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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7143
DDL0596-0002
Progetto di legge Camera n. 596 - testo presentato - (DDL12-596)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C596. TESTIPDL
...C596.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC596 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La Comunità europea ha chiaramente
  manifestato la volontà di garantire una maggiore
  partecipazione delle regioni tanto al processo di elaborazione
  che a quello di applicazione dei programmi di sviluppo.  Se da
  una parte è stato infatti sancito dal trattato di Maastricht
  il principio di sussidiarietà, principio ispiratore del
  federalismo, che dispone che le azioni comunitarie vengano
  realizzate al livello istituzionale che più sia in grado di
  garantirne l'efficienza, dall'altra, con il regolamento quadro
  sui Fondi strutturali (CEE) 2052/88, all'articolo 4, si
  invitano ad una concertazione la Commissione delle Comunità
  europee, lo Stato e gli organismi designati dallo Stato a
  livello nazionale, regionale o locale, affinché collaborino in
  un rapporto definito
  di  partnership  alla fase di preparazione e di
  finanziamento ed alle misure di accompagnamento e valutazione
  delle azioni volte a perseguire gli obiettivi comuni.
    Queste disposizioni, unitamente a molteplici risoluzioni
  del Parlamento europeo (per esempio le nn. 163 e 896 del 1992)
  e pareri del Comitato economico e sociale (CES), sottolineano
  il ruolo strategico della regionalizzazione come fattore di
  sviluppo e di coesione economica e sociale, ma anche come
  strumento di valorizzazione delle realtà locali.
    Ma più di ogni altra cosa è bene ricordare che nel trattato
  di Maastricht è ribadita la volontà di costruire un'Europa
  delle regioni, da cui discende la prevista istituzione di un
  Comitato delle regioni, che sarebbe per altro anche la prima
 
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  manifestazione embrionale del sistema bicamerale di un futuro
  Stato federale europeo.  In altre parole, il trattato
  sull'Unione europea prevede un'Europa in cui le decisioni
  siano prese il più vicino possibile e nell'interesse dei
  cittadini: il concetto è in questo senso diretta espressione
  del principio di sussidiarietà, in quanto si prefigge di
  evitare un'azione programmata e amministrata dall'alto
  cercando di coinvolgere il più possibile i livelli inferiori
  dell'organizzazione sociale.
    A fronte di queste considerazioni, l'unica risposta
  possibile avrebbe dovuto essere un effettivo decentramento,
  sia a livello progettuale sia di gestione, della dotazione dei
  fondi strutturali messi a disposizione dalla Comunità per lo
  sviluppo regionale.
    Al contrario si constata invece una grave discrepanza tra i
  contenuti del regolamento (CEE) 2052/88 e le disposizioni
  sancite nel decreto del Ministro per il coordinamento delle
  politiche comunitarie del 18 febbraio 1989, firmato
  dall'allora Ministro delle politiche comunitarie La Pergola,
  che si proponeva di darne attuazione: è infatti disposto che
  "il Comitato interministeriale provveda, sulla base degli
  indirizzi del CIPE, a valutare i piani predisposti - sentite
  le regioni e le amministrazioni interessate - dalle
  amministrazioni centrali capofila per competenza
  prevalente".
    Questo non significa certamente dar vita ad un concreto
  rapporto di  partnership,  come era stato invece disposto
  dalla Comunità europea, in cui le regioni possano considerarsi
  parte attiva nell'elaborazione e attuazione dei programmi
  comunitari, tanto più che anche a livello di amministrazioni
  centrali c'è un continuo moltiplicarsi dei soggetti in campo.
  In particolare, anche nell'ambito dei negoziati del COREPER,
  in cui si stanno esaminando le proposte di modifica dei due
  regolamenti quadro sui fondi strutturali, l'Italia non ha
  visto rappresentati i propri interessi per un problema di
  mancanza di coordinamento tra i Ministri dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, del bilancio e della
  programmazione economica e per il riordinamento delle
  politiche comunitarie.
    Nonostante il fatto che la particolare fase congiunturale
  che il nostro Paese sta vivendo renda certamente urgente
  intervenire su alcune aree del territorio caratterizzate sia
  da un debole sviluppo sia da una incalzante
  deindustrializzazione, stiamo così inoltre rischiando di
  perdere la possibilità di fruire dei fondi comunitari, proprio
  per carenze sia di cofinanziamento, sia di progettazione e di
  mera capacità organizzativa.
    La disuguale contrazione del tessuto industriale sul
  territorio suggerirebbe da sola la considerazione per la quale
  i programmi per cui vengono messi a disposizione i fondi
  comunitari vengano elaborati da chi abbia una conoscenza
  diretta delle condizioni sociali e delle esigenze strutturali
  dei potenziali beneficiari.
    In altre parole, si propone che a livello nazionale si
  svolga solo un'azione di coordinamento volta a garantire la
  migliore allocazione dei fondi secondo le priorità della
  politica economica nazionale, e che unicamente i progetti
  elaborati e presentati dalle diverse regioni e dalle parti
  economiche e sociali interessate siano alla base della
  selezione operata dallo Stato e dalla Commissione delle
  Comunità europee nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno
  (QCS).  Benché dunque, secondo la presente proposta di legge,
  siano le regioni, o quelle parti economiche e sociali
  interessate, a dover adempiere al compito di progettare per
  poter ottenere i finanziamenti strutturali, è
  all'amministrazione centrale, che approva i piani, che è
  comunque imputata la responsabilità dei progetti.  Per ovviare
  infine anche all'annoso problema della sottoutilizzazione dei
  fondi strutturali per mancato cofinanziamento statale, si
  propone la possibilità, per le regioni e gli altri soggetti
  interessati, di provvedervi in via autonoma con
  l'autofinanziamento.  In tal modo si permette alle regioni di
  poter comunque accedere ai fondi strutturali comunitari e di
  portare a termine i programmi operativi.
    Coinvolgendo maggiormente le autorità periferiche verrebbe
  inoltre garantito un monitoraggio diretto della realizzazione
 
