| (Elaborazione dei piani ed esecuzione dei programmi
comunitari di sviluppo regionale).
1. L'elaborazione dei piani, la gestione economica e
l'esecuzione dei programmi operativi per l'utilizzazione dei
fondi strutturali messi a disposizione dalle Comunità europee
per il conseguimento degli obiettivi 1 e 2 di cui all'articolo
1 del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno
1988, sono di competenza delle giunte regionali e delle parti
economiche e sociali interessate.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,
coordina, di intesa con le giunte regionali interessate,
l'elaborazione dei piani regionali e verifica la compatibilità
tra i piani relativi ai differenti obiettivi, nonché la loro
coerenza con i piani nazionali di settore.
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