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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7167
DDL0597-0003
Relazione Camera n. 597-A (DDL12-597-A)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C597A. TESTIPDL
...C597A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 3 Allegato. MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE --
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC597A ZZ12 ZZDC ZZRM
      All'articolo 1, comma 1, lettera  d),  sono
  aggiunte, in fine, le parole:  ", di cui il 30 per cento è
  riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi
  del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato 1^ giugno 1993, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle
  imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b)
  del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio
  1993".
      All'articolo 2:
        al comma 3, dopo le parole:  "Sono autorizzati
  interventi del Ministero del tesoro"  sono inserite le
  seguenti:  "d'intesa con il Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato";  e dopo le parole:  "Ai
  fini dell'individuazione degli interventi, il Ministro del
  tesoro,"  sono inserite le seguenti:  "di concerto con il
  Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato,";
          al comma 5, dopo le parole:  "è autorizzato"
  sono inserite le seguenti:  ", previo parere del comitato di
  cui all'articolo 2 della medesima legge,";
          al comma 12, le parole:  "nell'anno 1994"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "negli anni 1994 e 1995".
      All'articolo 3, dopo il comma 5, è inserito il
  seguente:
      "5- bis.  Per assicurare l'innovazione del settore
  commerciale è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per
  l'anno 1994 per il rifinanziamento del Fondo nazionale di
  promozione e sviluppo del commercio di cui all'articolo
  3- octies  del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.
  121.".
      All'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il
  seguente:
      "7- bis.  Entro il 15 ottobre 1994 il Ministro dei
  trasporti e della navigazione provvede a trasmettere al
  Parlamento il contratto di programma e la revisione del
  contratto di servizio pubblico ai sensi della legge 14 agosto
  1993, n. 238".
      L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
      "Art. 7. -  (Misure urgenti nel settore del
  trasporto pubblico locale) -  1.  Al fine di contribuire al
  risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali di competenza
  regionale, le regioni e gli enti locali definiscono, anche
  mediante apposite conferenze di servizi promosse dalle
  regioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
  successive modificazioni, piani finanziari per il
  riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo
  dal 1^ gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino
  coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il
  ripiano dei
 
                               Pag. 4
 
  disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e
  private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e
  4- quater,  del decretolegge 19 dicembre 1992, n. 485,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,
  n. 32.  L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo
  1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è
  applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi
  agli anni 1992 e 1993.
      2.  Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui
  al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660
  miliardi annui.  Il contributo è assegnato alle regioni a
  statuto ordinario, una volta completate le procedure di cui ai
  commi 5 e 6, in base alle aliquote di riparto del Fondo
  nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
  aziende di trasporto pubbliche e private adottate per il
  1993.
      3.  Il contributo di cui al comma 2 è assegnato a ciascuna
  regione dal Ministro dei trasporti e della navigazione e non
  potrà comunque risultare superiore al limite del 75 per cento
  dell'ammontare complessivo dei disavanzi di cui al comma 1,
  come rideterminati secondo i criteri di cui al comma 4.
  L'eventuale eccedenza sarà ripartita tra le altre regioni
  secondo le aliquote di cui al comma 2.
      4.  Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui
  al comma 2, i disavanzi di cui al comma 1, risultanti dai
  conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati,
  ovvero dai bilanci delle imprese private redatti e approvati
  ai sensi del libro V, capo V, sezione IX, del codice civile,
  sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per
  l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n.
  18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli
  ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine
  rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati
  gestionali afferenti a servizi diversi da quelli del trasporto
  pubblico locale.
      5.  Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al
  comma 2, le regioni devono trasmettere, entro il termine del
  31 dicembre 1994, al Ministero dei trasporti e della
  navigazione apposita certificazione da cui risulti l'ammontare
  dei disavanzi di cui al comma 1.  Decorso il predetto termine,
  il contributo viene ripartito tra le sole regioni adempienti.
  Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione
  delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro
  dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro
  del tesoro, da emanare entro il 30 settembre 1994.
      6.  Il contributo è erogato a condizione che il piano di
  riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1 risulti
  approvato dalla regione o dall'ente locale secondo le
  rispettive competenze.  In ogni caso, il contributo è sospeso
  qualora entro il 31 dicembre 1997 non siano stati effettuati i
  trasferimenti di competenza delle regioni e degli enti locali
  relativi ai disavanzi di cui al comma 1, come risultanti dai
  conti consuntivi o dai bilanci ai sensi del comma 4.  A tal
  fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non
  derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi.
      7.  A decorrere dall'esercizio avente inizio il 1^ gennaio
  1996, l'erogazione del contributo è sospesa per le aziende di
  trasporto che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito
  un miglioramento
 
