| All'articolo 1, comma 1, lettera d), sono
aggiunte, in fine, le parole: ", di cui il 30 per cento è
riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi
del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 1^ giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle
imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b)
del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio
1993".
All'articolo 2:
al comma 3, dopo le parole: "Sono autorizzati
interventi del Ministero del tesoro" sono inserite le
seguenti: "d'intesa con il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato"; e dopo le parole: "Ai
fini dell'individuazione degli interventi, il Ministro del
tesoro," sono inserite le seguenti: "di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,";
al comma 5, dopo le parole: "è autorizzato"
sono inserite le seguenti: ", previo parere del comitato di
cui all'articolo 2 della medesima legge,";
al comma 12, le parole: "nell'anno 1994" sono
sostituite dalle seguenti: "negli anni 1994 e 1995".
All'articolo 3, dopo il comma 5, è inserito il
seguente:
"5- bis. Per assicurare l'innovazione del settore
commerciale è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per
l'anno 1994 per il rifinanziamento del Fondo nazionale di
promozione e sviluppo del commercio di cui all'articolo
3- octies del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.
121.".
All'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il
seguente:
"7- bis. Entro il 15 ottobre 1994 il Ministro dei
trasporti e della navigazione provvede a trasmettere al
Parlamento il contratto di programma e la revisione del
contratto di servizio pubblico ai sensi della legge 14 agosto
1993, n. 238".
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Misure urgenti nel settore del
trasporto pubblico locale) - 1. Al fine di contribuire al
risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali di competenza
regionale, le regioni e gli enti locali definiscono, anche
mediante apposite conferenze di servizi promosse dalle
regioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, piani finanziari per il
riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo
dal 1^ gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino
coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il
ripiano dei
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disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e
private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e
4- quater, del decretolegge 19 dicembre 1992, n. 485,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,
n. 32. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo
1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è
applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi
agli anni 1992 e 1993.
2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui
al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660
miliardi annui. Il contributo è assegnato alle regioni a
statuto ordinario, una volta completate le procedure di cui ai
commi 5 e 6, in base alle aliquote di riparto del Fondo
nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
aziende di trasporto pubbliche e private adottate per il
1993.
3. Il contributo di cui al comma 2 è assegnato a ciascuna
regione dal Ministro dei trasporti e della navigazione e non
potrà comunque risultare superiore al limite del 75 per cento
dell'ammontare complessivo dei disavanzi di cui al comma 1,
come rideterminati secondo i criteri di cui al comma 4.
L'eventuale eccedenza sarà ripartita tra le altre regioni
secondo le aliquote di cui al comma 2.
4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui
al comma 2, i disavanzi di cui al comma 1, risultanti dai
conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati,
ovvero dai bilanci delle imprese private redatti e approvati
ai sensi del libro V, capo V, sezione IX, del codice civile,
sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per
l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n.
18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli
ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine
rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati
gestionali afferenti a servizi diversi da quelli del trasporto
pubblico locale.
5. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al
comma 2, le regioni devono trasmettere, entro il termine del
31 dicembre 1994, al Ministero dei trasporti e della
navigazione apposita certificazione da cui risulti l'ammontare
dei disavanzi di cui al comma 1. Decorso il predetto termine,
il contributo viene ripartito tra le sole regioni adempienti.
Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione
delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro
del tesoro, da emanare entro il 30 settembre 1994.
6. Il contributo è erogato a condizione che il piano di
riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1 risulti
approvato dalla regione o dall'ente locale secondo le
rispettive competenze. In ogni caso, il contributo è sospeso
qualora entro il 31 dicembre 1997 non siano stati effettuati i
trasferimenti di competenza delle regioni e degli enti locali
relativi ai disavanzi di cui al comma 1, come risultanti dai
conti consuntivi o dai bilanci ai sensi del comma 4. A tal
fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non
derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi.
7. A decorrere dall'esercizio avente inizio il 1^ gennaio
1996, l'erogazione del contributo è sospesa per le aziende di
trasporto che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito
un miglioramento
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del rapporto tra i proventi del traffico e i costi, rispetto
a quello relativo al 1993, pari rispettivamente:
a) ad almeno sette punti percentuali qualora il
rapporto nel 1993 sia stato inferiore alla misura del 15 per
cento, garantendo comunque il raggiungimento di tale
misura;
b) ad almeno cinque punti percentuali, qualora il
rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 15 per cento ed
inferiore al 30 per cento;
c) ad almeno quattro punti percentuali, qualora
il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 30 per cento,
fermo restando che per le aziende che hanno conseguito un
rapporto almeno pari al 35 per cento, sarà sufficiente non
peggiorare tale rapporto.
