| 1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la
spesa di lire 900 miliardi negli anni 1994-1999, di cui lire
50 miliardi per l'anno 1994, lire 75 miliardi per l'anno 1995
e lire 75 miliardi per l'anno 1996.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si
provvede, per il triennio 1994-1996, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996 al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Tabella A
(v. articolo 1)
ELENCO DEI COMUNI
1. Urbino
2. Apecchio
3. Auditore
4. Borgo Pace
5. Cagli
6. Cantiano
7. Carpegna
8. Casteldelci
9. Colbordolo
10. Fermignano
11. Fossombrone
12. Fratte Rosa
13. Frontino
14. Frontone
15. Lunano
16. Macerata Feltria
17. Maiolo
18. Mercatello sul Metauro
19. Mercatino Conca
20. Mondavio
21. Montecalvo in Foglia
22. Montecerignone
23. Montefelcino
24. Novafeltria
25. Orciano di Pesaro
26. Peglio
27. Pennabilli
28. Pergola
29. Petriano
30. Piandimeleto
31. Pietrarubbia
32. Piobbico
33. San Costanzo
34. San Leo
35. Sant'Agata Feltria
36. Sant'Angelo in Lizzola
37. Sant'Angelo in Vado
38. Sant'Ippolito
39. Sassocorvaro
40. Sassofeltrio
41. Talamello
42. Tavoleto
43. Urbania
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