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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7178
DDL0597-0014
Relazione Camera n. 597-A (DDL12-597-A)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C597A. TESTIPDL
...C597A.
...Decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1994 (*). Interventi urgenti a sostegno dell'economia.
Articolo 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC597A ZZ12 ZZDL ZZRM
  (Norme in materia di finanza e di patrimonio
                          pubblico).
      1.  Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31
  ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, è
  sostituito dai seguenti:
      " 3.  Gli enti locali di cui al comma 1 sono
  autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al
  comma 3- quater,  aperture di credito a fronte di
  deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà.  Le
  deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da
  alienare.  Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati,
  per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria
  unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria
  provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente
  utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai
  commi precedenti, nonché per spese di manutenzione
  straordinaria o per altre spese in conto capitale
  incrementative del patrimonio degli enti.  Al rimborso degli
  utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede
  comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.
 
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        3-bis.  I debiti degli enti locali per utilizzi
  delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti
  anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di
  delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i
  criteri stabiliti dalla normativa vigente.  Tale garanzia
  diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo
  utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al
  comma 3 non siano state realizzate.
        3-ter.  I debiti degli enti locali per utilizzi
  delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di
  alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di
  successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.
        3-quater.  Con decreto del Ministro del tesoro,
  sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e
  l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli
  istituti di credito con i quali gli enti locali sono
  autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma
  3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità,
  intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive
  le decisioni operative degli enti stessi".
      2.  Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma
  3- quater  dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
  1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
  dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, introdotto
  dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro
  quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto.
 
DATA=940525 FASCID=DDL12-597-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0597 TOTPAG=0024 TOTDOC=0016 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0022 RIGINIZ=035 PAGFIN=0023 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=059700A00 FASCIDC=12DDL0597 A SORTNAV=0059700A000 00000 ZZDDLC597A NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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