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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7158
DDL0597-0011
Progetto di legge Camera n. 597 - testo presentato - (DDL12-597)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.28 dello stampato)
...C597. TESTIPDL
...C597.
...Decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1994 (*). Interventi urgenti a sostegno dell'economia.
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC597 ZZ12 ZZDL ZZPR
                     (Norme procedurali).
      1.  Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il
  bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del
  proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati
  all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea,
  debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'articolo
  5 della legge 16 aprile 1987, n.183, dettagliate informazioni
  contabili in ordine alle somme iscritte ai capitoli medesimi
  ed ai relativi movimenti di cassa.
      2.  Il fondo di cui al comma 1 trasmette i predetti dati
  al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai
  fini della relazione di cui all'articolo 3, comma 2, del
  decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96.  In sede di
  predisposizione del rendiconto generale dello Stato, il
  Ministro del tesoro fornisce al Parlamento una complessiva
  esposizione contabile sia dei reciproci flussi finanziari
  intercorsi, nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, sia
  delle erogazioni effettuate da parte delle amministrazioni
  interessate a valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli
  di cui al comma 1, sia delle erogazioni poste in essere dal
  fondo di rotazione in attuazione di interventi di politica
  comunitaria.
      3.  L'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3
  aprile 1993, n.96, è sostituito dal seguente:
      " 5.  Nello stato di previsione del Ministero del
  tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le
  amministrazioni competenti, al quale affluiscono le
  disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle
  finalità di cui al presente decreto, con esclusione di
 
                              Pag. 29
 
  quelle relative agli articoli 5, comma 4, 12, comma 1, e 13.
  Al fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata
  del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai
  sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre
  1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  dicembre 1992, n.488, nonché le disponibilità di tesoreria
  relative alle competenze trasferite.  Il Ministro del tesoro è
  autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del
  Ministro del bilancio e della programmazione economica, le
  variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del
  presente decreto.".
      4.  Le somme derivanti nell'anno 1994 dai mutui
  autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del
  decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, sono
  destinate, nel limite di lire 3.000 miliardi, alla concessione
  delle agevolazioni industriali di cui all'articolo 1, comma 2,
  della predetta normativa.  Le ulteriori somme derivanti dai
  predetti mutui sono destinate alle finalità di cui
  all'articolo 1, comma 8, della medesima normativa secondo le
  determinazioni assunte dal CIPE in sede di riparto del fondo
  di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3
  aprile 1993, n.96.
      5.  A decorrere dall'anno 1995, le disponibilità derivanti
  dal fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto
  legislativo 3 aprile 1993, n.96, sono direttamente iscritte
  nei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni
  interessate anche per gli anni successivi, sulla base del
  riparto disposto dal CIPE ai sensi dell'articolo 15, comma 2,
  del decreto-legge 9 aprile 1994, n.228.
      6.  La facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa, a
  valere sulle somme in conto capitale derivanti dal riparto del
  fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
  3 aprile 1993, n.96, ed iscritte nei capitoli di bilancio
  delle amministrazioni interessate, è limitata, per l'anno
  1994, al triennio 1994-1996.  Per gli anni successivi si
  provvede ai sensi dell'articolo 11- quater,  comma 1,
  della legge 5 agosto 1978, n.468, introdotto dall'articolo 8
  della legge 23 agosto 1988, n.362.
      7.  In attesa della definizione, in applicazione dei
  princìpi comunitari in materia, delle modalità di
  determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari
  oggetto del contratto di servizio pubblico, nonché delle
  modalità di contribuzione agli oneri di infrastruttura oggetto
  del contratto di programma, il Ministero del tesoro è
  autorizzato a corrispondere alle Ferrovie dello Stato S.p.a.,
  alle singole scadenze, le somme all'uopo inscritte in
  bilancio.
      8.  Fermo quanto disposto dall'articolo 210 del testo
  unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
  civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il
  Tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle Ferrovie dello
  Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della
  società stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo
  pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993
  e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora
  corrisposte alla società.
 
                              Pag. 30
 
      9.  Le disponibilità dei capitoli 2643 e 3157 dello stato
  di previsione del Ministero dell'interno ed i residui del
  capitolo 4792 dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro, esistenti al 31 dicembre 1993, sono mantenuti in
  bilancio per essere utilizzati nell'esercizio successivo.
 
DATA=940525 FASCID=DDL12-597 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0597 TOTPAG=0037 TOTDOC=0017 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0028 RIGINIZ=024 PAGFIN=0030 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=28 PAGEFIN=30 SORTRES= SORTDDL=059700 00 FASCIDC=12DDL0597 SORTNAV=0059700 000 00000 ZZDDLC597 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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