| 1. E' costituito un fondo per il risarcimento dei danni
provocati dalla fauna selvatica ai mezzi di trasporto ed ai
loro conducenti. Il fondo è gestito dalle Amministrazioni
provinciali. Il fondo è alimentato mediante il prelievo del 10
per cento delle entrate derivanti dalla tassa di cui
all'articolo 26, numero 1, della tariffa delle tasse sulle
concessioni governative annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni.
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