| Onorevoli Colleghi! -- Come è noto la legge 11 febbraio
1992, n. 157, detta norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. All'articolo
1 della suddetta legge si afferma che "La fauna selvatica è
patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata
nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale".
Tale connotazione giuridica della fauna selvatica porta di
conseguenza ad individuare nello Stato l'obbligato al
risarcimento dei danni che la medesima fauna provoca al
patrimonio di chiunque sia da essa danneggiato. A tale scopo
la legge
succitata, all'articolo 26, prevede che debbano essere
risarciti i danni provocati dalla fauna selvatica e
dall'attività venatoria alla produzione agricola. Nulla invece
dice la legge sul risarcimento di altri danni ed in modo
particolare sui danni ai mezzi di trasporto ed ai conducenti
dei medesimi, che spesso sono, loro malgrado e senza colpa,
coinvolti in incidenti anche gravi provocati da grossi animali
come i cinghiali od altri ungulati. Per tali motivi viene
presentata l'unita proposta di legge, che prevede la
costituzione di un fondo gestito dalle Amministrazioni
provinciali.
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