| 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali e il
Ministro dei lavori pubblici promuovono una intesa tra tutte
le amministrazioni statali, la regione Marche, i comuni e gli
enti pubblici, anche economici, interessati, che individui le
azioni, gli interventi e le opere necessarie al perseguimento
delle finalità di cui all'articolo 1.
2. L'intesa di cui al comma 1 è definita sulla base delle
disponibilità finanziarie della presente legge nonché di tutte
le risorse disponibili nei programmi o bilanci delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli
enti pubblici, anche economici, della regione Marche e degli
enti locali, compresi eventuali contributi della Comunità
europea. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a
comunicare ai Ministri di cui al comma 1 le disponibilità
predette. L'intesa definisce altresì modalità di
coordinamento.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro per i beni culturali e
ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, sono
finalizzate le disponibilità della presente legge e coordinate
tutte le altre disponibilità, definite ai sensi del comma 2,
ed è approvata, nei limiti delle predette disponibilità,
l'intesa di cui al presente articolo. L'intesa
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così approvata è vincolante per tutti i soggetti interessati,
che sono tenuti all'osservanza dei termini e delle modalità
definiti dal decreto predetto.
4. Le opere individuate sono di pubblica utilità ed
urgenza.
5. Ove l'intesa non si realizzi entro sei mesi dalla
richiesta, il Ministro per i beni culturali e ambientali e il
Ministro dei lavori pubblici, definiscono, di intesa fra loro,
la proposta di finalizzazione delle risorse di cui alla
presente legge e delle necessarie misure di coordinamento ai
fini del comma 3.
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