| Colleghi Deputati! -- Nella VIII legislatura, il 30
settembre 1982, i deputati radicali Mellini, Aglietta, Bonino,
Calderisi, Corleone, Faccio, Roccella, Rippa, Tessari e
Cicciomessere presentarono una proposta di legge
costituzionale mirante ad abrogare interamente le disposizioni
transitorie XII e XIII della Costituzione.
La relazione che accompagnava la proposta di legge
recitava:
"Recenti avvenimenti hanno dato occasione di riflessioni
scevre da spirito di parte e da condizionamenti di antiche
passioni e di stati di necessità, o semplicemente di
suggerimenti di realistica prudenza, legati a situazioni del
passato, circa il permanere nella nostra legislazione
costituzionale di norme che, adottate nel momento in cui il
Paese usciva dal regime
fascista e monarchico, erano ispirate dalla preoccupazione
che i protagonisti ed i più eminenti personaggi dell'antico
regime, nonché l'organizzazione stessa del partito che aveva
imposto al Paese la dittatura, potessero inquinare la vita
democratica valendosi del potere, dei legami, dei ricatti,
delle emotività, dei mezzi di cui avrebbero potuto comunque
disporre quale retaggio della condizione di incontrastato
dominio e dell'alone di esaltazione di cui avevano potuto
godere in passato.
A tale finalità erano predisposte le disposizioni
transitorie e finali XII e XIII della Costituzione.
Si è discusso in dottrina ed in giurisprudenza se le
disposizioni suddette dovessero considerarsi transitorie o
finali, con il risultato di un prevalente orientamento
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nel secondo senso. Ma se è esatto che queste norme non
possono essere considerate in senso proprio tecnico-giuridico
"transitorie", non essendo intese a regolare la fase della
successione delle norme costituzionali dal vecchio al nuovo
ordinamento, è certo che, per loro intrinseca natura, esse
sono da considerare politicamente legate ad esigenze
circoscritte nel tempo ed a finalità proprie di una
particolare contingenza politica, per non dire che, sempre per
la loro natura ed il loro contenuto esse sono suscettibili di
esaurire la loro ragion d'essere per il venir meno della
materiale possibilità della loro applicazione.
Ciò vale evidentemente per la disposizione XIII, che
verrebbe ad esaurire totalmente la sua potenziale efficacia
una volta posta in essere la confisca dei beni dei Savoia
esistenti all'epoca dell'entrata in vigore della Costituzione
ed una volta che fosse estinta la discendenza maschile in
linea retta dei re sabaudi. Ma, a ben vedere, anche la
disposizione XII, se rettamente interpretata, non è
suscettibile di applicazione, decorso un certo tempo dalla sua
introduzione, non solo per ciò che attiene al secondo comma,
che prevede la limitazione per un quinquennio dei diritti
politici degli esponenti del regime fascista, ma anche per ciò
che riguarda il primo comma.
A prescindere infatti dalla già ricordata specifica
finalità e giustificazione della norma, legata alla fase di
transizione, è certo che anche nella sua formulazione
letterale il primo comma della disposizione XII suggerisce
tale interpretazione. Esso infatti non parla di
"ricostituzione", ma bensì di "riorganizzazione" del disciolto
partito fascista. Ora per "riorganizzazione" non può che
intendersi una attività diretta a raccogliere quanto avanzi
sul piano delle entità, dei nuclei, dei beni strumentali, dei
legami personali, delle capacità organizzative dei soggetti,
delle predisposizioni personali, dell'organizzazione
disciolta.
E' di tutta evidenza che le condizioni oggettive che
consentano una tale "riorganizzazione" sono del tutto
esaurite, ben prima che si esaurisse un generico alone di
nostalgia, in determinati ambienti, per il regime
tramontato.
Nessuno potrebbe oggi sensatamente affermare che Luigi
Napoleone, quello che Hugo ribattezzò "Napoleone il piccolo",
abbia "riorganizzato" l'impero di Napoleone I, né che i
nostalgici di Francesco II di Borbone (Franceschiello) abbiano
"riorganizzato" contro i "piemontesi" le bande del Cardinale
Ruffo.
Del resto l'applicazione delle norme penali (legge 23
dicembre 1947, n. 1453, e 20 giugno 1952, n. 645) predisposte
al fine dichiarato di dare esecuzione alla disposizione XII
suddetta, ha dimostrato ampiamente, oltreché l'ultroneità e
ripetitività di tali norme di legge rispetto alla legislazione
penale ordinaria, che, a prescindere dalla repressione di
patetici atti di apologia e di riti oramai grotteschi, le
organizzazioni colpite non rappresentano non dico la
"riorganizzazione" ma neppure una velleitaria ricostituzione
di un partito come quello fascista. Non solo, ma nel
linguaggio e nelle convinzioni politiche proprio dei più
decisi sostenitori della necessità e dell'attualità della
disposizione XII, il "partito fascista" erede e continuatore
di quello disciolto nel 1943 e nel 1945, è il Movimento
sociale italiano, partito che non soltanto non è stato
perseguitato ai sensi della legge suddetta né sciolto, ma che,
come è noto, è pacificamente finanziato con denaro pubblico,
in forza di una legge che i sostenitori dell'attualità della
XII disposizione non hanno esitato ad approvare, benché
destinata chiaramente a sortire tale effetto.
