| Onorevoli Colleghi! -- La Comunità europea ha chiaramente
manifestato la volontà di garantire una maggiore
partecipazione delle regioni tanto al processo di elaborazione
che a quello di applicazione dei programmi di sviluppo. Se da
una parte è stato infatti sancito dal trattato di Maastricht
il principio di sussidiarietà, principio ispiratore del
federalismo, che dispone che le azioni comunitarie vengano
realizzate al livello istituzionale che più sia in grado di
garantirne l'efficienza, dall'altra, con il regolamento quadro
sui Fondi strutturali (CEE) 2052/88, all'articolo 4, si
invitano ad una concertazione la Commissione delle Comunità
europee, lo Stato e gli organismi designati dallo Stato a
livello nazionale, regionale o locale, affinché collaborino in
un rapporto definito
di partnership alla fase di preparazione e di
finanziamento ed alle misure di accompagnamento e valutazione
delle azioni volte a perseguire gli obiettivi comuni.
Queste disposizioni, unitamente a molteplici risoluzioni
del Parlamento europeo (per esempio le nn. 163 e 896 del 1992)
e pareri del Comitato economico e sociale (CES), sottolineano
il ruolo strategico della regionalizzazione come fattore di
sviluppo e di coesione economica e sociale, ma anche come
strumento di valorizzazione delle realtà locali.
Ma più di ogni altra cosa è bene ricordare che nel trattato
di Maastricht è ribadita la volontà di costruire un'Europa
delle regioni, da cui discende la prevista istituzione di un
Comitato delle regioni, che sarebbe per altro anche la prima
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manifestazione embrionale del sistema bicamerale di un futuro
Stato federale europeo. In altre parole, il trattato
sull'Unione europea prevede un'Europa in cui le decisioni
siano prese il più vicino possibile e nell'interesse dei
cittadini: il concetto è in questo senso diretta espressione
del principio di sussidiarietà, in quanto si prefigge di
evitare un'azione programmata e amministrata dall'alto
cercando di coinvolgere il più possibile i livelli inferiori
dell'organizzazione sociale.
A fronte di queste considerazioni, l'unica risposta
possibile avrebbe dovuto essere un effettivo decentramento,
sia a livello progettuale sia di gestione, della dotazione dei
fondi strutturali messi a disposizione dalla Comunità per lo
sviluppo regionale.
Al contrario si constata invece una grave discrepanza tra i
contenuti del regolamento (CEE) 2052/88 e le disposizioni
sancite nel decreto del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie del 18 febbraio 1989, firmato
dall'allora Ministro delle politiche comunitarie La Pergola,
che si proponeva di darne attuazione: è infatti disposto che
"il Comitato interministeriale provveda, sulla base degli
indirizzi del CIPE, a valutare i piani predisposti - sentite
le regioni e le amministrazioni interessate - dalle
amministrazioni centrali capofila per competenza
prevalente".
Questo non significa certamente dar vita ad un concreto
rapporto di partnership, come era stato invece disposto
dalla Comunità europea, in cui le regioni possano considerarsi
parte attiva nell'elaborazione e attuazione dei programmi
comunitari, tanto più che anche a livello di amministrazioni
centrali c'è un continuo moltiplicarsi dei soggetti in campo.
In particolare, anche nell'ambito dei negoziati del COREPER,
in cui si stanno esaminando le proposte di modifica dei due
regolamenti quadro sui fondi strutturali, l'Italia non ha
visto rappresentati i propri interessi per un problema di
mancanza di coordinamento tra i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del bilancio e della
programmazione economica e per il riordinamento delle
politiche comunitarie.
Nonostante il fatto che la particolare fase congiunturale
che il nostro Paese sta vivendo renda certamente urgente
intervenire su alcune aree del territorio caratterizzate sia
da un debole sviluppo sia da una incalzante
deindustrializzazione, stiamo così inoltre rischiando di
perdere la possibilità di fruire dei fondi comunitari, proprio
per carenze sia di cofinanziamento, sia di progettazione e di
mera capacità organizzativa.