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  del rapporto tra i proventi del traffico e i costi, rispetto
  a quello relativo al 1993, pari rispettivamente:
          a)  ad almeno sette punti percentuali qualora il
  rapporto nel 1993 sia stato inferiore alla misura del 15 per
  cento, garantendo comunque il raggiungimento di tale
  misura;
          b)  ad almeno cinque punti percentuali, qualora il
  rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 15 per cento ed
  inferiore al 30 per cento;
          c)  ad almeno quattro punti percentuali, qualora
  il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 30 per cento,
  fermo restando che per le aziende che hanno conseguito un
  rapporto almeno pari al 35 per cento, sarà sufficiente non
  peggiorare tale rapporto.
      8.  La sospensione dell'erogazione del contributo di cui
  al comma 7 può valere per il periodo massimo di due anni.
  Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato
  conseguimento del miglioramento del rapporto nelle misure
  previste al medesimo comma 7, viene meno per le aziende il
  diritto all'erogazione del contributo e il relativo importo è
  assegnato alle regioni per favorire l'adozione di interventi
  diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico
  locale.  Il diritto all'erogazione del contributo viene
  comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il
  rapporto tra i proventi del traffico e i costi sia inferiore
  al 15 per cento.
      9.  Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente
  articolo, il concorso dello Stato opera anche nei confronti
  delle regioni e degli enti locali che hanno già dato
  copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1".
      L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
      "Art. 8. -  (Misure urgenti in materia di
  trasporti di competenza statale) -  1.  Al fine di
  contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti
  locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in
  regime di concessione o in gestione governativa, lo Stato, le
  regioni, gli enti locali e le aziende interessate, nonché le
  Ferrovie dello Stato Spa per i trasporti di interesse locale,
  definiscono, mediante apposite conferenze di servizi promosse
  dal Ministero dei trasporti e della navigazione, ai sensi
  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
  piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di
  esercizio rilevati al 31 dicembre 1993 e riconosciuti
  ammissibili secondo criteri che saranno determinati con
  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
  concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 30
  settembre 1994.
      2.  Sulla base dei piani di cui al comma 1, da definire
  entro il 31 ottobre 1994, le aziende esercenti servizi
  ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa,
  ad esclusione delle Ferrovie dello Stato Spa, sono autorizzate
  a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di
  esercizio di cui al comma 1.  I relativi oneri di ammortamento
  per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello
  Stato nel limite complessivo di lire 240 miliardi annui.  Con
  decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30
  settembre 1994, sono stabiliti le procedure, i criteri e le
  condizioni per la contrazione dei predetti mutui.
      3.  I proventi del traffico delle aziende esercenti i
  servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione
  governativa non possono essere
 
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  inferiori, nell'anno 1995, al 35 per cento dei costi di
  esercizio.  Le aziende devono comunque conseguire, a decorrere
  dall'esercizio avente inizio il 1^ gennaio 1996, un
  miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico e i
  costi di esercizio, rispetto a quello relativo al 1993, pari
  rispettivamente:
          a)  ad almeno sette punti percentuali qualora il
  rapporto nel 1993 sia stato inferiore alla misura del 15 per
  cento, garantendo comunque il raggiungimento di tale
  misura;
          b)  ad almeno cinque punti percentuali, qualora il
  rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 15 per cento ed
  inferiore al 30 per cento;
          c)  ad almeno quattro punti percentuali, qualora
  il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 30 per cento,
  fermo restando che per le aziende che hanno conseguito un
  rapporto almeno pari al 35 per cento, sarà sufficiente non
  peggiorare tale rapporto.
      4.  Qualora si accerti il mancato conseguimento del
  miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico e i
  costi di esercizio di cui al comma 3, le aziende perdono il
  diritto alle risorse finanziarie di cui al comma 2.
      5.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7,
  comma 2, e del comma 2 del presente articolo, pari a lire 900
  miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante
  corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e
  seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero dei trasporti e della navigazione".
      All'articolo 9:
        i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
      "1.  Al fine di consentire il risanamento ed un proficuo
  processo di privatizzazione delle società del gruppo Finmare,
  sono autorizzati gli interventi del Ministro del tesoro di cui
  al comma 2 diretti a ricapitalizzare le imprese del gruppo
  Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee
  merci internazionali.  Detti interventi sono subordinati alla
  definizione, da parte dei Ministri dei trasporti e della
  navigazione e del tesoro, di un piano di riordino delle
  società del gruppo Finmare da trasmettere al Parlamento prima
  dell'approvazione per l'espressione del parere delle
  Commissioni competenti per materia.  Il piano deve essere
  approvato entro il 30 settembre 1994.
      2.  Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del
  tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994,
  corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui
  unitariamente contratti dal gruppo Finmare per l'acquisizione
  delle risorse occorrenti alla ricapitalizzazione e che sono
  corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti.  Per
  tale scopo sono autorizzati limiti di impegno decennali di
  lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, al cui
  onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro".
        al comma 3, dopo le parole:  "assicurare alle
  imprese"  sono inserite le seguenti:  "del gruppo
  Finmare".
 
DATA=940525 FASCID=DDL12-597-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0597 TOTPAG=0024 TOTDOC=0016 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FDC PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=062 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=059700A00 FASCIDC=12DDL0597 A SORTNAV=0059700A000 00000 ZZDDLC597A NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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