| Onorevoli Colleghi! -- La legge 11 febbraio 1992, n. 157,
detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio. L'articolo 13 della suddetta
legge tratta dei mezzi per l'esercizio dell'attività
venatoria. In detto articolo, in particolare al comma 1, si
stabilisce che: "L'attività venatoria è consentita con l'uso
del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a
ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non
più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché
con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo
manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non
inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a millimetri 40". Sulla base di tale disposizione
appare pacifico che la caccia effettuata con fucili ad anima
liscia, per la generalità della fauna
selvatica è consentita con fucili che non possono sparare più
di tre colpi consecutivamente (un colpo in canna e due nel
caricatore), mentre non sempre è considerata valida tale
limitazione per i fucili a canna rigata che si usano per la
caccia agli ungulati. Da un'indagine svolta, infatti, dalle
regioni e dal Ministero dell'interno vengono date risposte
contrastanti circa la possibilità che la limitazione ai tre
colpi sia valida anche per i fucili a canna rigata. Appare
pertanto opportuno prevedere una norma di interpretazione
autentica del comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 157 del
1992 nel senso di limitare a tre colpi anche i fucili a canna
rigata, sia per l'evidente disparità di trattamento che viene
a realizzarsi tra i possessori dei due tipi di armi, sia per
la maggior pericolosità delle armi a canna rigata.
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