobili immatricolati in Italia.
    Sempre all'articolo 24 si è dovuto considerare il caso di
  colui che con artifici o raggiri sottragga la scheda ad un
  elettore e la compili in sua sostituzione.
    All'articolo 26 si è poi previsto il caso di colui che sul
  territorio della Repubblica o all'estero non solo manometta,
  occulti o distrugga le schede già votate, ma le dirotti ad
  altra destinazione.
    Se il fatto è commesso da un funzionario, da un impiegato,
  da personale di ogni ordine e grado dipendente dal Ministero
  degli affari esteri, o da un cittadino italiano localmente
  dipendente dalla rappresentanza diplomatica o consolare, la
  pena è raddoppiata.
    Ma non poteva ignorarsi il caso che queste ipotesi
  delittuose fossero poste in essere da cittadini stranieri che
  si trovino in rapporto di lavoro con le rappresentanze
  diplomatico-consolari.  A queste persone, evidentemente, non si
  poteva applicare la norma penale italiana e, allora, si è
  suggerita la risoluzione immediata del rapporto di lavoro
  senza assegni o liquidazione di buonuscita o altra provvidenza
  normalmente dovuta.
      Articolo 27. -  Contiene la norma di rito con cui si
  autorizza il Governo ad emanare il regolamento di esecuzione
  della presente legge entro un anno dalla sua entrata in
  vigore.
      Articolo 28. -  Con questo articolo si è previsto che
  i dati sulla dislocazione dei connazionali nelle grandi
  ripartizioni geografiche, che formano le circoscrizioni
  elettorali, siano forniti dal Ministero degli affari
  esteri.
                           *  *  *
    Noi ci auguriamo che con la presente proposta di legge si
  possa arrivare alla soluzione di questo problema che
  rappresenta un impegno qualificante non solo per il
  Parlamento, ma anche per il Governo che lo realizzerà.
    Onorevoli colleghi, il 30 giugno 1993 la Camera dei
  deputati votò a favore di due emendamenti Tremaglia per la
  introduzione, finalmente, di norme per l'elettorato attivo,
  che interessavano il voto per corrispondenza da parte dei
  nostri cittadini all'estero che erano stati registrati
  nell'AIRE e per l'elettorato passivo, dando la possibilità,
  per la prima volta, ai nostri connazionali di eleggere
  direttamente i loro rappresentanti nel Parlamento italiano.
    Voi sapete poi delle vicende parlamentari per le quali il
  Governo, sollecitato dalla sinistra, propose di risolvere i
  problemi con una legge costituzionale per le modifiche agli
  articoli 48, 56 e 57 ai fini della costituzione delle
  "circoscrizioni estere".
    Tali norme vennero approvate, in prima lettura, dalla
  Camera e dal Senato, ma, in seconda lettura, al Senato il 10
  novembre 1993 le predette disposizioni non raggiunsero il
  quorum  previsto.  Dobbiamo ora, con la nuova legislatura
  e ci auguriamo a larghissima maggioranza, approvare le leggi
  che gli italiani all'estero attendono da troppi anni e che
  sono indispensabili perché, anche in Italia, vi sia una
  "democrazia compiuta" e non più, come è capitato per il
  passato, una perversa discriminazione nei confronti degli
  italiani d'oltreconfine.
    E' un atto di giustizia, è un atto di riparazione,
  certamente di democrazia, riconoscendo alle nostre comunità e
  a questa "rete italiana nel mondo" la grande potenzialità di
  internazionalizzazione che avrà grande rilievo nei rapporti
  internazionali e nella nostra politica estera.
 
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