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  dei progetti e del loro impatto sul territorio, in
  compartecipazione, da una parte con i comitati di sorveglianza
  comunitari (previsti dal regolamento (CEE) 4253/88,
  all'articolo 25, terzo comma), e, dall'altra, con il
  Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
  i quali dovrebbero valutare rispettivamente la congruenza dei
  progetti, gli uni con i QCS e l'altro tanto con gli obiettivi
  comunitari quanto con la politica economica nazionale.  Un
  ruolo più attivo delle regioni sortirebbe anche l'effetto di
  stimolare una maggiore partecipazione dei privati a livello
  sia finanziario sia progettuale, partecipazione per altro già
  prevista dall'articolo 14, punto 1, secondo comma, del
  regolamento (CEE) 4253/88 (recante disposizioni di
  applicazione del regolamento (CEE) 2052/88), e ribadita nella
  proposta di modifica dei suddetti regolamenti.
    Ne consegue che, essendo il criterio ispiratore della
  partnership  un criterio di efficacia, sarebbe
  razionalmente inopportuno continuare ad ignorare il ruolo
  suppletivo o addirittura sostitutivo delle regioni in materia
  di programmazione per l'utilizzazione dei fondi a finalità
  strutturali, soprattutto considerate le linee direttrici delle
  modifiche dei regolamenti del 1988 proposte dalla Commissione
  delle Comunità europee.
    Al fine di consolidare le azioni dei fondi strutturali in
  sede comunitaria si è giunti proprio a rafforzare il principio
  di  partnership,  promuovendo una più incisiva
  collaborazione tra la Commissione delle Comunità europee, lo
  Stato e gli organismi a livello socialmente ed economicamente
  inferiore, così da imprimere una maggiore semplificazione, e
  quindi accelerazione, delle procedure decisionali per ottenere
  gli aiuti comunitari.
    Nonostante il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418,
  e prima di questo la legge 9 marzo 1989, n. 86, avessero
  previsto un'incisiva funzione consultiva della Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome nei rapporti intercorrenti tra Stato e
  Comunità europea, alla luce dei fatti non si può che
  constatare che l'informazione dei  partner  sociali è
  stata fino ad ora inadeguata e la loro consultazione e
  partecipazione insufficienti, e si auspica quindi un effettivo
  decentramento, onde inoltre ovviare alla definitiva perdita
  dei fondi comunitari messi a disposizione per il nostro Paese,
  nei confronti del quale abbiamo il dovere di garantire una
  prospettiva di sviluppo.  Soltanto in questo modo sarà
  salvaguardato l'adeguamento ai due princìpi ispiratori della
  politica di sviluppo regionale: la  partnership  e la
  sussidiarietà.
 
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