| (Candidature al secondo turno. Rinunce).
1. Le candidature al secondo turno elettorale non
richiedono nuova presentazione.
2. Tuttavia, fino alla mezzanotte del mercoledì antecedente
alla domenica fissata per il secondo turno, ciascuno dei
candidati può presentare una dichiarazione autenticata di
rinuncia all'ufficio centrale circoscrizionale. In tale caso
accederà al ballottaggio il candidato successivo per numero di
voti riportati al primo turno.
3. Se, per qualsiasi altra ragione, uno dei due candidati
venga a mancare senza avere effettuato la dichiarazione nelle
forme e nei termini di cui al comma 2, si procede ad elezioni
suppletive secondo quanto disposto dall'articolo 5.
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