| (Ritaglio dei collegi).
1. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro
mesi della data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto
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legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi
uninominali della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, secondo le prescrizioni ed i criteri, in quanto
compatibili con la presente legge, indicati, rispettivamente,
dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, e
dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276.
2. Ai fini del presente articolo le norme relative alle
commissioni di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge
4 agosto 1993, n. 276 e all'articolo 7, secondo comma, della
legge 4 agosto 1993, n. 277, sono sostituite da quelle di cui
all'articolo 7 della presente legge.
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