Colleghi deputati! I deputati radicali che sottoscrivono
questa proposta di legge costituzionale sono convinti che non
il ritorno in Italia di un Savoia, né la costituzione di una
forza politica con sigle più o meno esplicitamente ispirate al
passato fascista possono mettere in pericolo il regime
democratico e repubblicano. E' piuttosto urgente e necessario
cancellare leggi fasciste, salvaguardare le pubbliche libertà,
liberare le forze democratiche dal fascismo delle tentazioni e
delle acquiescenze,
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delle degenerazioni, dei comportamenti
antidemocratici.
Essi si augurano che, mentre si va alla ricerca di norme
costituzionali da modificare, perseguendo un'efficienza molto
spesso compromessa proprio dalla incapacità di sottostare a
regole del gioco chiare e nette e dalla deformazione di chiare
norme costituzionali nella quotidianità delle prassi e dei
compromessi, non si trascuri l'eliminazione di quelle
disposizioni che, come del resto era previsto e prevedibile,
hanno fatto il loro tempo".
Nel presentare di nuovo oggi, identica, quella proposta di
legge abbiamo ritenuto opportuno riproporre integralmente il
testo della relazione perché ci pare questo il modo migliore
di collocare nella loro vera attualità i termini della
questione.
Dodici anni fa, infatti, si dimostrava in modo
inoppugnabile come quelle norme transitorie e finali fossero,
già allora, "transitate" e "finite". Nulla, evidentemente,
sarebbe da aggiungere a quelle considerazioni, perché certo il
passare degli anni non può aver attribuito nuova attualità a
norme giuridiche ormai sepolte e del resto mai applicate.
V'è invece un'attualità politica e di cultura politica, cui
occorre guardare ed alla quale non si riferiscono quelle
antiche norme, ma in cui questa proposta di legge si cala.
L'attualità è quella di una congiuntura politica in cui nasce
un Governo al quale per la prima volta partecipa la formazione
politica che affonda le sue radici nell'eredità culturale
dell'esperienza fascista. A questo evento ha corrisposto nel
Paese un risveglio del dibattito sul tema del confronto tra
fascismo ed antifascismo nel quale ha avuto un singolare e
grottesco rilievo l'episodio del deposito e subito dopo del
successivo ritiro, accompagnato da scuse, di una proposta di
legge per l'abrogazione del divieto di riorganizzazione del
partito fascista, da parte di alcuni deputati del gruppo di
Alleanza nazionale.
E' proprio in questo difficile momento che occorre
affermare con intransigenza e con rigore i valori e le ragioni
di quella tolleranza liberale, di quella tutela di tutte le
libertà, a partire da quella d'opinione, che furono e sono
l'ispirazione ed il criterio fondante dell'antifascismo
antitotalitario.
Giacché va affermato alto e chiaro che non tutto
l'antifascismo fu antitotalitario. E se l'antifascismo
comunista ha scritto pagine di altissimo valore nella lotta di
liberazione contro il fascismo, pagine che sono ricchezza
nella storia del nostro popolo, è inconfutabile che è sui
valori affermati dall'antifascismo antitotalitario e liberale
che ha potuto fondarsi quanto c'è stato di democratico nella
vita italiana di questo cinquantennio.
E' in nome di questo antifascismo, l'antifascismo di coloro
che volevano tutelare i diritti di tutti e di ciascuno, a
partire da quelli dei più lontani e diversi da sé, che ragioni
di civiltà ed anche solo di decenza giuridica richiedono di
cancellare dalla carta costituzionale quella norma XII che
ormai o non ha letteralmente significato o configura un reato
d'opinione.
Noi antifascisti rigorosi da sempre, che già nel 1982
avevamo presentato questa proposta di legge abrogativa, a
maggior ragione la riproponiamo oggi, perché è nel momento in
cui i post-fascisti ottengono legittimazione piena, e dunque
delle preoccupazioni sono legittime, che vanno affermate in
tutta la loro valenza le scelte di rigorosa tolleranza
dell'antifascismo antitotalitario; che cioè occorre essere
conseguenti davvero con i valori di questo antifascismo, per
poterne rivendicare con rigore e in tutti i campi
l'attuazione. E vorremmo aggiungere l'auspicio che in questo
spirito, su questa proposta di legge si possa realizzare una
larghissima convergenza.
E' sulle scelte di civiltà e di diritto internazionale e
sovranazionale che ci si deve misurare oggi, in Italia e in
Europa, contro il pericolo del risorgere dei mostri del
ventesimo secolo.
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