8. La sospensione dell'erogazione del contributo di cui
al comma 7 può valere per il periodo massimo di due anni.
Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato
conseguimento del miglioramento del rapporto nelle misure
previste al medesimo comma 7, viene meno per le aziende il
diritto all'erogazione del contributo e il relativo importo è
assegnato alle regioni per favorire l'adozione di interventi
diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico
locale. Il diritto all'erogazione del contributo viene
comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il
rapporto tra i proventi del traffico e i costi sia inferiore
al 15 per cento.
9. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente
articolo, il concorso dello Stato opera anche nei confronti
delle regioni e degli enti locali che hanno già dato
copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1".
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Misure urgenti in materia di
trasporti di competenza statale) - 1. Al fine di
contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti
locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in
regime di concessione o in gestione governativa, lo Stato, le
regioni, gli enti locali e le aziende interessate, nonché le
Ferrovie dello Stato Spa per i trasporti di interesse locale,
definiscono, mediante apposite conferenze di servizi promosse
dal Ministero dei trasporti e della navigazione, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di
esercizio rilevati al 31 dicembre 1993 e riconosciuti
ammissibili secondo criteri che saranno determinati con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 30
settembre 1994.
2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, da definire
entro il 31 ottobre 1994, le aziende esercenti servizi
ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa,
ad esclusione delle Ferrovie dello Stato Spa, sono autorizzate
a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di
esercizio di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento
per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello
Stato nel limite complessivo di lire 240 miliardi annui. Con
decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30
settembre 1994, sono stabiliti le procedure, i criteri e le
condizioni per la contrazione dei predetti mutui.
3. I proventi del traffico delle aziende esercenti i
servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione
governativa non possono essere
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inferiori, nell'anno 1995, al 35 per cento dei costi di
esercizio. Le aziende devono comunque conseguire, a decorrere
dall'esercizio avente inizio il 1^ gennaio 1996, un
miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico e i
costi di esercizio, rispetto a quello relativo al 1993, pari
rispettivamente:
a) ad almeno sette punti percentuali qualora il
rapporto nel 1993 sia stato inferiore alla misura del 15 per
cento, garantendo comunque il raggiungimento di tale
misura;
b) ad almeno cinque punti percentuali, qualora il
rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 15 per cento ed
inferiore al 30 per cento;
c) ad almeno quattro punti percentuali, qualora
il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 30 per cento,
fermo restando che per le aziende che hanno conseguito un
rapporto almeno pari al 35 per cento, sarà sufficiente non
peggiorare tale rapporto.
4. Qualora si accerti il mancato conseguimento del
miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico e i
costi di esercizio di cui al comma 3, le aziende perdono il
diritto alle risorse finanziarie di cui al comma 2.
5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7,
comma 2, e del comma 2 del presente articolo, pari a lire 900
miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e
seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione".
All'articolo 9:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di consentire il risanamento ed un proficuo
processo di privatizzazione delle società del gruppo Finmare,
sono autorizzati gli interventi del Ministro del tesoro di cui
al comma 2 diretti a ricapitalizzare le imprese del gruppo
Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee
merci internazionali. Detti interventi sono subordinati alla
definizione, da parte dei Ministri dei trasporti e della
navigazione e del tesoro, di un piano di riordino delle
società del gruppo Finmare da trasmettere al Parlamento prima
dell'approvazione per l'espressione del parere delle
Commissioni competenti per materia. Il piano deve essere
approvato entro il 30 settembre 1994.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del
tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994,
corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui
unitariamente contratti dal gruppo Finmare per l'acquisizione
delle risorse occorrenti alla ricapitalizzazione e che sono
corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per
tale scopo sono autorizzati limiti di impegno decennali di
lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, al cui
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro".
al comma 3, dopo le parole: "assicurare alle
imprese" sono inserite le seguenti: "del gruppo
Finmare".
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