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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7125
DDL0591-0002
Progetto di legge Camera n. 591 - testo presentato - (DDL12-591)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C591. TESTIPDL
...C591.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC591 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Colleghi Deputati! -- Nella VIII legislatura, il 30
  settembre 1982, i deputati radicali Mellini, Aglietta, Bonino,
  Calderisi, Corleone, Faccio, Roccella, Rippa, Tessari e
  Cicciomessere presentarono una proposta di legge
  costituzionale mirante ad abrogare interamente le disposizioni
  transitorie XII e XIII della Costituzione.
    La relazione che accompagnava la proposta di legge
  recitava:
    "Recenti avvenimenti hanno dato occasione di riflessioni
  scevre da spirito di parte e da condizionamenti di antiche
  passioni e di stati di necessità, o semplicemente di
  suggerimenti di realistica prudenza, legati a situazioni del
  passato, circa il permanere nella nostra legislazione
  costituzionale di norme che, adottate nel momento in cui il
  Paese usciva dal regime
  fascista e monarchico, erano ispirate dalla preoccupazione
  che i protagonisti ed i più eminenti personaggi dell'antico
  regime, nonché l'organizzazione stessa del partito che aveva
  imposto al Paese la dittatura, potessero inquinare la vita
  democratica valendosi del potere, dei legami, dei ricatti,
  delle emotività, dei mezzi di cui avrebbero potuto comunque
  disporre quale retaggio della condizione di incontrastato
  dominio e dell'alone di esaltazione di cui avevano potuto
  godere in passato.
    A tale finalità erano predisposte le disposizioni
  transitorie e finali XII e XIII della Costituzione.
    Si è discusso in dottrina ed in giurisprudenza se le
  disposizioni suddette dovessero considerarsi transitorie o
  finali, con il risultato di un prevalente orientamento
 
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  nel secondo senso.  Ma se è esatto che queste norme non
  possono essere considerate in senso proprio tecnico-giuridico
  "transitorie", non essendo intese a regolare la fase della
  successione delle norme costituzionali dal vecchio al nuovo
  ordinamento, è certo che, per loro intrinseca natura, esse
  sono da considerare politicamente legate ad esigenze
  circoscritte nel tempo ed a finalità proprie di una
  particolare contingenza politica, per non dire che, sempre per
  la loro natura ed il loro contenuto esse sono suscettibili di
  esaurire la loro ragion d'essere per il venir meno della
  materiale possibilità della loro applicazione.
    Ciò vale evidentemente per la disposizione XIII, che
  verrebbe ad esaurire totalmente la sua potenziale efficacia
  una volta posta in essere la confisca dei beni dei Savoia
  esistenti all'epoca dell'entrata in vigore della Costituzione
  ed una volta che fosse estinta la discendenza maschile in
  linea retta dei re sabaudi.  Ma, a ben vedere, anche la
  disposizione XII, se rettamente interpretata, non è
  suscettibile di applicazione, decorso un certo tempo dalla sua
  introduzione, non solo per ciò che attiene al secondo comma,
  che prevede la limitazione per un quinquennio dei diritti
  politici degli esponenti del regime fascista, ma anche per ciò
  che riguarda il primo comma.
    A prescindere infatti dalla già ricordata specifica
  finalità e giustificazione della norma, legata alla fase di
  transizione, è certo che anche nella sua formulazione
  letterale il primo comma della disposizione XII suggerisce
  tale interpretazione.  Esso infatti non parla di
  "ricostituzione", ma bensì di "riorganizzazione" del disciolto
  partito fascista.  Ora per "riorganizzazione" non può che
  intendersi una attività diretta a raccogliere quanto avanzi
  sul piano delle entità, dei nuclei, dei beni strumentali, dei
  legami personali, delle capacità organizzative dei soggetti,
  delle predisposizioni personali, dell'organizzazione
  disciolta.
    E' di tutta evidenza che le condizioni oggettive che
  consentano una tale "riorganizzazione" sono del tutto
  esaurite, ben prima che si esaurisse un generico alone di
  nostalgia, in determinati ambienti, per il regime
  tramontato.
    Nessuno potrebbe oggi sensatamente affermare che Luigi
  Napoleone, quello che Hugo ribattezzò "Napoleone il piccolo",
  abbia "riorganizzato" l'impero di Napoleone I, né che i
  nostalgici di Francesco II di Borbone (Franceschiello) abbiano
  "riorganizzato" contro i "piemontesi" le bande del Cardinale
  Ruffo.
    Del resto l'applicazione delle norme penali (legge 23
  dicembre 1947, n. 1453, e 20 giugno 1952, n. 645) predisposte
  al fine dichiarato di dare esecuzione alla disposizione XII
  suddetta, ha dimostrato ampiamente, oltreché l'ultroneità e
  ripetitività di tali norme di legge rispetto alla legislazione
  penale ordinaria, che, a prescindere dalla repressione di
  patetici atti di apologia e di riti oramai grotteschi, le
  organizzazioni colpite non rappresentano non dico la
  "riorganizzazione" ma neppure una velleitaria ricostituzione
  di un partito come quello fascista.  Non solo, ma nel
  linguaggio e nelle convinzioni politiche proprio dei più
  decisi sostenitori della necessità e dell'attualità della
  disposizione XII, il "partito fascista" erede e continuatore
  di quello disciolto nel 1943 e nel 1945, è il Movimento
  sociale italiano, partito che non soltanto non è stato
  perseguitato ai sensi della legge suddetta né sciolto, ma che,
  come è noto, è pacificamente finanziato con denaro pubblico,
  in forza di una legge che i sostenitori dell'attualità della
  XII disposizione non hanno esitato ad approvare, benché
  destinata chiaramente a sortire tale effetto.
    Colleghi deputati!  I deputati radicali che sottoscrivono
  questa proposta di legge costituzionale sono convinti che non
  il ritorno in Italia di un Savoia, né la costituzione di una
  forza politica con sigle più o meno esplicitamente ispirate al
  passato fascista possono mettere in pericolo il regime
  democratico e repubblicano.  E' piuttosto urgente e necessario
  cancellare leggi fasciste, salvaguardare le pubbliche libertà,
  liberare le forze democratiche dal fascismo delle tentazioni e
  delle acquiescenze,
 
