| 1. Presso il Ministero degli affari esteri è costituita la
Direzione generale per il servizio elettorale ed anagrafico
dei cittadini italiani all'estero, di seguito denominata
"Direzione generale", che provvede alle incombenze spettanti
ai comuni della Repubblica per quanto attiene alla formazione,
revisione e conservazione delle liste ed alle altre operazioni
necessarie per lo svolgimento delle consultazioni elettorali,
nonché alla tenuta della anagrafe dei cittadini italiani
all'estero.
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