La disuguale contrazione del tessuto industriale sul
territorio suggerirebbe da sola la considerazione per la quale
i programmi per cui vengono messi a disposizione i fondi
comunitari vengano elaborati da chi abbia una conoscenza
diretta delle condizioni sociali e delle esigenze strutturali
dei potenziali beneficiari.
In altre parole, si propone che a livello nazionale si
svolga solo un'azione di coordinamento volta a garantire la
migliore allocazione dei fondi secondo le priorità della
politica economica nazionale, e che unicamente i progetti
elaborati e presentati dalle diverse regioni e dalle parti
economiche e sociali interessate siano alla base della
selezione operata dallo Stato e dalla Commissione delle
Comunità europee nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno
(QCS). Benché dunque, secondo la presente proposta di legge,
siano le regioni, o quelle parti economiche e sociali
interessate, a dover adempiere al compito di progettare per
poter ottenere i finanziamenti strutturali, è
all'amministrazione centrale, che approva i piani, che è
comunque imputata la responsabilità dei progetti. Per ovviare
infine anche all'annoso problema della sottoutilizzazione dei
fondi strutturali per mancato cofinanziamento statale, si
propone la possibilità, per le regioni e gli altri soggetti
interessati, di provvedervi in via autonoma con
l'autofinanziamento. In tal modo si permette alle regioni di
poter comunque accedere ai fondi strutturali comunitari e di
portare a termine i programmi operativi.
Coinvolgendo maggiormente le autorità periferiche verrebbe
inoltre garantito un monitoraggio diretto della realizzazione
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dei progetti e del loro impatto sul territorio, in
compartecipazione, da una parte con i comitati di sorveglianza
comunitari (previsti dal regolamento (CEE) 4253/88,
all'articolo 25, terzo comma), e, dall'altra, con il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
i quali dovrebbero valutare rispettivamente la congruenza dei
progetti, gli uni con i QCS e l'altro tanto con gli obiettivi
comunitari quanto con la politica economica nazionale. Un
ruolo più attivo delle regioni sortirebbe anche l'effetto di
stimolare una maggiore partecipazione dei privati a livello
sia finanziario sia progettuale, partecipazione per altro già
prevista dall'articolo 14, punto 1, secondo comma, del
regolamento (CEE) 4253/88 (recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CEE) 2052/88), e ribadita nella
proposta di modifica dei suddetti regolamenti.
Ne consegue che, essendo il criterio ispiratore della
partnership un criterio di efficacia, sarebbe
razionalmente inopportuno continuare ad ignorare il ruolo
suppletivo o addirittura sostitutivo delle regioni in materia
di programmazione per l'utilizzazione dei fondi a finalità
strutturali, soprattutto considerate le linee direttrici delle
modifiche dei regolamenti del 1988 proposte dalla Commissione
delle Comunità europee.
Al fine di consolidare le azioni dei fondi strutturali in
sede comunitaria si è giunti proprio a rafforzare il principio
di partnership, promuovendo una più incisiva
collaborazione tra la Commissione delle Comunità europee, lo
Stato e gli organismi a livello socialmente ed economicamente
inferiore, così da imprimere una maggiore semplificazione, e
quindi accelerazione, delle procedure decisionali per ottenere
gli aiuti comunitari.
Nonostante il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418,
e prima di questo la legge 9 marzo 1989, n. 86, avessero
previsto un'incisiva funzione consultiva della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome nei rapporti intercorrenti tra Stato e
Comunità europea, alla luce dei fatti non si può che
constatare che l'informazione dei partner sociali è
stata fino ad ora inadeguata e la loro consultazione e
partecipazione insufficienti, e si auspica quindi un effettivo
decentramento, onde inoltre ovviare alla definitiva perdita
dei fondi comunitari messi a disposizione per il nostro Paese,
nei confronti del quale abbiamo il dovere di garantire una
prospettiva di sviluppo. Soltanto in questo modo sarà
salvaguardato l'adeguamento ai due princìpi ispiratori della
politica di sviluppo regionale: la partnership e la
sussidiarietà.
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