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  delle degenerazioni, dei comportamenti
  antidemocratici.
    Essi si augurano che, mentre si va alla ricerca di norme
  costituzionali da modificare, perseguendo un'efficienza molto
  spesso compromessa proprio dalla incapacità di sottostare a
  regole del gioco chiare e nette e dalla deformazione di chiare
  norme costituzionali nella quotidianità delle prassi e dei
  compromessi, non si trascuri l'eliminazione di quelle
  disposizioni che, come del resto era previsto e prevedibile,
  hanno fatto il loro tempo".
    Nel presentare di nuovo oggi, identica, quella proposta di
  legge abbiamo ritenuto opportuno riproporre integralmente il
  testo della relazione perché ci pare questo il modo migliore
  di collocare nella loro vera attualità i termini della
  questione.
    Dodici anni fa, infatti, si dimostrava in modo
  inoppugnabile come quelle norme transitorie e finali fossero,
  già allora, "transitate" e "finite".  Nulla, evidentemente,
  sarebbe da aggiungere a quelle considerazioni, perché certo il
  passare degli anni non può aver attribuito nuova attualità a
  norme giuridiche ormai sepolte e del resto mai applicate.
    V'è invece un'attualità politica e di cultura politica, cui
  occorre guardare ed alla quale non si riferiscono quelle
  antiche norme, ma in cui questa proposta di legge si cala.
  L'attualità è quella di una congiuntura politica in cui nasce
  un Governo al quale per la prima volta partecipa la formazione
  politica che affonda le sue radici nell'eredità culturale
  dell'esperienza fascista.  A questo evento ha corrisposto nel
  Paese un risveglio del dibattito sul tema del confronto tra
  fascismo ed antifascismo nel quale ha avuto un singolare e
  grottesco rilievo l'episodio del deposito e subito dopo del
  successivo ritiro, accompagnato da scuse, di una proposta di
  legge per l'abrogazione del divieto di riorganizzazione del
  partito fascista, da parte di alcuni deputati del gruppo di
  Alleanza nazionale.
    E' proprio in questo difficile momento che occorre
  affermare con intransigenza e con rigore i valori e le ragioni
  di quella tolleranza liberale, di quella tutela di tutte le
  libertà, a partire da quella d'opinione, che furono e sono
  l'ispirazione ed il criterio fondante dell'antifascismo
  antitotalitario.
    Giacché va affermato alto e chiaro che non tutto
  l'antifascismo fu antitotalitario.  E se l'antifascismo
  comunista ha scritto pagine di altissimo valore nella lotta di
  liberazione contro il fascismo, pagine che sono ricchezza
  nella storia del nostro popolo, è inconfutabile che è sui
  valori affermati dall'antifascismo antitotalitario e liberale
  che ha potuto fondarsi quanto c'è stato di democratico nella
  vita italiana di questo cinquantennio.
    E' in nome di questo antifascismo, l'antifascismo di coloro
  che volevano tutelare i diritti di tutti e di ciascuno, a
  partire da quelli dei più lontani e diversi da sé, che ragioni
  di civiltà ed anche solo di decenza giuridica richiedono di
  cancellare dalla carta costituzionale quella norma XII che
  ormai o non ha letteralmente significato o configura un reato
  d'opinione.
    Noi antifascisti rigorosi da sempre, che già nel 1982
  avevamo presentato questa proposta di legge abrogativa, a
  maggior ragione la riproponiamo oggi, perché è nel momento in
  cui i post-fascisti ottengono legittimazione piena, e dunque
  delle preoccupazioni sono legittime, che vanno affermate in
  tutta la loro valenza le scelte di rigorosa tolleranza
  dell'antifascismo antitotalitario; che cioè occorre essere
  conseguenti davvero con i valori di questo antifascismo, per
  poterne rivendicare con rigore e in tutti i campi
  l'attuazione.  E vorremmo aggiungere l'auspicio che in questo
  spirito, su questa proposta di legge si possa realizzare una
  larghissima convergenza.
    E' sulle scelte di civiltà e di diritto internazionale e
  sovranazionale che ci si deve misurare oggi, in Italia e in
  Europa, contro il pericolo del risorgere dei mostri del
  ventesimo secolo.
 
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